Sentenza 7 marzo 2012
Massime • 1
Nel giudizio a citazione diretta, ai fini dell'individuazione dei termini di durata della custodia cautelare, ex art. 303 cod. proc. pen., la mera emissione del decreto di citazione a giudizio determina il passaggio dalla fase delle indagini a quella del giudizio, essendo, invece, irrilevante il momento della notifica del provvedimento medesimo all'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2012, n. 9378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9378 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 07/03/2012
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 321
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 50164/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AJ MO N. IL 03/06/1964;
avverso l'ordinanza n. 1563/2011 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 26/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Riello L., per l'inammissibilità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Catania in data 26.10.2011 ha accolto il ricorso del pubblico ministero di Siracusa avverso l'ordinanza con la quale il GIP in data 29.8.2011 aveva dichiarato cessata l'efficacia trimestrale della custodia carceraria iniziata con l'arresto del 31.5.2011 del cittadino marocchino EL AJ MO, rilevando che effettivamente quel termine di fase era stato interrotto dall'emissione, in data 22.7.2011, del decreto di citazione diretta a giudizio. Per l'effetto, annullava l'ordinanza del GIP, ordinava il ripristino della custodia cautelare disposta con ordinanza del 13.5.2011, sospendeva l'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 310 c.p.p., comma 3. 2. Il ricorso è proposto nell'interesse dell'EL AJ dal difensore, per violazione di legge in quanto il momento idoneo a interrompere il termine di fase sarebbe non già la data di emissione quanto quella della notificazione del decreto.
3. Il ricorso è infondato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di legittimità. È pacifico l'insegnamento di questa Corte di legittimità per cui l'interruzione della prescrizione del reato avviene con il deposito presso l'ufficio dei provvedimenti che l'art. 160 c.p. e art. 303 c.p.p. considerano idonei all'effetto, essendo irrilevante il successivo momento della notificazione del medesimo provvedimento alla parte, posto che già con il deposito risultano cristallizzata la volontà del magistrato che procede e formalizzato l'atto di impulso del procedimento (per tutte, Sez. 1, sent. 13554/2009; Sez. 1, sent. 2113/2008; Sez. 4, sent. 40281/2007). La ragione sistematica che sostiene questo consolidato insegnamento deve trovare applicazione anche in ordine ai fatti/atti interruttivi che, ai sensi dell'art. 303 c.p.p., determinano il passaggio alla fase successiva dei termini della custodia cautelare, stante l'assoluta omogeneità dei contesti.
Deve trovare applicazione l'art. 28 reg. att. c.p.p., ferma la necessità di adattarne eventualmente l'esecuzione ai contenuti dell'evoluzione del processo introdotto dal decreto che ha determinato il provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2012