Sentenza 18 novembre 2014
Massime • 1
Integra il tentativo di rapina impropria la condotta dell'agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell'esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all'esecuzione della consegna agli organi di Polizia, poiché anche i privati cittadini hanno, in simili circostanze, il potere di procedere all'arresto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380, comma secondo, lett. f), e 383, comma primo, cod. proc. pen., e, pertanto, la reazione violenta dell'autore del fatto non può configurarsi come difesa da un'azione illecita a norma dell'art. 52 cod. pen.
Commentari • 2
- 1. Art. 380 - Arresto obbligatorio in flagranzahttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 628 - Rapinahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2014, n. 50662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50662 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 18/11/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2673
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - rel. Consigliere - N. 35545/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO DI TR, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 332/2014 in data 12/3/2014 della Corte di Appello di Messina;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/3/2014 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa in data 2/11/2010 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Patti - Sezione Distaccata di Sant'Agata Militello - con la quale NO DI TR è stata dichiarata colpevole del reato di concorso in tentata rapina impropria e condannata alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
Pena sospesa.
In particolare, la condotta imputata alla NO così come riassunta nel capo di imputazione è quella di avere sottratto della merce dai banchi di vendita del supermercato "Sigma" di Sant'Agata Militello, occultandola nella propria borsa, e poi, di avere usato violenza consistita nello spingerlo con forza, impedendogli di telefonare alla polizia, il direttore del predetto esercizio commerciale che l'aveva colta in flagranza di reato e, nell'afferrare per il collo, strattonandolo e provocandogli lesioni personali giudicate guaribili in gg. 4, altro dipendente dell'esercizio commerciale che era intervenuto in ausilio del proprio datore di lavoro, riuscendo, infine, ad allontanarsi dal luogo del commesso reato a bordo della propria autovettura ma non ad assicurarsi il possesso della merce sottratta per la ferma opposizione delle persone offese.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputata, deducendo:
1. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 628 c.p.. Lamenta, al riguardo, parte ricorrente che la Corte territoriale, sulla scia di quanto anche già deciso dal Giudice di prime cure, ha erroneamente ritenuto integrato il reato di tentata rapina impropria non tenendo conto del fatto che l'impossessamento del bene e la violenza utilizzata devono essere lette in un'ottica di contestualità e che la violenza o la minaccia utilizzate devono avere una relazione psicologica con gli scopi contemplati dalla norma penale. A detta della difesa (che ha riportato alcuni stralci del verbale fonoregistrato delle dichiarazioni rese in udienza dai testi NE AR e IN TO) l'azione dell'imputata sarebbe stata finalizzata ad evitare che le fosse (illegittimamente) impedito di allontanarsi dall'esercizio commerciale e non ad assicurarsi il possesso della merce sottratta o l'impunità per l'azione compiuta. A ciò si aggiunge che l'imputata era stata seguita dal personale del supermercato fin dal momento del proprio ingresso all'interno dell'esercizio commerciale, con la conseguenza che, una volta sorpresa ad occultare i beni nella borsa, la stessa li ha restituiti spontaneamente depositandoli sulla scrivania del direttore del supermercato senza porre in essere alcuna violenza o minaccia al fine di impedire al IN di chiamare la polizia, cercando, per contro semplicemente di dissuaderlo "affabilmente" (sic) dal richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Nel momento in cui l'imputata avrebbe riconsegnato la merce sottratta e non si è opposta alla telefonata fatta dal IN alla Polizia si è esaurito l'arco temporale entro il quale avrebbero dovuto esplicarsi la violenza e/o la minaccia per intergare il requisito dell'immediatezza richiesto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 628 c.p., comma 2. Gli episodi successivi quali il fatto dell'intervento di un presunto complice (che ha afferrato per il collo il dipendente NE AR) si riferiscono ad una fase successiva e temporalmente autonoma dal tentato furto e non possono essere considerati in itinere rispetto alla sottrazione stessa e/o al fine di procurarsi l'impunità. Si sarebbe invece trattato di una reazione all'illegittimo comportamento dello NE che trattenendola per la maglia e frapponendosi alla porta di uscita, costringeva "illegittimamente" la NO a rimanere all'interno dell'esercizio commerciale contro la sua volontà.
