Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2002, n. 5142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5142 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
CORTE SUPRE05142/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALIANO Oggetto OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE A SANZIONE AMMINISTRATIVA mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 14916/99 Giovanni LOSAVIO - Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron.15773 Consigliere Dott. Ugo VITRONE Rep. Consigliere Dott. Giuseppe SALME' - CORTE SURFEMA DI CARGARIONE UFFICIO.COP Rel. Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI Richiesta copia dal Sig. IL SOLE FORE ha pronunciato la seguente per diritti L. 155 SENTENZA 12 APR. 2002 IL CANCELLIEREsul ricorso proposto da: COMUNE DI AULLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONCILIAZIONE 44, presso l'avvocato PERILLI M. A., rappresentato e difeso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dall'avvocato GUIDO BERTOCCI, giusta delega a margine Richiesta copia studio dal Sig. Ca.s del ricorso;
per diritti € 1.55 - ricorrente il 12.04.02 IL CANCELLIERE contro + NI DA;
CANCELLERIA - intimata avversO la sentenza n. 38/99 della Pretura di MASSA CARRARA, Sezione distaccata di PONTREMOLI, depositata2001 2298 il 02/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2001 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Perilli, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Vice RE di Massa-Carrara, sez. Distaccata di Pontremoli, con sentenza del 2/6/99, pronunciando sull'opposizione proposta dalla signora LA NI avverso un verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti, ai sensi dell' art. 142/8 del codi- ce della strada, dalla Polizia municipale di Aulla che aveva rilevato l'infrazione a mezzo di apparecchiatura autovelox, accoglieva l'opposizione, annullando la con- travvenzione. Il giudicante sottolineava, al riguardo, come: a) dalla lettura del verbale di contravvenzione non fosse dato di conoscere il motivo per cui gli agenti accerta- tori non avessero proceduto alla contestazione immedia- ta dell'infrazione e come - invece dalle riprese fo- tografiche versate in atti, emergesse che essi fossero stati chiaramente in condizioni di poterlo fare, non 2 ricorrendo assolutamente le condizioni di impossibilità previste dall'art. 384 del regolamento del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/92; b) neppure ri- sultasse, nel caso in specie, che si fossero resi ne- cessari atti di indagine e/o accertamenti specifici, tali da giustificare un'eventuale opportunità di una contestazione differita della violazione;
c) in simili condizioni la violazione dell'obbligo di immediata con- testazione integri gli estremi di un vizio idoneo ad inficiare di nullità l'intero procedimento sanzionato- rio, attesa la lesione del diritto di difesa che ne de- riva. Ricorre per Cassazione il Comune di Aulla con atto notificato il 13/7/99 e depositato il 29/7/99 sulla ba- se di 1 motivo, chiedendo la cassazione dell'impugnata sentenza e sollecitando la decisione nel merito in or- dine alla validità ed efficacia del verbale oggetto di opposizione. Non controricorre la NI MOTIVI DELLA DECISIONE A sostegno del suo ricorso il Comune di Aulla dedu- ce VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 23 e 24 1. 24/11/81 N. 689, 2697 cod. civ., IN RELAZIONE ALL' ART. 360 n. 5 C.P.C., nonché INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA PUNTI DECISIVI 3 DELLA CONTROVERSIA, EX ART. 360 N. 5 C.P.C., sotto- lineando come: a) per giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, l'omissione di contestazione immediata (anche quando quest'ultima si rivelerebbe possibile ed agevole ) non comporti effetti invalidanti sul verbale di accertamento;
b) per giurisprudenza altrettanto pa- cifica di questa Suprema Corte, le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate costituiscano fonte di prova, fino a quando non risulti accertato, nel caso concreto e sulle base di circostanze di fatto allegate dall'opponente e non contestate ( ovvero debi- tamente provate ), il difetto di costruzione, di in- stallazione o funzionamento del dispositivo di rileva- zione;
c) nulla l'opponente avesse invece provato o ri- chiesto di provare al riguardo;
d) nelle fattispecie quali quella in esame la contestazione immediata si renda sempre impossibile, posto che essa costringerebbe i vigili ad abbandonare il presidio dell'apparecchio, con tutte le intuibili conseguenze in tema sia di effi- cienza che di funzionalità del servizio complessivo;
d) posto che occorreva rigorosa prova da parte dell'oppo- nente in ordine ad irregolarità nel funzionamento del- l'apparecchio, il RE non avrebbe in alcun modo po- tuto trarre lui la conclusione secondo cui l'apparec- chiatura avesse funzionato al di fuori del controllo 4 degli agenti operanti;
