Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
È inammissibile la richiesta al giudice dell'esecuzione di revoca della sentenza di condanna per inconciliabilità con la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di un coimputato del medesimo reato in sede di revisione, perché la rimozione del giudicato di condanna necessita dell'instaurazione di un autonomo giudizio di revisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2010, n. 25992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25992 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1591
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 34346/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON RC, N. IL 11/06/1934;
2) NA IN, N. IL 16/12/1946;
avverso l'ordinanza n. 26/1982 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA, del 01/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza emessa l'8/6/83 della Corte di assise di appello di Bologna, divenuta irrevocabile, LT MA, NA ER e NA OR sono stati condannati a 30 anni di reclusione ciascuno per concorso in sequestro di persona aggravato dalla morte del sequestrato e altri reati.
Il NA OR - in esito a giudizio di revisione svoltosi avanti la Corte di appello dell'Aquila in seguito a sentenza 12/2/99 della Corte di assise di Firenze, divenuta irrevocabile, che ha riconosciuto altre persone responsabili dei suddetti reati - è stato assolto da queste imputazioni con sentenza divenuta irrevocabile l'1/11/08.
Con ordinanza in data 1/7/09 la Corte di assise di appello di Bologna, investita quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta del LT e del NA ER di applicare loro, rispetto a questa decisione, l'effetto estensivo dell'impugnazione di cui all'art. 587 c.p.p. cui affermavano di avere interesse, con riguardo alle pene accessorie, pur avendo già interamente espiato la pena detentiva.
Ha ritenuto la Corte territoriale che l'applicazione dell'art. 587 c.p.p. in conseguenza di una pronuncia assunta nell'ambito di un giudizio di revisione promosso da un coimputato non possa avvenire mediante procedimento di esecuzione, ma solo attraverso un ulteriore giudizio di revisione avanti diverso giudice da individuarsi a norma dell'art. 633 c.p.p., comma 1. Contro questa pronuncia il difensore degli interessati ha proposto ricorso per Cassazione con il quale sostiene che l'effetto estensivo dell'impugnazione non può non valere anche nel caso di sentenza intervenuta in seguito a giudizio di revisione e che lo strumento dell'incidente di esecuzione può essere a tal fine utilizzato, anche per ragioni di economia e celerità processuale, applicando in via analogica il disposto dell'art. 669 c.p.p., commi 7 e 8; e lamenta in subordine che l'incidente non sia stato considerato come proposto ai sensi dell'art. 670 c.p.p. e trasmesso, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, al giudice competente per la revisione previa pronuncia sulla richiesta di sospensione della pena accessoria. Si tratta di doglianze prive di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. La Corte territoriale non ha affatto negato che l'effetto estensivo dell'impugnazione possa essere fatto valere anche nel caso di sentenza intervenuta in seguito a giudizio di revisione ma ha correttamente ritenuto che in tale situazione - come questa Corte, con decisione che il Collegio ritiene pienamente condivisibile, ha già avuto occasione di affermare (cfr. Sez. 1, 11/12/08, Cimino e altro, rv.242.629) - si debba fare ricorso, quale unica via per rimuovere il giudicato, al mezzo straordinario di impugnazione disciplinato, con peculiari regole anche sotto il profilo della competenza, dall'art. 629 c.p.p., e segg.. Nè, trattandosi di rimedi eterogenei, può farsi luogo a conversione del proposto incidente di esecuzione in domanda di revisione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010