Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 1
Non è punibile per il delitto di falsa testimonianza, in forza dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen., il testimone che abbia reso false dichiarazioni al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato per un reato in precedenza commesso e in ordine al quale, al momento in cui è stato ascoltato, non vi erano indizi di colpevolezza a suo carico. (Fattispecie relativa a false dichiarazioni rese dal teste nell'ambito di un procedimento scaturito da una denuncia da lui stesso presentata e rivelatasi, poi, calunniosa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2008, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Presidente del 05/11/2008
Dott. OLIVA Bruno Consigliere SENTENZA
Dott. MILO Nicola Consigliere N. 1420
Dott. CORTESE Arturo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco Consigliere N. 037541/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BARI;
1) TO NI N. IL 01/12/1946;
avverso SENTENZA del 03/04/2007 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dott. Galasso A. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
non è comparso il difensore della p.c.;
non è comparso il difensore dell'imputato.
FATTO E DIRITTO
1- La Corte d'Appello di Bari, con sentenza 3/4/2007, decidendo sui gravami proposti dal P.G., dalla parte civile e dall'imputato, confermava la decisione in data 21/6/2004 del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato EN DE colpevole del delitto di falsa testimonianza, con le conseguenti statuizioni sanzionatorie, e lo aveva assolto dal delitto di calunnia perché il fatto non costituisce reato.
1a- Secondo la concorde ricostruzione di entrambi i Giudici di merito, il processo aveva tratto origine dalla denunzia sporta, in data 24/6/1994, dal DE
contro
ET LI, sindaco di Toritto (BA), accusato - pur sapendolo innocente - di avere preteso, abusando della qualità e dei poteri rivestiti, somme di denaro ed altri regali in occasione dell'indebito rinnovo, negli anni 1990-1991-1992, della licenza commerciale relativa all'esercizio dell'attività di bar e di ristorazione, da tempo cessata ma alla quale il denunziante era comunque ancora interessato, e per avere negato analogo rinnovo nell'anno 1993, solo perché il denunziante non aveva inteso aderire alla ulteriore richiesta di "tangente". Il LI, sottoposto a procedimento penale per i reati di concussione e di abuso d'ufficio, era stato assolto, con sentenza 6/4/2000 del Tribunale di Bari, perché il fatto non sussiste. Nell'ambito di tale procedimento, il DE, escusso come teste all'udienza del 5/2/1998, aveva affermato, contro il vero, di non avere ottenuto il rinnovo della licenza commerciale per l'anno 1993 (rinnovo, invece, concesso in data 22/2/1993) e di non avere presentato in data 21/11/1990 l'istanza diretta ad ottenere la sospensione temporanea della licenza (il contrario risultava dalla documentazione acquisita). L'assoluzione del LI era stata basata sulla constatazione che la prova d'accusa, integrata sostanzialmente dalle sole dichiarazioni del DE, era "generica", "imprecisa" e "inattendibile perché smentita dagli atti processuali" e sicuramente condizionata dal deterioramento dei rapporti tra le due parti contrapposte, per effetto dell'intervenuta revoca, in data 21/12/1993, delle licenze commerciali a suo tempo rilasciate al DE.
Il LI, dopo tale assoluzione, aveva sporto denunzia, in data 26/10/2000, contro il DE, dando così impulso alla vicenda processuale in esame.
1b- Il Giudice distrettuale riteneva di confermare l'assoluzione del prevenuto dal reato di calunnia per difetto di dolo, sottolineando in particolare che, pur essendo oggettivamente falsa l'affermazione di avere pagato tangenti per il rinnovo della licenza relativa agli anni 1990/1992 e di non avere ottenuto il rinnovo nel 1993 a causa del mancato pagamento, non poteva escludersi che il predetto avesse inteso riferirsi, in modo generico ed approssimativo, "ad altre regalie illecite o semplicemente sconvenienti". Riteneva, inoltre, ampiamente provata l'accusa di falsa testimonianza, in ordine al diniego del rinnovo dell'autorizzazione per l'anno 1993 e della presentazione il 21/11/1990 dell'istanza di sospensione della licenza, essendo tali circostanze cadute sotto la diretta percezione del DE e "tuttavia positivamente negate". Nè poteva operare per quest'ultimo illecito l'esimente di cui all'art. 384 c.p., non essendo il DE, nel momento in cui rese la testimonianza, indagato per calunnia.
2- Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari e, tramite il proprio difensore, l'imputato.
Il primo ha lamentato mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 368 c.p.:
inconciliabilità logica tra la ritenuta falsa testimonianza su determinate circostanze di fatto riferite e la esclusione della calunnia con riferimento alle medesime circostanze;
non poteva essere affermata la mancanza di dolo sulla base di argomenti meramente ipotetici.
Il secondo ha dedotto: 1) vizio di motivazione sulla denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p.;
2) mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato di falsa testimonianza.
3- I ricorsi sono fondati.
3a- L'assoluzione dal delitto di calunnia, invero, riposa su argomentazioni assolutamente apodittiche e prive di qualunque aggancio fattuale, per cui non resiste alle censure articolate dal P.G. ricorrente.
