Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10473 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Aula A 4 04 23/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G. n. 22834/00 29 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 280776 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Udienza 22 maggio 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: л п PE CE, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Putzolu ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Fabio Massimo n. 60 (presso lo studio dell'avv. Mario Pistolese), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del suo legale rappresentante pro tempore,I.N.P.S. 9 1 3 2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Moriello, Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tardis e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura in calce alla copia (notificata) del ricorso;
- resistente - avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania-Sezione Lavoro n. 449/98 del 1° dicembre 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO R P Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Tempio Pausania SC CA conveniva in giudizio l'I.N.P.S. per ottenere dall'adito Pretore il riconoscimento dell'assegno di invalidità e la corresponsione dei ratei maturati a fare data dall'instaurazione della procedura amministrativa. Nel relativo giudizio si costituiva l'I.N.P.S. che impugnava la domanda attorea e ne chiedeva l'integrale rigetto. 2 Il Giudice del Lavoro adito dopo avere ammesso e fatta espletare consulenza tecnica medico-legale - accoglieva la domanda, ma-su impugnativa dell'I.N.P.S. e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Tempio Pausania (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) dopo aver fatto espletare una nuova consulenza tecnica - - riformava la sentenza pretorile rigettando l'originaria domanda proposta dalla CA. Per ciò che rileva nel presente giudizio il Tribunale di Tempio Pausania ha rimarcato che le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., nominato in grado di appello, possono essere integralmente recepite ai ? !? fini della decisione, in quanto esse danno atto di una situazione ! stabilizzatasi, a seguito degli interventi subiti dalla CA, senza che siano riscontrabili postumi invalidanti di entità tale da giustificare la corresponsione di un assegno di invalidità e, inoltre, atteso che, da un lato, alle alterazioni fonatorie rilevate dal c.t.u. non ostative per la comunicazione verbale, non può attribuirsi una eccessiva valenza invalidante e, dall'altro, una modesta sindrome ansiosa depressiva può essere fronteggiata con un'adeguata terapia farmacologica>>. Per la cassazione di tale sentenza SC CA propone ricorso affidato a due motivi. L'intimato I.N.P.S. si è costituito in giudizio depositando ritualmente procura difensiva. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE I . Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denunziando- "violazione dell'art. 445 c.p.p. (recte, cod. proc. civ.) e/o insufficiente motivazione” censura la sentenza impugnata per avere il Giudice di- appello accolto in toto le risultanze della c.t.u. disposta in secondo grado senza in alcun modo precisare perché le argomentazioni di tale consulente siano preferibili a quelle dell'omologo ausiliario nominato in primo grado il quale aveva accertato le medesime patologie>>. Con il secondo motivo la ricorrente - denunziando "violazione ئی dell'art. 1 della legge n. 222/1984 e omessa e/o insufficiente motivazione" - addebita al Tribunale di Tempio Pausania di avere لا del tutto omesso l'esame della incidenza delle patologie invalidanti relativamente all'attività svolta dalla ricorrente ed a quelle confacenti, valutazione espressamente richiesta dall'art. 1 della legge n. 222/1984>>. II . I cennati motivi di ricorso - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano infondati. Infatti, il Giudice di appello - nell'applicazione rigorosa della normativa in materia - si è riportato, per l'accertamento medico-legale della fattispecie, alla valutazione del consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di secondo grado: per cui a conferma dell'infondatezza delle censure (del tutto generiche) contenute nel 4 ricorso in esame - vale riportarsi al principio (affermato costantemente da questa Corte) secondo il quale, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza, in quanto è sufficiente - come è avvenuto nella specie - la ragionata accettazione dei risultati della consulenza per ritenere implicitamente disattese, senza necessità زالاح di specifica ed analitica confutazione, le contrarie argomentazioni delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3519/2001). In ogni caso, a conferma dell'infondatezza delle censure formulate dall'odierno ricorrente, si rimarca che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte (sia pure sulla scorta della consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado), perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del 5 proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Tempio Pausania, con chiara e completa motivazione in relazione alle risultanze processuali, è correttamente pervenuto alla decisione a mente della quale la consulenza espletata nel giudizio di appello ha sostanzialmente confermato le patologie già accertate, giungendo peraltro ad una valutazione difforme in relazione alla diminuzione della capacità lavorativa, che ha stimato, infatti, non superiore al 40%; il consulente tecnico come viene rimarcato nella sentenza del Tribunale di Tempio Pausania è stato, chiamato a rendere chiarimenti in ordine alle - predette conclusioni: all'udienza del 30 ottobre 1997 egli ha dichiarato: "la patologia neoplastica a livello cordale è perfettamente guarita a distanza di oltre cinque anni e allo stato attuale residuano dei ... postumi invalidanti permanenti interessanti in maniera relativa solo la funzionalità fonatoria"; in ordine a tali disturbi, peraltro, il c.t.u. era stato già sufficientemente preciso nella relazione depositata il 26 luglio 1996, affermando che gli esiti relativi all'intervento di cordectomia 6 DR destra il laringo fessura per carcinoma spino-cellulare, eseguito nel 1982, consistevano in esiti funzionali di media entità, che riguardavano esclusivamente la funzione fonatoria causando una disfonia sfiatante, che limitava il volume della voce e causava alterazioni sia tonali che del timbro vocale;
chiariva peraltro il c.t.u. che tali alterazioni non limitavano in modo notevole le capacità di conversazione ("... ma impediscono il canto"); per quanto riguarda la funzionalità respiratoria, il c.t.u. la definiva ottima, essendovi spazio più che sufficiente per la colonna aerea;
escludeva, inoltre, la sussistenza di alterazioni al movimento di deglutizione>>, اح ل Quanto ai rilievi oltremodo generici che si muovono alla - - ال sentenza impugnata nella parte in cui ha recepito le cennate valutazioni diagnostiche formulate dal consulente tecnico nominato in appello, si rimarca che gli stessi si risolvono in una generica contestazione delle affermazioni del c.t.u., e non sviluppano alcuna critica sul piano scientifico. Al riguardo non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, quando il giudice di merito, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze 7 o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità - come si riscontra nelle censure formulate dalla CA - tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte (Cass. n. 225/2000, Cass. n. 7798/1998). " Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma III l'infondatezza del ricorso. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 "disp. att." cod. proc. civ. per una pronunzia di condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'I.N.P.S..
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 22 maggio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore estinua n 3 0 3 I 1 A 5 S . D S , T . A O R T N L A , ' L IL CANCELLIERE 3 A L O 7 L B Depositato in Cancelleria I 3 - D 18 LUG. 2002 1 E A 1 M oggi, T N E C S R O S O P S IL CANCELLIERE O A P T T A M I I L A D A T L S P S I L T I E D N G E D E O S R E