ciò tanto più alla luce del fat- to per cui esso Comune aveva articolato specifica prova sul punto della regolarità delle condizioni e caratte- ristiche operative dell'apparecchiatura in questione;
prova che il RE non aveva neppure preso in consi- derazione. Il ricorso, così come concretamen- te concepito e formulato, si rivela in realtà inammis- sibile, in quanto finisce per risolversi in una serie di enunciazioni di carattere sostanzialmente astratto e generale, le quali, alla fine, si rivelano - perciò - prive del requisito della pertinenza rispetto al com- plesso dei profili sviluppati in sentenza, eludendo il preciso onere, incombente su chiunque impugni un prov- vedimento giurisdizionale, di investire con il gravame tutti i punti della decisione. Accade, così, nella presente vicenda processua- le, che finisca del tutto eluso il nucleo motivaziona- le della impugnata sentenza, secondo il quale: a) l'am- ministrazione sia tenuta, volta per volta, nel verbale, a specificare, in concreto, le ragioni della mancata immediata contestazione, ed invece, nella fattispecie concreta, non solo non fosse dato di conoscere il moti- vo per cui gli accertatori non avessero proceduto alla contestazione immediata dell'infrazione, ma dagli ele- 5 menti emersi in corso di causa ( in particolare, dalle riprese fotografiche ) emergesse che essi fossero stati nelle condizioni per poterlo fare, non ricorrendo le condizioni di impossibilità di cui all'art. 384 del re- golamento del codice della strada;
b) non risultasse che, nel caso in specie, si fossero resi necessari atti d'indagine e/o accertamenti specifici, tali da poter giustificare un'eventuale contestazione differita, dal momento che, anche in considerazione delle caratteri- stiche del traffico e dei valori di velocità, ben sa- rebbe risultato possibile procedere all'arresto del- l'autovettura; c) in tali ipotesi si configuri la nul- lità dell'intero procedimento sanzionatorio, attesa la lesione del diritto di difesa che ne deriva. Orbene, di fronte ad un tale complesso di consi- derazioni svolte in sentenza, va sottolineato come, fi- nisca per rivelarsi del tutto generico e niente affat- to esaustivo il rinvio, operato in ricorso a quella giurisprudenza di questa Corte la quale ha avuto modo di precisare come di per sé la mancata contestazione immediata della violazione dell'eccesso di velocità rilevato a mezzo autovelox, non comporti la invalidità dell'accertamento. Ed infatti, la stessa giurisprudenza di questa Corte ha anche avuto modo - però di precisare con ciò escludendo ogni possibi- - 6 lità di aprioristica equazione, fra rilevamento a mezzo autovelox, ed impossibilità della contestazione imme- diata - come ciò si renda però vero sempre che l'Amministrazione provveda ad indicare concretamente e non in modo solo apparente i motivi della mancata contestazione diretta : fra le ultime in tal senso, ve- di Cass. 28/8/2001, n. 11293; Cass. 22/6/2001 n. 8528). - più nello Ad un tal riguardo va posto in luce specifico come l'assoluta genericità del ricorso ( il cui testo, fra l'altro, ripete pressoché pedissequamen- te, quello di altro ricorso venuto in decisione nella stessa data odierna ed attinente a pronuncia di altro giudice, diversamente articolata ) non venga di certo An superata dal mero riferimento - in esso contenuto al profilo per cui il Comune di Aulla avesse, in sede di comparsa di risposta, richiesto di provare, più in ge- nerale, che l'apparecchio era installato regolarmente, con la presenza, in loco, di due agenti, i quali, fini- to il servizio, come di consueto, smontavano l'apparec- chio e portavano a sviluppare le fotografie. Ed infat- ti, tale richiesta ( oltretutto richiamata, in ricor- SO, in termini del tutto generici e riassuntivi, e che, oltre tutto, data la natura del vizio invocato ( in iu- dicando e non in procedendo ), rimane in ogni caso non verificabile da questa Corte, alla quale è precluso 7 l'esame diretto degli atti ), quand'anche avesse a tro- vare riscontro negli atti, si rivelerebbe comunque e pur sempre generica e non in grado di intaccare il nu- cleo motivazionale della decisione del RE, il qua- le come visto fa discendere le sue conclusioni non - certo da valutazioni meramente astratte e generali, ma da una considerazione condotta in concreto circa l'inattendibilità del rilevamento attraverso servizio di autovelox, così come concretamente organizzato, in quella circostanza, nel comune di Aulla. Attesa pertanto la genericità del ricorso, esso va dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia sulle spese va assunta, non es- sendovi stata proposizione di controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso Così deciso nella camera di consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione il 12/11/2001. Il consigliere estensore Il Presidente Giovanni Losaviq Onofrio Fittipaldi яльний Am CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti n 11 APR. 2002 IL CANCELLIERE