Sentenza 13 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
0 0 3 1 7 / 0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.9194/00 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 653 SEZIONE LAVORO Rep. Composia dagii iii.mi Siggi viagistrati. Ud. 26.6.00 Dott. Vincenzo MILEO Presideme Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: XEROX s.p.a.., in persona dell'Amministratore delegato Aldo Iacono, elettivamente domiciliata in Roma, via Silla n.3, presso l'avv. Carlo Ferzi che unitamente agli " avv. Vitantonio La Volpe e Fabrizio Daverio, lo rappresentano e difendono giusta procura a margine;
- ricorrente -
3043
contro
FIOM C.G.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente -1- domiciliata in Roma alla via G. Belli n. 21 presso l'avv. Giorgio Bellotti, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.80 del 16.2.2000, reg. gen. n.493 del 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Carlo Ferzi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16.2.2000 il Tribunale di Firenze, decidendo sull'appello proposto dalla XEROX s.p.a. nei confronti della FIOM CGIL, avverso sentenza del Pretore della medesima città, respingeva l'appello confermando l'accertamento della condotta antisindacale della società per avere trasferito, e quindi licenziato, la dipendente e dirigente della R.S.U. Elena Picardi, senza il nulla osta del sindacato, e la revoca di detti provvedimenti. Osservava in motivazione che la tesi della società che non vi fosse stato un trasferimento, ma un semplice interpello della dipendente in ordine alla accettazione di un trasferimento, non poteva essere condivisa perchè nella corrispondenza intercorsa fra la società e la lavoratrice erano fissati tempo e luogo del trasferimento e -2- da concordare erano solo le modalità realizzative del medesimo. Conseguiva che era evidente la violazione dell'art.22 della legge n.300 del 1970, che prevede il nulla osta sindacale al trasferimento, e la nullità dei provvedimenti aziendali. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo la XEROX, illustrato poi con memoria;
resiste con controricorso la FIOM CGIL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente, denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c., 22 della legge n.300 del 1970 nonché la violazione dei canoni ermeneutici legali (artt. 1362 e segg.c.c.) e il vizio di motivazione in ordine all'accertamento della sussistenza di un provvedimento aziendale di trasferimento nella lettera 8 maggio 1998 (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Espone la ricorrente che la lettera, oltre ad indicare tempo e luogo del trasferimento, come trascritto in sentenza, precisava testualmente "Fermo quanto precede, in considerazione sia della Sua specifica qualità di RSU (con pertanto le garanzie di cui all'art. 22 Statuto dei lavoratori) nonché in considerazione del contenzioso con lei perdurante, prima di qualsiasi altro provvedimento riteniamo opportuno sottoporLe la necessità del trasferimento di cui sopra in vista di un accordo in tal senso con Lei, tenendo presente che le ragioni organizzative di cui sopra sono comprovate e richiedono in ogni caso decisioni conseguenti." Sostiene, quindi, che il documento non conteneva alcun provvedimento di trasferimento e dava atto della necessità per esso del nulla osta sindacale. Aggiunge la ricorrente che neppure le lettere successive comunicarono -3- un provvedimento unilaterale di trasferimento e che, infine, il licenziamento aveva come motivo dichiarato la soppressione del posto di lavoro della Picardi in Sesto Fiorentino. Le censure sono prive del carattere della decisività. Invero con esse si prospetta la mancanza di un formale provvedimento unilaterale di trasferimento, ma si deduce a un complessivo comportamento che equivale disporre il trasferimento e che costituisce anche esso violazione della lettera e della ratio dell'art.22 dello Statuto. Infatti, come ha accertato il Pretore e confermato il Tribunale, la società trasferisce il posto di lavoro della Picardi da Firenze a Cernusco sul Naviglio e con la lettera sopra in parte trascritta sottopone alla Picardi la necessità di un accordo sul trasferimento prima di qualsiasi altro provvedimento. In sostanza intima alla lavoratrice di seguire il posto di lavoro, pena il licenziamento, accettando espressamente il trasferimento. Che il provvedimento prospettato sia il licenziamento risulta espressamente dalla lettera di recesso, trascritta in ricorso, nella quale si comunica che "Siamo dispiaciuti del fatto che Lei non abbia considerato la possibilità del Suo trasferimento presso la sede di Cernusco sul Naviglio. Le abbiamo prospettato a voce e per iscritto con largo anticipo tale opportunità. Lei ha rifiutato perfino il dialogo al riguardo e comunque ha drasticamente rifiutato ogni ipotesi di trasferimento." Si deve concludere che, se nella lettera dell'otto maggio 1998 non vi è un provvedimento unilaterale di trasferimento ma un'intimazione ad accettare "spontaneamente", al fine di eludere la necessità del nulla osta, il trasferimento, che si prospetta come necessario ed a pena di -4- also diconfigura in covereto96。3:•ཐ་ཡི--, licenziamento Detto comportamento, se si tiene conto anche del licenziamento poi seguito, costituisce comportamento equivalente ad un trasferimento senza il nulla osta sindacale e sul piano della antisindacalità anche più grave del semplice provvedimento unilaterale di trasferimento, in quanto diretto non solo a trasferire ma anche a licenziare la rappresentante sindacale. Si deve concludere che la sentenza impugnata, che ha ritenuto che l'indicato comportamento della società costituisse violazione degli artt. 22 e 28 della legge n. 300 del 1970, ha rettamente applicato dette norme e che si deve rigettare il ricorso. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del 8/60/th/09 re6 giudizio di cassazione, che liquida in € 8 € 2000,00 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 26 giugno 2002 Il Consigliere est. Il Presidente Miles Femande ful IDA IMPOSTA DI BOLLO, DI O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, I DA OGNI SPESA, TASSA DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Ивана Виши IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 1 3 GEN. 2003 oggi,. IL CANCELLIERE ИН Виши 1 -5-