Ciò comporta che la condotta dell'imputata - a detta della difesa - certamente integra la causa di giustificazione di cui all'art. 52 c.p.. 2. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 624 c.p.. Sostiene la difesa di parte ricorrente che a seguito della doverosa riqualificazione dell'azione compiuta dall'imputata in quella di tentato furto, viene a mancare la condizione di procedibilità per quest'ultimo reato.
Il IN, persona che avrebbe sporto la denuncia/querela avrebbe infatti affermato di essere "solo un impiegato" e di non avere potere di rappresentanza esterna dell'esercizio commerciale.
3. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurazione del fatto come rapina tentata e non come furto tentato. Lamenta, al riguardo, parte ricorrente che la sentenza impugnata non motiva sufficientemente in relazione alla sussistenza della condotta tenuta dall'imputata circa le presunte violenze e minacce nonché circa la volontà della NO di volersi assicurare il possesso della merce sottratta come pure di procurarsi l'impunità per il tentato furto posto in essere. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente approfondito l'accertamento relativo alla sussistenza di un nesso psicologico tra le condotte di violenza o minaccia e gli scopi dell'art. 628 c.p., comma 2. La stessa Corte territoriale non avrebbe, inoltre, adeguatamente analizzato l'esistenza di una relazione causale tra le condotte di violenza e/o minaccia contestate all'imputata ed il comportamento tenuto dagli impiegati del supermercato che le hanno - a detta del ricorrente - "indebitamente" impedito di uscire dal locale dell'esercizio commerciale.
4. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla circostanza della mancanza di condizione di procedibilità.
Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso ribadisce il ricorrente che il IN non aveva i poteri di rappresentanza esterna del supermercato e, pertanto, in mancanza di qualsivoglia aggravante ipotizzabile in relazione al reato di cui all'art. 624 c.p. difetterebbe la presenza di una valida querela per procedere contro l'imputata in ordine a tale reato.
Anche in questo caso la Corte di Appello non avrebbe prodotto una sufficiente motivazione sul punto, denunciato dalla difesa con i motivi di gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso appaiono meritevoli di una trattazione congiunta vertendo sulla qualificazione giuridica del fatto imputato alla ricorrente NO, alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di tentata rapina impropria contestato ed alla relativa motivazione adottata dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata.
Giova fin da subito evidenziare che la sentenza della Corte di Appello (che contiene anche un legittimo richiamo per relationem a quella del Giudice di prime cure) risulta caratterizzata da un'attenta ricostruzione dei fatti nonché dalla presenza di adeguate, logiche e non contraddittorie risposte ai motivi di gravame che, del resto, appaiono sostanzialmente coincidere con quelli riproposti anche innanzi a questa Corte Suprema.
I vizi motivazionali denunciati riguardanti il provvedimento impugnato ed all'evidenza riconducibili nell'ottica di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) si presentano quindi palesemente insussistenti.
La Corte territoriale, nell'assumere la decisione de qua risulta, inoltre, aver fatto corretta applicazione delle norme di legge (in particolare dell'art. 628 c.p., comma 2) e dei principi giurisprudenziali in materia così come enunciati da questa Corte Suprema.
È appena il caso di ricordare che l'ipotesi di reato in contestazione all'imputata prevede due ipotesi di condotta integranti in sè l'elemento soggettivo del reato che possono anche non ricorrere congiuntamente stante l'uso della disgiuntiva "o" nel testo normativo: quella di "assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta" e quella di "procurare a sè o ad altri l'impunità". Entrambi gli elementi risultano contestati nel capo di imputazione e la Corte territoriale non solo ha evidenziato (cfr. pag. 4 della sentenza) che "non può dubitarsi circa l'esistenza di un nesso tra la condotta minacciosa e violenta in oggetto ed il tentativo di furto, a nulla rilevando l'avvenuto recupero della refurtiva", ma ha ulteriormente chiarito (facendo proprie le considerazioni del Giudice di prime cure che ha testualmente riportato) che "è sufficiente osservare che la violenza e la minaccia sono state poste in essere dall'imputata e dal suo complice, in primo luogo nei confronti del IN per impedire a questi di telefonare alla Polizia e chiedere il loro intervento e già in quel momento si era consumato il delitto di rapina impropria tentata ...".
