Sentenza 24 marzo 2015
Massime • 1
Non integra nè il reato di cui all'art. 9, comma primo, legge n. 1423 del 1956, nè quello di cui all'art. 650 cod. pen,la mancata esibizione da parte del sorvegliato speciale senza obbligo di soggiorno, della carta di permanenza, posto che tale carta deve essere consegnata soltanto a coloro che sono sottoposti alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e che, quindi, soltanto su tali soggetti grava l'obbligo di portare con sè ed esibire la carta di permanenza a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2015, n. 23380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23380 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 24/03/2015
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 303
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 213659/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL VA N. IL 05/02/1977;
avverso la sentenza n. 391/2012 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, del 03/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pinelli M.S. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riformava parzialmente la decisione di primo grado con la quale AL NI era stato condannato in relazione ai reati di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1 e alla L. n. 1423 del 1956, art. 2 accertati il 2.4.2010, perché era sprovvisto della carta precettiva e per avere fatto rientro nel comune di Crispiano dal quale era stato allontanato con foglio di via obbligatorio;
in specie, il giudice dell'appello escludeva la recidiva e, conseguentemente, rideterminava la pena inflitta in complessivi mesi quattro di arresto, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, ribadendo che non gli è mai stata consegnata la carta di permanenza.
In secondo luogo, lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione con riferimento al reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2 rilevando che era stato controllato in transito nel comune di
Crispiano, paese limitrofo a quello di residenza, percorrendo la strada più breve per rincasare nell'orario prescritto. Afferma che, considerato che la norma incriminatrice è finalizzata a salvaguardare la pubblica sicurezza e non a vietare la libera locomozione, la penale responsabilità può essere affermata solo se viene accertata la volontà di contravvenire alla prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la configurabilità del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1 è fondato. Invero, il giudice dell'appello ha ritenuto infondata la deduzione difensiva secondo la quale l'imputato non era mai stato in possesso della carta precettiva, evidenziando che dal verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione risulta che al momento della esecuzione della misura all'AL era stata consegnata la carta precettiva.
Tuttavia, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 5, commi 5 e 6, (attualmente D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 8, commi 6 e 7) deve escludersi che il fatto della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno, che non esibisca la carta di permanenza di cui all'art. 5, u.c. della predetta legge integri il reato di cui all'art. 9, in quanto detto art. 5 prevede che la carta di permanenza sia consegnata soltanto a coloro che sono sottoposti alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e che soltanto su tali soggetti gravi l'obbligo di portare con sè la predetta carta e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza (Sez. 1, n. 10714 del 07/01/2010, Mastrangelo, rv. 246513). Ne consegue, all'evidenza, che non può configurarsi neppure la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. sussistente, secondo l'orientamento da ultimo confermato dalle sezioni unite di questa Corte, n. 32923 del 29/05/2014, dep. il 24/07/2014, se il sorvegliato speciale sottoposto ad obbligo di soggiorno non porti con sè o non esibisca la carta di permanenza.
Nel caso in esame, pertanto, indipendentemente dalla circostanza che effettivamente al ricorrente fosse stata consegnata la carta precettiva all'atto della sottoposizione, il reato non sussiste in quanto all'AL non era stata applicata la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e, conseguentemente, non era tenuto a portare con sè la carta precettiva.
Si impone, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo a), perché il fatto non sussiste, e la eliminazione della pena di mesi tre di arresto che è stata inflitta al ricorrente con riferimento a detto reato, come risulta dalla parte motiva in ordine al trattamento sanzionatorio. 2. È, invece, infondato il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello, con motivazione compiuta ed immune dai vizi denunciati, ha dato atto, quanto alla violazione del foglio di via, che l'imputato era stato controllato a bordo di un'autovettura che transitava sulla strada provinciale in direzione di Crispiano e nel territorio di Crispiano, circostanza di cui il ricorrente aveva piena consapevolezza.
Conseguentemente, sono irrilevanti e si sostanziano in censure di merito le doglianze mosse dal ricorrente ai fini della esclusione della configurabilità del reato contestato.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi tre di arresto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma,, il 24 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2015