Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/11/2002, n. 15402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15402 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ca 1 5402/02 Oggetto Ente pubblico atto autorizzativio alla lite Avvocatura dello Stato- non necessario Composta dag Ill. Sig ri R.G.N. 7958/00 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere 35880 Cron. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ·4007 Dott. Alberto TALEVI Consigliere Rep. Ud. 10/05/02 - ConsigliereDott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. ILSOLE 24 ORE- per diritti sul ricorso proposto da: 1 4. NOV. 2002 IL CANCELLIERE AIMA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
ricorrente -
contro
IN OV, IN IA, BE ET, ON GI;
- intimati avverso la sentenza n. 367/99 della Corte d'Appello di 2002 PALERMO, Sezione I Civile, emessa il 19/03/99 e 1143 depositata il 21/04/99 (R.G. 917/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 8/9 febbraio 1991 1'A.I.M.A convenne avanti il tribunale di Palermo IN IO, IN CO, RB ET e NA SE per sentir- li condannare al risarcimento del danno cagionato, per aver percepito indebitamente ingenti somme per aiuti comunitari alla produzione di agrunim specificando che, in ragione di tale fatto gli stessi convenuti erano stati tratti a giudizio per truffa e poi prosciolti con sentenza n. 592 del 2.4.90 dal tribunale penale di Pa- lermo per amnistia e che il danno derivato all'istituto istante ammontava in L. 239.395.230, oltre rivalutazio- ne ed interessi. Dei convenuti si costituiva in giudizio solo il IN che eccepiva il difetto di legittimazione atti- va della domanda sul presupposto che il danno sarebbe stato subito dalle Finanze della Comunità Europea e non dall'A. I.M.A. L'adito tribunale con sentenza 7958/99 rigettava la 2 domanda attrice per difetto di prova. Proponeva appello l'A.I.M.A. e il IN, costi- tuitosi anche in secondo grado, eccepiva 1'inammissibilità del gravame per essere stato proposto senza la preventiva delibera dell'organo competente dell'Azienda. La Corte d'Appello di Palermo con sentenza n, 367 19.3.99 ha dichiarato inammissibile l'appello per del non essere stata prodotta la delibera sulla lite del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda secondo quan- to stabilito dall'art. 5 n. 21 del DPR, 14.2.1985 n. 30. Per la cassazione della decisione ricorre l'Avvocatura dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE inammissibile 1'impugnazione nei confronti di E' IN CO, per mancata notificazione del ricorso, stante l'autonoma posizione di costui rispetto agli al- tri convenuti, attuali intimati, così come risulta dal contesto della sentenza penale n. 3868/91 della Corte d'Appello di Palermo, ed essendo ampiamente trascorsi i termini d'impugnazione per la sentenza civile della stessa Corte n, 367/98. Il ricorso proposto dall'AIMA nei confronti degli altri intimati è fondato. 3 Si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 43 R.D. 1611 del 1933 e dell'art. 5 n, 21 DPR 30/1985 in relazione all'art. 360 co. I n. 3 cpc, per avere la Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 7958/99, dichiarato l'inammissibilità dell'appello pro- posto dall'AIMA nei confronti di IN IO, IN CO, RB ET e NA SE avverso la sentenza emessa in sede civile dal Tribunale di Palermo n. 2411/95, avendo riscontrato la mancata produzione della delibera del presidente dell'Azienda а stare in giudizio debitamente approvata dal Consiglio di Ammini- strazione dell'Ente e tratto la conclusione che, in as- senza di tale deliberazione, il presidente dell'Azienda non aveva la capacità di stare in giudizio%;B si sostie- ne, viceversa, che il consenso dell'Amministrazione in- teressata a stare in giudizio è un atto meramente in- terno al rapporto tra 1'Amministrazione e l'Avvocatura dello Stato, in quanto la stessa, per l'esercizio dello ius postulandi, non ha bisogno della procura ad litem, e che tale principio trova attuazione anche riguardo agli enti pubblici autorizzati ad usufruire dell'Avvocatura dello Stato а norma dell'art. 43 del R.D. 16.XI.1933. Ben vero, è ius receptum, secondo la giurisprudenza di elgittimità (Cass. SS.UU 18.3.1987, n. 2712 di re- 4 cente, Cass. 28.10.1995 n. 11.296; nella rappresentanza dell'AIMA pfr Cass. 31.12.2000, n. 14375), che quando l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ex lege ad assu- mere ed assume la rappresentanza in giudizio dello Sta- to e degli altri enti pubblici, il consenso dell'Amministrazione interessata а stare in giudizio o а proporre l'impugnazione è un atto meramente interno privo di qualsiasi incidenza nel processo: l'avvocatura non ha bisogno di alcuna procura che l'abiliti all'esercizio dello ius postulandi, perchè il mandato è ad essa conferito dalla legge. Diverso è il discorso sul riscontro normativo che autorizzi l'A.I.M.A. di avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, ma tale aspetto del pro- blema non è stato posto in discussione nel giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissi- bile nei confronti del IN CO ed accolto nei con- fronti degli altri intimati;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Cor- te d'Appello di Palermo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di IN CO ed accoglie il ricorso nei confronti dei 5 restanti intimati;
cassa la sentenza impugnata e rin- via, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. Così deciso in Roma addi 10.5.02. Il Cons. rel. Il Presidente だ Ennio Malzone- -dr. Gaetano Nicastro выба a 109 T 129,11 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alello 4567 20,55 149,77 Depositata, in Cancelleria Oggi, 11.02 IL CANCELLIERE.C1 Dott.ssa Maria Aiell 6