Sentenza 8 aprile 1999
Massime • 1
In materia di diffamazione a mezzo della stampa, la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi, lesive dell'altrui reputazione, costituisce veicolo tipico di diffusione delle stesse. Il giornalista, pertanto, partecipa alla diffamazione con il proprio contributo causale e ne risponde secondo lo schema del concorso di persone nel reato, ove il fatto non sia giustificato dallo "ius narrandi" collegato al limite della verità della notizia, che egli ha il dovere di controllare, per evitare che la stampa diventi "cassa di risonanza" delle contumelie e delle malevoli critiche di terzi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/1999, n. 5313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5313 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 8.4.1999
1. Dott. C. Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " A. Amato " N.748
3 " G. Marasca " REGISTRO GENERALE
4. " V. Ragonesi " N.26756/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IN MA, p. civ. c/ CE LO, n. Roma 12.8.45
avverso la sentenza 17.2.98 corte app. Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione Consigliere dott. Amato Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. A. Frasso che ha concluso per il rigetto. Motivi della decisione
CE LO era assolto dal tribunale di Roma dal reato di diffamazione aggravata mezzo stampa, quale autore di un articolo, pubblicato sul quotidiano "Il Tempo", nel quale, riportando le dichiarazioni rilasciate da alcuni avversari politici, IN MA, candidato nel collegio elettorale di Ostia alla Camera dei Deputati, veniva definito "simbolo della corruzione". Sul gravame della parte civile, la corte d'appello confermava la pronuncia osservando che sussistono gli estremi della scriminante ex art.51cp. Ricorre la parte civile, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso è fondato.
Va censurata l'affermazione della corte di merito, secondo cui la verità della notizia va intesa come mera riferibilità del giudizio lesivo alle persone che lo hanno realmente formulato, anziché in senso contenutistico. Va qui ribadito l'orientamento secondo il quale la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi, lesive dell'altrui reputazione, costituisce veicolo tipico di diffusione delle stesse. Il giornalista, pertanto, partecipa alla diffamazione con il proprio contributo causale p ne risponde secondo o schema del concorso di persone nel reato, ove il fatto non sia giustificato dallo "ius narrandi" collegato al limite della verità della notizia, che egli ha il dovere di controllare, per evitare che la stampa diventi "cassa di risonanza" delle contumelie e delle malevoli critiche di terzi (v.cass.sez.V, 19.I.84, n.480, Scalfari). La taccia di "simbolo della corruzione", priva di ogni riferimento a specifiche vicende, riportata dal giornalista avendola recepita da avversari politici della p.o, proprio, per la sua genericità, da un canto mette in dubbio l'esistenza dell'interesse alla conoscenza da parte della collettività, dall'altro sembra stornare la funzione della stampa, che è il luogo del dibattito e della riflessione critica, dal suo obiettivo, per assecondare virulenti ed immotivati attacchi personali.
La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame. Il giudice di rinvio si atterrà ai principi di diritto suenunciati.
P T M
Annulla l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999