Sentenza 11 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2002, n. 5140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5140 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR05 1 4 0/02 INNOME DEL POPO ITALIANO I CASSAZIONE Oggetto REVOCATORIA SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTARE DI VENDITA IMMOBILIARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 2756/00 Dott. Angelo GRIECO Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere 15771 Cron. CELENTANO Consigliere Rep. 1149 Dott. Walter Ud. 09/01/2002 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASS UFFICIO COP SENTENZA Richiesta copia th dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: Der diritti € 1.55 11 BONERBA TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE LAURA MANTEGAZZA 24, presso il signor IG DI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIER IG CASARANO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CURATELA FALLIMENTO RESCO Srl;
LLERIA intimato avversO la sentenza n. 995/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 23/11/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 17 udienza del 09/01/2002 dal Consigliere Dott. Donato 1 PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il 2.8.1985 il curatore del fallimento della socie- là Resco s.r.l., dichiarato il 19.1.1984, convenne di- nanzi al Tribunale di Bari ER ER, perché fosse dichiarata inefficace, ai sensi dell'art. 67 cpv. e del comma I n.1 L.F., la vendita di due unità immobiliari in Bari, via Imperatore Traiano, avvenuta con distinti atti dell'l Marzo e del 20 Aprile 1983, al prezzo ri- spettivamente di L. 15 e 14 milioni, in entrambi i casi sproporzionato rispetto al valore di mercato. La convenuta resistette alla domanda, negando di avere conosciuto lo stato di insolvenza e deducendo che il prezzo era stato di L. 100 milioni, in parte pagato !w₁ in contanti ed in parte regolato da cambiali, rilascia- te in bianco nel nome del prenditore e riempite abusi- vamente con il nome degli amministratori della società TT UC e De LE TT, per la cui chiamata in causa chiese la concessione di un termine. Tale richiesta fu respinta ed il tribunale con sen- tenza 7.1.1987 accolse la domanda sotto entrambi i pro- fili con cui era stata proposta. 2 Propose appello la ER, lamentando la mancata concessione del termine per la chiamata dei terzi e la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, sia in relazione alla ritenuta scientia decoctionis, che con riguardo alla sproporzione tra prezzo e valore dei beni. La Corte di Appello di Bari con sentenza 26.7.1989 accolse la impugnazione, ritenendo che il primo giudice avesse respinto implicitamente la domanda proposta ex art. 67 cpv. L.F. e che l'appello avesse riguardato l'accoglimento della subordinata ex art. 67 I ° comma n.1, per la quale invece era mancata la prova della sproporzione tra le prestazioni. Il curatore propose ricorso per cassazione e la Bo- nerba ricorso incidentale, in riferimento alla chiamata dei terzi in giudizio;
questa corte con sentenza 3.5.1994 n. 4264 accolse il ricorso principale, rite- nendo che i tribunale avesse accolto la domanda princi- pale e giudicato assorbita la subordinata e conseguen- temente errata la decisione di II° grado, che non aveva esaminato la domanda ex art. 67 cpv. L.F.; nonché rite- nendo che la mancata impugnazione dell'accertamento di valore in sede tributaria, ai fini della imposta di re- gistro di una delle vendite, pur non avendo carattere poteva acquistare un valore indiziario,confessorio, 3 nel quadro complessivo degli elementi, tra i quali an- davano considerati il prezzo indicato dall'acquirente e le iscrizioni ipotecarie, la cui entità poteva essere indice del valore del bene. Dichiarò inammissibile il ricorso incidentale е cassò la sentenza di appello, rinviando ad altra sezione della corte barese. Quest'ultima, con sentenza 23.11.1998, ha respinto l'impugnazione della ER, condannandola alle spese della pregressa fase di appello e di quelle di cassa- zione e di rinvio. Pacifica essendo la collocazione nell'anno prima del fallimento delle due vendite, ha ritenuto la corte territoriale che l'acquirente avesse conosciuto lo sta- to di insolvenza della venditrice, per il fatto che le cambiali con cui era stata regolata parte del prezzo, cioè L. 65.000.000 per la prima vendita e L. 44.080.000 per la seconda, erano state intestate alle persone de- gli amministratori della società venditrice, TT e De LE. На comunque ritenuto fondata anche la do- manda proposta in subordine, giacché per gli immobili venduti al prezzo globale di L. 29.000.000 la stessa venditrice aveva dichiarato di averlo concordato in L. 100.000.000, al di là del fatto che, in sede di accer- tamento di valore, ai fini della imposta di registro, l'ufficio finanziario lo aveva determinato in L. 4 60.000.000, mentre le garanzie ipotecarie concesse al de LE e alla TT erano state per circa 110.000.000 milioni, a riprova della adeguatezza ad es- se del valore degli immobili. Ha proposto ricorso per cassazione con due motivi ER ER;
