Sentenza 27 agosto 2013
Massime • 1
Il potere sostitutivo attribuito al Presidente del Tribunale dall'art. 559, comma quarto, cod. proc. pen., in caso di impedimento del giudice monocratico, non è circoscritto alla sola sottoscrizione della sentenza, ma si estende anche alla stesura dei motivi della decisione, per la quale il Presidente può delegare altro giudice del Tribunale.
Commentario • 1
- 1. Potere sostitutivo del Presidente e redazione dei motiviDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 27/08/2013, n. 39182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39182 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 27/08/2013
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 67
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 26712/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO MA, nata ad [...] il [...];
imputata:
a) D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10 bis e ter;
b) L. n. 638 del 1983, art. 2;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, del 27.9.12;
Sentita la relazione del Cons. Dr. MULLIRI Guicla;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. Delehaye Enrico, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio di entrambe le sentenze di merito.
RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - La ricorrente è stata giudicata responsabile della violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10 bis e 10 ter per avere omesso di versare l'Iva, in misura pari a Euro 94.878, nonché della L. n. 638 del 1983, art. 2, per non avere versato le somme trattenute a titolo previdenziale sulle retribuzioni dei dipendenti.
Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello ha ribadito il giudizio di colpevolezza limitandosi a rideterminare la pena a seguito dell'accertata estinzione per prescrizione di una parte delle condotte contestate sub b).
2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, la condannata ha proposto ricorso, tramite difensore, deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione per il fatto che la sentenza di primo grado sia stata redatta da giudice diverso da quello che aveva partecipato al giudizio e sottoscritta dal presidente del Tribunale (che, nel contempo, dava atto della redazione della motivazione cura di altro giudice). Attraverso ampi richiami alla sentenza di queste S.U. n. 3287 del 27.11.08, la ricorrente sostiene, in estrema sintesi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'appello, permane la nullità perché le stesse sezioni unite hanno riservato al presidente il compito di redigere la motivazione. Di fatto, quindi, si è al cospetto di una motivazione inesistente;
2) violazione di legge perché la contestazione di evasione tributaria sub a) è avvenuta sulla base di una norma successiva. La condotta omissiva, infatti, si è realizzata nel 2005 mentre la norma contestata è entrata in vigore il 4.7.06 ed, in ogni caso, nella incertezza conseguente alla successione di leggi nel tempo, avrebbe dovuto darsi luogo al principio in dubio pro reo;
3) violazione di legge perché non sarebbe stata acquisita la prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni non essendo idonei, allo scopo, i meri modelli D.M. 10;
La ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione - il ricorso è infondato.
3.1. Quanto al primo motivo, deve dirsi che l'argomentare della ricorrente poggia su una lettura errata della pronuncia di queste sezioni unite.
Queste ultime, infatti, erano state chiamate a pronunciarsi sul quesito "se il potere sostitutivo attribuito al presidente del Tribunale, in caso di impedimento del magistrato, attenga soltanto alla sottoscrizione della motivazione o possa essere esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza pronunciata da un giudice monocratico".
Premesso che basterebbe già solo porre attenzione sul modo in cui in quesito è stato formulato, si deve ricordare, comunque, che la pronuncia della Corte è stata nel senso che il "il potere sostitutivo" è esteso anche alla redazione della motivazione. Ciò vuoi dire che il presidente "può", e non "deve", redigere la motivazione della sentenza in luogo del giudice impedito con il risultato che, ove, invece, ritenga - come avvenuto nella specie - di delegarne la stesura ad altro giudice, non commette alcuna irregolarità. E ciò, tanto più, se si considera che, del proprio operato, il presidente ha correttamente riferito precisando, in calce alla sentenza qui impugnata, che "a causa di impedimento per malattia del dr. Giacomini la motivazione è stata redatta, come previsto dall'art. 599 c.p.p., comma 4 dal dr. Gasparini". Seguono, quindi, data e firma del solo presidente che, però, come visto, ha dato atto di tutto quanto avvenuto.
Resta da soggiungere che, in ogni caso, la ipotetica "anomalia" segnalata non è prevista come causa di alcuna nullità. 3.2. È infondato anche il secondo motivo che svolge un tema sul quale si è già pronunciata questa S.C. (sez. 3, 14.10.io, Mazzieri, rv. 248626) e che ha espressamente chiarito, a proposito dell'area di operatività della disposizione che ha introdotto l'art. 10 ter, che il momento consumativo di tale reato è individuato alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.
Tale termine è fissato dalla L. n. 405 del 1990, art. 6, comma 2, al 27 dicembre. Conseguentemente per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alla scadenze previste, ma occorre che l'omissione del versamento dell'imposta, dovuta in base alla dichiarazione, si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. Nella fattispecie, trattandosi dell'IVA relativa all'anno 2005, il termine era il 27 dicembre del 2006.
La disposizione in commento è entrata in vigore il 4 luglio del 2006, conseguentemente, essa deve trovare applicazione per tutti i reati di omesso versamento consumati entro tale data. 3.3. È, da ultimo, da respingere anche il terzo motivo concernente la condanna inflitta alla ricorrente per la violazione della L. n. 638 del 1983, art.
2. Ed infatti, la sottoscrizione dei c.d. modelli
DM 10 è dimostrativa, per la sua natura confessoria ed in assenza di prova contraria da parte dell'interessato, dell'avvenuta corresponsione delle retribuzioni (sez. 3, 14.2.07, saggese, rv. 237203 v. anche Sez. 3, 46451/09). In tal senso si sono espresse varie decisioni di questa S.C. quando hanno ricordato che, dopo l'intervento di queste S.U. (28.5.2003, silvestri, rv. 224609), non c'è più dubbio che elementi essenziali del reato previsto dalla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, siano, da una parte, la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, e dall'altra, il mancato versamento all'istituto previdenziale delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali.
Di conseguenza, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (c.d. D.M. 10) può essere valutata, in assenza di elementi contrari (che, però, qui non risultano essere stati addotti), come prova piena della effettiva corresponsione delle retribuzioni stesse. Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti l'art. 615 c.p.p. e ss.. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 agosto 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013