La Corte di merito, infatti, pur dando atto della falsità di quanto esposto dal DE nella denunzia del 24/6/1994, con riferimento all'affermazione di "avere pagato tangenti per il rinnovo delle licenze 1990/1992 e di non avere ottenuto il rinnovo del 1993 a causa del mancato pagamento", dati di fatto - questi - che costituiscono il nucleo essenziale dell'accusa di calunnia e formano sostanzialmente oggetto anche di quella di falsa testimonianza, perviene, con insanabile contraddizione, a conclusioni diverse in ordine alla esistenza della prova dei due illeciti, che difetterebbe per il primo ma non per il secondo. Giustifica la prima conclusione, ipotizzando la genericità e l'approssimazione del contenuto della denunzia, per inferirne, senza alcun particolare approfondimento, la carenza di dolo. Non è dato comprendere, peraltro, come possa ipotizzarsi approssimazione o imprecisione nel pacifico mendacio circa il mancato rinnovo della licenza del 1993 quale ritorsione per il rifiuto alla corresponsione di ulteriori tangenti, circostanza assolutamente precisa, ben definita nei suoi contorni ed evidentemente non suscettibile di essere equivocata dal denunziante. La sentenza impugnata, richiamando in maniera criptica e - a volte - confusa soltanto alcune delle circostanze di fatto esposte più diffusamente nella decisione di primo grado, si limita ad affermare, non diversamente da questa, la "carenza di prova del dolo" del reato di calunnia contestato, senza offrire il benché minimo elemento dimostrativo di tale convincimento.
L'indagine sul dolo, nel delitto di calunnia, richiede una approfondita e adeguata valutazione, che deve essere orientata in due direzioni: accertare la volontà dell'incolpazione e la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato. Queste due componenti essenziali del delitto di calunnia vanno analizzate distintamente, prendendo specificamente in esame le circostanze e le modalità della condotta dell'agente, quali espressione dell'atteggiamento psichico di costui e indicative dell'esistenza di una rappresentazione e di una voluta motivazione del fatto, onde risalire, con processo logico deduttivo, alla sfera intellettiva e volitiva del medesimo soggetto. Di tanto non v'è traccia nella sentenza impugnata.
3b- Quanto al delitto di falsa testimonianza, che deve essere valutato nell'ambito della complessiva vicenda in esame così come si è venuta delineando, rileva la Corte che la pronuncia di condanna per tale reato ha escluso, con motivazione assolutamente insoddisfacente, l'invocata causa di non punibilità di cui all'art.384 c.p., sulla base della semplicistica e formale considerazione che il DE, nel momento in cui rese la sua deposizione testimoniale, "non era neppure indagato di calunnia e aveva l'obbligo di dire la verità", con l'ulteriore precisazione, in verità poco comprensibile sul piano della consequenzialità logica, che "se avesse ammesso di avere presentato l'istanza del 21/11/1990 e di avere ottenuto il rinnovo per il 1993, sarebbe apparso accusatore confuso e inattendibile - quale in ogni caso è risultato - ma non certo in mala fede, in quanto pronto ad ammettere circostanze a lui contrarie".
Si è di fronte ad argomentazioni che non giustificano correttamente il diniego dell'invocata causa di non punibilità, sul cui riconoscimento l'imputato ricorrente insiste con il primo motivo di censura.
È necessario, al riguardo, approfondire, all'esito di una scrupolosa valutazione delle emergenze processuali, la sussistenza - come sembra - di una stretta ed inscindibile connessione tra i fatti oggetto della denunzia ipotizzata come calunniosa e quelli oggetto della falsa testimonianza.
Risolto positivamente tale accertamento, deve tenersi conto del seguente principio di diritto al quale conformare la relativa decisione: non è punibile per il reato di cui all'art. 372 c.p. il testimone che abbia reso false dichiarazioni al fine di sottrarsi al pencolo di essere incriminato per reato in precedenza commesso e in ordine al quale, al momento in cui è stato sentito, non v'erano indizi di colpevolezza a suo carico.
Non rileva che il teste renda false dichiarazioni nel procedimento che trova la sua genesi in una denunzia da lui steso sporta e rivelatasi, poi, calunniosa. In tal caso, non può revocarsi in dubbio che ricorra per il delitto di falsa testimonianza la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p., comma 1. Diversamente opinando, si violerebbe il principio fondamentale nemo tenetur se detegere, nel senso che colui che abbia formulato una falsa accusa, chiamato poi a deporre come teste nel processo instaurato a carico dell'incolpato, sarebbe costretto a confessare la calunnia antecedentemente commessa;
consegue, quindi, che, in tale specifica situazione, il persistere nel mendacio non può essere sanzionato penalmente. Il carattere assorbente e decisivo delle argomentazioni di cui innanzi esime dal prendere in esame il secondo motivo di ricorso articolato dall'imputato con riferimento all'elemento soggettivo del reato.
4- La sentenza impugnata, pertanto deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari, che dovrà rivalutare l'intera vicenda, tenendo conto di tutti i rilievi sopra esposti e nel rispetto dei principi di diritto fissati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2009