non ha presentato difese il curatore del fallimento. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia la vio- lazione degli artt.67 I° @ II° comma L. F.e 116 e 132 c.p.c.. Censura la sentenza impugnata per avere apprez- zato come prova indizi ambigui che, lungi dal provare la scientia decoctionis, provavano i raggiri di cui era stata essa vittima;
e ciò anche con riguardo alla ipo- tesi di revocatoria prevista dal primo comma dell'art. 67. Con il secondo è denunziata la omessa, insufficien- 'We e contraddittoria motivazione. Assume la ER che te poco più di un anno prima delle vendite di cui tratta- si, gli immobili erano pervenuti alla società poi fal- lita con atti pubblici assoggettati a rettifica da par- te della Amministrazione finanziaria, i cui i prezzi per il bene erano stati indicati in L. 12.000.000 e in L. 13.000.000, per alienato a L. 15.000.000 quello rivenduto а 14.000.000, sicché incomprensibile era stato l'accertamento fiscale compiuto in riferimen- to all'atto di vendita del marzo 1983, come inesplica- bili sarebbero le ragioni dell'adeguamento compiuto dal giudice di rinvio a siffatti accertamenti. Quanto alla ritenuta sproporzione che avrebbe realizzato la ipo- tesi contemplata dal I° comman. 1 dell'art. 67 illo- gica sarebbe la argomentazione che, avendo accettato la acquirente di pagare L. 100.000.000, sicuramente quel- lo era il valore dei beni, senza considerare che essa era stata spinta dal bisogno di risolvere il suo pro- blema abitativo ed era stata allettata dalla prospetti- va di entrare subito in possesso di beni con un minimo anticipo e una larghissima rateazione. Peraltro i beni erano stati venduti con una servitù attiva di passag- gio, risultata poi inesistente, ed erronea era stata la valutazione del giudice di appello che aveva ritenuto inattendibile il diniego a riguardo dei vicini, che era, invece, divenuto oggetto di un contenzioso regola- to con un atto transattivo, di cui la corte aveva omes- so la valutazione. Il ricorso è inammissibile. Sebbene rubricato come denunzia di violazione di legge, il primo motivo prospetta errori di valutazione delle prove, giacché si assume che "niuno degli argo- menti addotti a sostegno della presunta conoscenza da 6 parte della ER dello stato di insolvenza della 30- cietà alienante può ritenersi appagante e tale da as- surgere a dignità di prova". E l'analisi critica, com- piuta in riferimento agli elementi probatori acquisiti rivela l'intendimento di sottoporre a revisione l'ap- prezzamento del giudice di merito, per conseguire valu- tazioni in linea con le attese di parte, in contrasto con la natura del sindacato di legittimità, in cui tale valutazione non è deducibile, se non nei limiti della mancanza, insufficienza e contraddittorietà della moti- vazione che nella specie non risultano nemmeno denun- involgendo apprezzamenti di fatto riservati alziate giudice di merito (Cass. 4347/1999; 2008/1996; 3498/1994). Ancor meno ammissibile è il gravame, con riguardo al secondo motivo, che propone censure alla decisione dei giudici di merito, che hanno ritenuto di accogliere la domanda della curatela, oltreché sotto il profilo principale della revocatoria ex art. 67 cpv. L. F., an- che sotto quello subordinato di cui al I° comma n.l हु della norma. Il mancato accoglimento del primo motivo, cui con- segue la definitività della statuizione in ordine alla revocatoria degli atti traslativi, priva infatti di in- teresse la ricorrente alla censura contenuta nel secon- 5 7 NG 2747/66 do e la rende inammissibile. Nulla Va disposto per le spese processuali, non avendo l'intimato svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Roma 9.1.2002 Il Consigliere estensore Presidente Angelo Grieco Donato Plenteda Frina Sezione Civi IL CANCELLIERG Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria често 11 APR 2002 IL CANCELLIERE Agenzia delle Entrate 100-120.11 Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo jt.03.05.19 Art. n. 1275 20,66 TOT. 149,77 8