Che, del resto, l'azione della NO fosse anche finalizzata ad evitare che il IN potesse telefonare per chiedere l'intervento della Polizia emerge chiaramente anche dalle dichiarazioni di quest'ultimo persino riportate nell'atto di ricorso (pag. 6) "... sennonché io sono andato in ufficio per prendere il telefono, per chiamare le forze dell'ordine ... nel frattempo lei è entrata nell'ufficio e mi spingeva cercando di evitare che io potessi chiamare la polizia e mi diceva lascia perdere c'è un signore fuori che mi ha minacciato se non gli rubo delle cose e gliele porto fuori"... "mi spingeva, mi aveva messo le mani al petto e mi tirava giù la maglietta ...".
Tra l'altro nel contesto descritto in sentenza le azioni violente tenute dalla NO si collocano in due distinti momenti, anche se immediatamente consequenziali l'uno all'altro: il primo nel quale la donna ha usato violenza nei confronti del IN per impedirgli di telefonare alla polizia ed il secondo nel quale la donna ha usato violenza nei confronti dello NE nel mentre questi stava cercando di trattenerla in attesa dell'arrivo delle Forze dell'Ordine.
Correttamente, quindi, hanno affermato i Giudici territoriali che già fin dal primo momento il reato di cui all'art. 56 c.p., art. 628 c.p., comma 2, era da ritenersi perfezionato.
Per dovere di completezza va solo ricordato che questa Corte Suprema ha già avuto modo di precisare, con un assunto che anche l'odierno Collegio condivide, che "in tema di rapina impropria di cui all'art. 628 c.p., comma 2 l'espressione "immediatamente dopo" non può essere interpretata in termini rigorosamente letterali, ma deve essere intesa nel senso che la violenza o minaccia siano poste in essere entro un lasso di tempo che non escluda la contestualità della azione nel suo insieme" (Cass. Sez. 2, sent. n. 11023 del 03/10/1988, dep. 14/11/1988, Rv. 179707) situazione, per l'appunto, verificatasi nel caso qui in esame.
Così come va ancora ricordato che non può considerarsi illegittima l'azione del tentativo di trattenimento di una persona che ha appena compiuto un tentativo di rapina (ancorché impropria) da parte del personale dell'esercizio commerciale nel quale l'azione è stata compiuta, trattenimento operato per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della consegna agli organi di Polizia, ciò perché il privato nel caso di specie avrebbe avuto un legittimo potere di procedere all'arresto così come emerge dal combinato disposto dell'art. 380 c.p.p., comma 2, lett. f), e art. 383 c.p.p., comma 1. Ne consegue che la tesi difensiva secondo la quale la NO avrebbe usato violenza nei confronti del personale del supermercato non per procurarsi l'impunità del commesso reato ma per reagire ad una condotta illegittima degli stessi, financo a configurarsi la causa di giustificazione di cui all'art. 52 c.p. è da considerarsi palesemente priva di fondamento. I motivi di ricorso in esame sono quindi da ritenersi manifestamente infondati.
2. La manifesta infondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso si estende ex se anche al secondo ed al quarto motivo di ricorso sopra indicati.
Infatti, nel momento in cui si ritiene correttamente qualificata l'azione contestata all'imputata come violazione degli artt. 56 e 628 cpv. c.p., il reato - come correttamente precisato anche dalla Corte
territoriale a pag. 5 della sentenza impugnata in risposta di una doglianza sul punto avanzata dalla difesa dell'imputata - è procedibile d'ufficio.
I potenziali problemi circa la validità della querela in relazione ai poteri del querelante risultano quindi superati senza necessità di ulteriori considerazioni sul punto.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014