Sentenza 11 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2003, n. 15247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15247 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto15247 LA CORTE SUPREM AZIONE SEZIONE AVO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 22955/00 1 5247/03 Cron.31005 Consigliere Dott. Luciano Dott. Giovanni Tonsigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Ud.14/01/03 Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, ANTONINO TODARO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SO CONCETTA;
intimata 2003 avverso la sentenza n. 1606/00 del Tribunale di PATTI, 136 depositata il 30/06/00 R.G.N. 1770/93; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Patti, con sentenza del 30.6.00, ha rigettato l'appello, proposto dall'INPS, avverso la sentenza del Pretore che aveva riconosciuto la spettanza dell'indennità, per astensione facoltativa dal lavoro per maternità dal 7.12.91 al 2.6.92, per la sign. ET TI;
2- che il Tribunale ha rilevato che l'INPS aveva contestato non l'esistenza di un rapporto di lavoro, bensì il carattere subordinato dello stesso;
3- che, secondo il predetto giudice, per tale rapporto doveva riconoscersi detta natura - ed escludersi quella della prestazione gratuita -avendo l'assicurata prestato la sua attività lavorativa al di fuori della comunità familiare e, comunque, al di fuori di un rapporto di convivenza con il datore di lavoro;
4- che l'INPS chiede la cassazione della sentenza;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli art.15 1.1204/71, 13 dpr. 1206/74, 6, comma 1,punto 8, l. 1383/43, 4 d.lvo 212/46, 5, comma 6, d.l. n.463/83, 115,116, CPC.. 2697, 2727 CC.,difetto di motivazione, e sostiene che il rapporto lavorativo dell'assicurata si è svolto con il padre, come risulta dall'interrogatorio reso alle prosta di tale cappints, ei Went innanzi al Tribunale,) in relazione al quale manca ogni motivazione;
si duole altresì ,che non risulti specificamente accertato trattandosi di astensione facoltativa, l'espletamento della richiesta attività lavorativa per il 1990 ed il 1991, e che trattandosi di rapporto fra familiari il difetto di convivenza non esclude, automaticamente, la presunzione di gratuità dovendo l'assicurato, in caso di contestazione, provare, con prova precisa e rigorosa, l'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
2- che la censura che si articola in un triplice profilo è inammissibile per quello che concerne il mancato accertamento del numero di giornate necessarie, nel 1990 e 1991, per beneficiare dell'indennità, costituendo essa questione nuova non trattata nella sentenza impugnata, senza che in relazione alla stessa vi sia denuncia di omessa pronuncia da parte del ricorrente;
3- che è invece fondato, sussistendo il denunciato difetto di motivazione, il profilo relativo alla asserita inesistenza di un rapporto di lavoro fra familiari senza tener conto dell'interrogatorio della assistita da cui risultava che il rapporto di lavoro si era svolto con il padre;
5- che parimenti fondato è quello relativo alla esclusione della gratuità per mancanza fonda dell'elemento della convivenza in quanto l'assenza di detto elemento non esclude ba contraria senz'altro la presunzione stessa incombendo all'assicurata provare l'esistenza di a un rapporto di lavoro avente i caratteri della subordinazione ( 10923/00, 8132/99);
6- che la sentenza va pertanto cassata in relazione alle censure accolte;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Catania. Roma 14 gennaio 2003 Il Presidente Il Consigliere es. Couedo Gaghch % 2 CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Boggi 17011. 2003 AL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533