Sentenza 30 aprile 1998
Massime • 1
Il vizio di motivazione di cui all'art. 606 cod.proc.pen. sussiste allorché ci sia sia limitati a indicare la fonte di prova della colpevolezza dell'imputato, ma non risultano indicati ne' valutati i concreti elementi probatori raccolti dall'organo di polizia giudiziaria, sui quali, una volti acquisitili al processo, doveva esercitarsi la valutazione critica del giudice. In tal caso la motivazione deve considerarsi solo apparente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/1998, n. 7134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7134 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 30.4.1998
Dott. Umberto PAPADIA Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 1547
Dott. Ferdinando IMPOSIMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere N. 41682/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per AM PP, nato ad [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 19.6.1996 dal tribunale di Agrigento. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Wladimiro De Nunzio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore dell'imputato, avv.Ivo Caraccioli, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 19.6.1996 il tribunale di Agrigento ha dichiarato PP PI colpevole del reato di cui all'art. 1, comma 2, n. 3, legge 516/1982, perché - quale socio della s.n.c.
G.PI di PI PP & C. - nella dichiarazione personale dei redditi dell'anno 1989 aveva dichiarato il reddito di partecipazione in detta società per un ammontare inferiore di lire 64.000.000 a quello effettivo accertato. Per l'effetto il tribunale ha condannato il PI alla pena di lire 4.000.000 di ammenda, oltre alla pena accessoria di legge.
2 - Avverso la condanna il difensore dell'imputato ha proposto appello, poi convertito ex lege in ricorso, deducendo l'assoluto difetto di motivazione in punto di prova della infedele dichiarazione, attesa la mancata indicazione dei concreti elementi di prova desunti dagli accertamenti della polizia tributaria.
3 - Il ricorso merita accoglimento.
Il tribunale ha motivato il giudizio di responsabilità dell'imputato nel modo seguente:
"Dalla deposizione resa dal teste Cacciatore, nonché dalla documentazione prodotta dal p.m., sono emersi le seguente circostanze: (omissis) - la suddetta società, nell'anno 1989, aveva dichiarato redditi imponibili inferiori di lire 320.000.000 rispetto a quelli effettivamente percepiti - l'imputato, nella propria dichiarazione dei redditi, aveva omesso d'inserire la quota di partecipazione di sua spettanza, pari a lire 64.000.000, inerente all'accertato reddito di lire 320.000.000 non dichiarato dalla predetta società".
Orbene, se è vero che, secondo l'ordinamento codicistico, è sufficiente che la sentenza contenga "la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata" (art. 546, comma 1, lett. f)), è anche vero che detta esposizione, per raggiungere il suo scopo istituzionale, deve evidenziare l'iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata (cfr. fra tante Cass. sez. I, n. 3262 del 6.7.1995, c.c. 25.5.1995, Di Martino, rv. 202133). Nel caso di specie questo impianto argomentativo non è stato esplicitato, sicché la motivazione deve considerarsi solo "apparente", giacché - come sottolinea giustamente il ricorrente - il tribunale si è limitato a indicare la fonte di prova della colpevolezza dell'imputato (cioè l'accertamento della guardia di finanza), ma non ha ne' indicato ne' valutato i concreti elementi probatori raccolti dall'organo di polizia giudiziaria, su cui - una volta acquisiti al processo - doveva esercitarsi la valutazione critica del giudice. La sentenza deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale più vicino.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1998