Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5048 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
ee 64 809 MATERIA TRIBINAANIAD0 504 8 / 0 3 11 A ISTRAZIESENTE DA REGISTRAZIONE 11-2- AI SENSI DEL D.P.PRÆMUB LICA N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FAVARA Ugo Presidente R.G.N.12864/99 Dott. CICALA Mario Consigliere Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. Cron.Consigliere 11265 Dott. DI PALMA Salvatore Consigliere Rep. Ud. 15.10.02Dott. B EN IN I Stefano Cons. Rel. Oggetto: Tributi - ha pronunciato la seguente: Registro-Unlatamione S E N TENZA automaticiz- Avviso di liquidatione sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica, e Ufficio del Registro di Padova, in persona del Direttore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi . 12 N ricorrente
contro
C.D.B. s.r.l. - intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 56.02.98 del 5.5.1998. 3680 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.10.2002 dal Relatore Cons. Stefano Benini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per 1' accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Contro l'avviso di liquidazione dell'Ufficio del registro di Padova, per essere risultata una valutazione superiore a quanto dichiarato dalle parti in sede di compravendita di fabbricato non ancora iscritto in catasto, la C.D.B. s.r.l. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Padova, la quale accoglieva il ricorso. La decisione era impugnata dall'Ufficio davanti alla Commissione regionale di Venezia, che rigettava il gravame argomentando essere privo, l'atto di liquidazione, di adeguata motivazione idonea a dimostrare il corretto esercizio del potere impositivo, senza di che non era possibile deliberare intorno alle opposte tesi delle parti. Ricorre per cassazione il Ministero delle finanze in base ad un unico motivo. L'intimata non ha esplicato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con il ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando 12dell'art.
1. violazione e falsa applicazione all'art. 52 d.p.r. 13.5.1988, 154,n. in relazione 26.4.1986, 131, e omessa о comunque insufficiente n. motivazione su punto decisivo, censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla tesi dell'Ufficio, circa la legittimità e sufficienza del solo avviso di liquidazione, e comunque, a proposito della dedotta necessità di spiegazione del metodo seguito per calcolare l'imposta di registro, per non aver tenuto conto che, avendo il contribuente scelto il sistema dell'applicazione automatica del valore risultante dal calcolo su base catastale, la liquidazione dell'imposta era consequenziale all'accertamento della rendita da parte dell'U.T.E., onde il contribuente avrebbe potuto soltanto contestare il valore della rendita stessa. Il ricorso è fondato. Questa Corte ritiene, con orientamento divenuto costante negli ultimi anni, che nell'ipotesi in cui il contribuente, in relazione ad immobile non iscritto in catasto con attribuzione di rendita, si avvalga, ai sensi dell'art. 12 d.l. 14.3.1988 n. 70, conv. in 1. 13.5.1988 n. 154, del criterio di valutazione automatica di cui all'art. 52, quarto comma, d.p.r. 3 ---- 26.4.1986 n. 131, richiamato dall'art. 12 d.l. 70/88, contestuale richiesta di attribuzionecit., e faccia della rendita catastale, l'Ufficio stesso deve imposta con avviso diriscuotere la maggiore liquidazione, senza obbligo di emettere avviso di accertamento, in assenza di alcuna rettifica, anche se il valore dichiarato sia risultato inferiore all'ammontare determinato in modo automatico. Tale liquidazione, che prescinde del tutto sia dal "valore venale del bene in comune commercio", sia dagli altri criteri indicati negli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, avviene, infatti, sulla base della volontà assoggettamento al espressa dal contribuente di dell'immobile, e criterio tabellare di valutazione l'Ufficio non ha altro adempimento che quello relativo al calcolo della maggiore imposta dovuta dal contribuente sulla base di detto criterio (tra le più recenti: Cass. 30.5.2002, n. 7947; 18.11.2000, n. 14913; 28.10.2000, n. 14245; 27.11.1999, n. 13243). Da tal orientamento la Sezione non intende distaccarsi, conseguendone la necessità di cassare la sentenza, ei riscontrandosi senza necessità di ulteriori - la piena legittimità della liquidazione accertamenti dell'imposta, la causa è decisa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo della C.D.B. s.r.l. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero giudizio, non essendosi consolidato, all'epoca dei fatti, un orientamento giurisprudenziale uniforme. ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
P.Q.M.
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della C.D.B. s.r.l. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 15.10.2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Setting ara IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA CAS 2 APR. 2003 IL CANCELLIERE 01 Roma CANCEL