Sentenza 6 febbraio 2007
Massime • 1
È scriminata, ai sensi dell'art. 384 cod. pen., la condotta di colui che rende falsa testimonianza per non confessare di avere erogato prestiti a tassi usurari, pur se già processato e assolto da tale imputazione, perché tale condotta, indipendentemente da ogni altra possibile conseguenza, è ispirata alla necessità di evitare il grave e inevitabile nocumento all'onore derivante dalla confessione di aver commesso il reato di usura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2007, n. 28631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28631 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 06/02/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 295
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 36102/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI AN, nato il [...] a [...], parte civile;
avverso la sentenza di proscioglimento del G.U.P. del Tribunale di Arezzo 30 maggio 2006 n. 187;
nel proc. pen. a carico di:
LL FR, nato il [...] a [...]. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S. F.;
letta la requisitoria del PROCURATORE GENERALE in persona del Dott. D'ANGELO GIOVANNI, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza di proscioglimento del G.U.P. del Tribunale di Arezzo 30 maggio 2006 n. 187, nel proc. pen. a carico di AL NC, imputato del reato previsto dall'art. 372 c.p., commesso in Arezzo il 17 maggio 2004, ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa RO NI, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 270 c.p.p., (art.606 c.p.p., comma 1. lett. b), in quanto non si contesta l'inutilizzabilità della conversazione intercettata nel procedimento per il reato previsto dall'art. 372 c.p., ma si fa riferimento a tale conversazione in quanto contenente un fatto storico provato nel processo in cui essa è stata utilizzata come prova;
2. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 384 c.p., (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), perché il AL era stato processato nel processo penale n. 57/98 R.G. Trib. e prosciolto per prescrizione, per cui non era ipotizzabile la causa di non punibilità di cui alla norma citata.
L'impugnazione è inammissibile.
Il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altro procedimento, di cui all'art. 270 c.p.p., dev'essere inteso nel senso che esse non possono valere come elementi di prova in diverso processo (Cass., sez. 6^, 3 settembre 1992 n. 3129, ric. Donzelli ed altri). Vale a dire che l'inutilizzabilità non si limita all'intercettazione in sè e per sè, ma riguarda la sua funzione di prova, che non può essere svolta in processo diverso da quello in cui è stato disposto, salvo che questo riguardi un delitto per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza.
Questo comporta che il divieto si estende anche all'utilizzazione indiretta, ossia eseguita mediante l'impiego di atti che ne riproducono o valutano il contenuto, come la sentenza emessa nel processo in cui è stata disposta o in cui comunque ne è stata consentita l'utilizzazione, considerando l'intercettazione alla stregua di uno degli elementi di fatto che hanno contribuito a formare il giudizio.
Correttamente pertanto il giudice ritiene inutilizzabile la conversazione intercettata nel diverso processo di falsa testimonianza, sia pure mediante l'acquisizione della sentenza emessa nel processo presupposto, quale fatto storico in essa considerato. La tesi, propugnata dalla parte civile ricorrente, appare pertanto manifestamente priva di fondatezza.
Altrettanto manifestamente infondata è quella sostenuta nel secondo motivo di ricorso. La scriminante dell'art. 384 c.p., si fonda sulla necessità di evitare un grave e inevitabile nocumento non solo nella libertà, ma anche nell'onore e pertanto si applica pure a chi si rende colpevole di falsa testimonianza per non confessare d'aver commesso fatti costituenti reato, a prescindere dall'effettivo inizio di un processo per quei fatti ed anche se il processo è stato iniziato e si è concluso con l'assoluzione, in quanto in questo caso, indipendentemente da ogni altra possibile conseguenza, residua comunque un possibile nocumento nell'onore.
Pertanto deve ritenersi scriminata la condotta di colui che rende falsa testimonianza per non confessare di aver erogato prestiti a tassi pacificamente usurari, pur se già processato e assolto da tale imputazione, perché questa condotta, indipendentemente da ogni altra possibile conseguenza, è ispirata alla necessità di evitare il grave e inevitabile nocumento all'onore derivante dalla confessione di aver commesso il reato di usura (cfr. Cass., sez. 6^, 7 luglio 2006 n. 3413, ric. Del Vecchio e altro). È questo il criterio di valutazione applicato nella sentenza impugnata, per cui la violazione di legge dedotta col secondo motivo appare inammissibile.
Il ricorso dev'essere perciò dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2007