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Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2026, n. 17056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17056 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL MO ID nato il [...] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere RI ES BE;
lette le conclusioni del PG Nicola Lettieri, Che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale capitolino – che, nel giudizio abbreviato, ha riconosciuto EL MO SA colpevole di concorso nel furto di oggetti sottratti all’interno di due autovetture, (capo A), di danneggiamento aggravato (capo B) e di porto ingiustificato di un coltello (capo C), condannandolo alla pena di giustizia – ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi B) e C), perché estinti per prescrizione, eliminando la relativa pena, rideterminandola per il residuo delitto di cui al capo A). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Carlo Testa Piccolomini, che svolge un motivo unico, Penale Sent. Sez. 5 Num. 17056 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 03/02/2026 di seguito enunciato nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Denuncia mancanza di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell’imputato, non essendo stato dimostrato il concorso nel furto materialmente commesso dal coimputato. In particolare, si deduce che la sentenza ha motivato solo con riguardo al furto del giubbotto sottratto all’interno dell’auto Hyundai, senza argomentare anche in merito alla sottrazione degli altri beni, rinvenuti nella disponibilità dei coimputati, e sottratti all’interno di altre due autovetture. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso non è fondato, al limite della inammissibilità, per la genericità e per l’argomentazione confusa che connota le doglianze difensive, le quali fanno riferimento a tre furti, mentre, nella realtà, ne sono contestati solo due. 1.1. Invero, in seguito alla declaratoria di prescrizione per i delitti di cui ai capi B) e C), è residuato il solo capo A), il quale comprende la contestazione di due episodi furtivi avvenuti con appropriazione di beni sottratti all’interno di una autovettura Hyunday, di proprietà Gales Valentin, e di una Smart, di proprietà RA AT. 1.2. L’automobile Fiat modello Y10 non è stata oggetto di furto, ma del danneggiamento contestato al capo B), in relazione al quale, come si è premesso, è stata pronunciata sentenza libatoria per intervenuta prescrizione. 2. Ciò detto, si osserva come risulti acclarata la presenza dell’odierno ricorrente sul luogo e nell’orario dei furti, pacificamente commessi materialmente dal coimputato (condannato con sentenza passata in giudicato); in specie, uno di tali furti, quello in danno dell’auto Hyunday, cadde sotto la diretta osservazione degli agenti, nel mentre il ricorrente fungeva da “palo”, rispetto al coimputato che rovistava all’interno dell’autovettura presa;
quindi, entrambi vennero osservati mentre, insieme, si allontanavano dal luogo del delitto, poi venendo fermati dagli operanti che li hanno trovati in possesso degli strumenti da taglio e da scasso sequestrati;
in particolare, l’odierno ricorrente aveva con sé un coltello a serramanico mentre tutti gli oggetti sottratti nei due veicoli presi di mira vennero trovati indosso al coimputato. 3. La sentenza impugnata ha, quindi, considerato che i due imputati sono stati visti agire insieme per il furto in danno della Hynday, sono stati trovati in possesso di oggetti atti allo scasso quando sono stati fermati nello stesso parcheggio in cui, a distanza di pochi minuti, è stato commesso anche l’altro furto, riguardo al quale non sono state fornite giustificazioni nè ragionevoli ipotesi alternative. 3.1.La responsabilità penale del ricorrente risulta, dunque, motivata in maniera esauriente e con apprezzamenti di fatto e massime di esperienza non censurabili sotto il profilo logico, cosicchè la motivazione resiste alle censure difensive, come detto genericamente formulate, e come tali sottratte al controllo sulla motivazione della sentenza, che è anche di natura finalistica, nel senso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni contenute nel testo, la Corte di cassazione può rilevare l'eventuale 'disallineamento' della decisione dai contenuti della regola di giudizio 'finale' per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazione deve offrire solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti– come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582, del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n. 8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013). 3.2. In tale ottica, la critica difensiva deve, pertanto, porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale del percorso argomentativo, dovendo, altresì, ricordarsi che il dubbio, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17.11.2011, dep. 2012). 3.3. Come detto, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretto utilizzo di massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti (Sez. 6, n. 31706, del 7/3/2003, Rv. 22480), non essendo consentito alla Corte di legittimità di rivalutare credibilità e peso dei singoli mezzi di prova già esaminati dal giudice di merito, così come di fornire ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti, e intendendo ribadirsi in questa sede che, lì dove il procedimento valutativo sin qui descritto risulti corretto sul piano del metodo, è costante e condivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) posto che la stessa prova storica, se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o una videoripresa del delitto), dall'altro annida in sé rischi di errore (falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato tecnologico) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio 'critico' da parte del giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve in ogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso la giurisprudenza stratificata di questa Corte, sin da Sez. 1, n. 6992, del 30/1/1992, ric. Altadonna, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore, all'art. 192 del codice di rito, non ha inteso introdurre alcuna «gerarchia di valore» nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva;
(Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 2712289.). 4. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2026 Il consigliere estensore RI ES BE Il Presidente OS CA
lette le conclusioni del PG Nicola Lettieri, Che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale capitolino – che, nel giudizio abbreviato, ha riconosciuto EL MO SA colpevole di concorso nel furto di oggetti sottratti all’interno di due autovetture, (capo A), di danneggiamento aggravato (capo B) e di porto ingiustificato di un coltello (capo C), condannandolo alla pena di giustizia – ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi B) e C), perché estinti per prescrizione, eliminando la relativa pena, rideterminandola per il residuo delitto di cui al capo A). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Carlo Testa Piccolomini, che svolge un motivo unico, Penale Sent. Sez. 5 Num. 17056 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 03/02/2026 di seguito enunciato nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Denuncia mancanza di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell’imputato, non essendo stato dimostrato il concorso nel furto materialmente commesso dal coimputato. In particolare, si deduce che la sentenza ha motivato solo con riguardo al furto del giubbotto sottratto all’interno dell’auto Hyundai, senza argomentare anche in merito alla sottrazione degli altri beni, rinvenuti nella disponibilità dei coimputati, e sottratti all’interno di altre due autovetture. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso non è fondato, al limite della inammissibilità, per la genericità e per l’argomentazione confusa che connota le doglianze difensive, le quali fanno riferimento a tre furti, mentre, nella realtà, ne sono contestati solo due. 1.1. Invero, in seguito alla declaratoria di prescrizione per i delitti di cui ai capi B) e C), è residuato il solo capo A), il quale comprende la contestazione di due episodi furtivi avvenuti con appropriazione di beni sottratti all’interno di una autovettura Hyunday, di proprietà Gales Valentin, e di una Smart, di proprietà RA AT. 1.2. L’automobile Fiat modello Y10 non è stata oggetto di furto, ma del danneggiamento contestato al capo B), in relazione al quale, come si è premesso, è stata pronunciata sentenza libatoria per intervenuta prescrizione. 2. Ciò detto, si osserva come risulti acclarata la presenza dell’odierno ricorrente sul luogo e nell’orario dei furti, pacificamente commessi materialmente dal coimputato (condannato con sentenza passata in giudicato); in specie, uno di tali furti, quello in danno dell’auto Hyunday, cadde sotto la diretta osservazione degli agenti, nel mentre il ricorrente fungeva da “palo”, rispetto al coimputato che rovistava all’interno dell’autovettura presa;
quindi, entrambi vennero osservati mentre, insieme, si allontanavano dal luogo del delitto, poi venendo fermati dagli operanti che li hanno trovati in possesso degli strumenti da taglio e da scasso sequestrati;
in particolare, l’odierno ricorrente aveva con sé un coltello a serramanico mentre tutti gli oggetti sottratti nei due veicoli presi di mira vennero trovati indosso al coimputato. 3. La sentenza impugnata ha, quindi, considerato che i due imputati sono stati visti agire insieme per il furto in danno della Hynday, sono stati trovati in possesso di oggetti atti allo scasso quando sono stati fermati nello stesso parcheggio in cui, a distanza di pochi minuti, è stato commesso anche l’altro furto, riguardo al quale non sono state fornite giustificazioni nè ragionevoli ipotesi alternative. 3.1.La responsabilità penale del ricorrente risulta, dunque, motivata in maniera esauriente e con apprezzamenti di fatto e massime di esperienza non censurabili sotto il profilo logico, cosicchè la motivazione resiste alle censure difensive, come detto genericamente formulate, e come tali sottratte al controllo sulla motivazione della sentenza, che è anche di natura finalistica, nel senso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni contenute nel testo, la Corte di cassazione può rilevare l'eventuale 'disallineamento' della decisione dai contenuti della regola di giudizio 'finale' per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazione deve offrire solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti– come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582, del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n. 8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013). 3.2. In tale ottica, la critica difensiva deve, pertanto, porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale del percorso argomentativo, dovendo, altresì, ricordarsi che il dubbio, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17.11.2011, dep. 2012). 3.3. Come detto, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretto utilizzo di massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti (Sez. 6, n. 31706, del 7/3/2003, Rv. 22480), non essendo consentito alla Corte di legittimità di rivalutare credibilità e peso dei singoli mezzi di prova già esaminati dal giudice di merito, così come di fornire ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti, e intendendo ribadirsi in questa sede che, lì dove il procedimento valutativo sin qui descritto risulti corretto sul piano del metodo, è costante e condivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) posto che la stessa prova storica, se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o una videoripresa del delitto), dall'altro annida in sé rischi di errore (falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato tecnologico) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio 'critico' da parte del giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve in ogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso la giurisprudenza stratificata di questa Corte, sin da Sez. 1, n. 6992, del 30/1/1992, ric. Altadonna, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore, all'art. 192 del codice di rito, non ha inteso introdurre alcuna «gerarchia di valore» nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva;
(Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 2712289.). 4. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2026 Il consigliere estensore RI ES BE Il Presidente OS CA