Sentenza 12 novembre 2008
Massime • 1
La persona offesa del reato, che sia stata a sua volta indagata per reato "reciproco" ai danni dell'imputato, può deporre in qualità di testimone assistito anche se il relativo procedimento è stato archiviato, ma le dichiarazioni concernenti la responsabilità di quest'ultimo sono inutilizzabili se non è stata avvertita delle garanzie richiamate dall'art. 197 bis, comma secondo, cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la persona offesa era stata denunziata dall'imputato per calunnia e diffamazione e il relativo procedimento era stato archiviato prima della deposizione della stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2008, n. 44527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44527 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 12/11/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 4058
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 024571/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE EL LO, N. IL 20/02/1954;
avverso SENTENZA del 24/10/2007 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità.
Udito, per la parte civile, l'Avv. SISTO Vito;
udito il difensore Avv. LILLO Gianvito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 24 ottobre 2007, ha confermato la condanna di ZA DE LO alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile per i reati di cui agli artt. 81, 485, 491 e 392 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, formava o comunque faceva formare un falso testamento olografo facendolo apparire come vergato di pugno del de cuius ZA TO AR nel quale egli era istituito erede universale, facendone uso mediante richiesta di pubblicazione avvenuta in data 12.1.2001 per atto di notaio, in Ostini in data antecedente e prossima al 29.6.2002 (capo A), nonché, al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al giudice, per avere esercitato arbitrariamente le proprie ragioni, con violenza sulle cose consistita nel delimitare un terreno sito in contrada Carmine di Carovigno con sbarre e lucchetti, nonché apponendo una catena con lucchetto al cancello in ingresso alla casa di campagna sita in contrada Fumarola di Ostuni e delimitando con sbarre e lucchetti gli accessi ad altro fondo sito in contrada Ottava di Fasano, beni immobili tutti di proprietà di AN Crocifissa, in Ostuni, Carovigno, Fasano fino al 20.6.2002 (capo C). Ricorre per cassazione l'imputato denunciando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Deduce che erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto che AN MA avesse proposto querela anche per conto proprio oltre che - invalidamente - per conto della zia in virtù di procura ad negotia;
2) erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 197 c.p.p. e relativo vizio di motivazione per avere i giudici del merito ritenuto utilizzabili le dichiarazioni della persona offesa nonostante fosse stata indagata nel medesimo procedimento penale;
3) travisamento della prova ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione al contenuto della perizia grafologica e della consulenza grafologica, le quali avevano escluso la riferibilità del falso all'imputato.
Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti, correttamente la Corte di merito ha dato atto nella sentenza impugnata che la persona offesa ha testualmente formulato le richieste contenute nella querela "anche" per conto della propria zia. Sì che, accertato - come si evince dalla sentenza medesima - che AN MA risultava legataria di alcuni cespiti appartenenti in vita a ZA TO AR e che nella querela lamentava anche fatti commessi in proprio danno (tra l'altro, "invasione di terreni"), esattamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la condizione di procedibilità in relazione al reato di cui al capo C), a nulla rilevando la titolarità della sola nuda proprietà a fronte di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni estrinsecatosi anche in illegittime "delimitazioni" di terreni con lucchetti e sbarre, ne' la circostanza che la querelante non si sia costituita parte civile. Talché l'art. 122 c.p. è stato correttamente applicato nella concreta fattispecie. È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso.
Infatti, secondo la più recente giurisprudenza di questa Sezione - che il Collegio condivide perché conforme al nuovo testo dell'art.371 c.p.p., comma 2, lett. b (lettera riformulata con L. n. 63 del 2001, di attuazione del "giusto processo") - l'imputato di reato
"reciproco", non ancora definitivamente giudicato, che renda dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume, in base all'art. 197 bis cod. proc. pen., la veste di testimone assistito sicché, qualora egli sia sentito come testimone senza le garanzie previste da tale norma, dette dichiarazioni non sono utilizzabili ex art. 64 c.p.p., comma 3" (Sez. 5, Sentenza n. 39050 del 2007; Rv. 238188). D'altra parte, l'ufficio di testimone ex art. 197 bis cod. proc. pen. può essere assunto da persone indagate in procedimento connesso o collegato - anche se sia stata disposta nei loro confronti l'archiviazione - per i fatti riguardanti la responsabilità di altri, sempre che la persona non si sia avvalsa della facoltà di non rispondere anche su tali fatti riconosciuta dall'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), cui fa espresso rinvio l'incipit dell'art. 197 cod. proc. pen., lett. b) (Sez. 6, sent. n. 22402 del 2006; cfr. in relazione a persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione: Corte cost, n. 76 del 2003).
In conclusione, le dichiarazioni della persona offesa, assunte senza il previo avviso delle garanzie ad essa spettanti nonostante fosse stata indagata per calunnia e diffamazione in danno dell'imputato (sebbene il procedimento si fosse concluso con archiviazione), sono inutilizzabili nel processo in esame, ai sensi dell'art. 64 c.p.p., comma 3 bis. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata e il giudice del rinvio valuterà la valenza del restante materiale probatorio ai fini del giudizio.
È fatto salvo, poi, il potere di rinnovazione dell'atto dichiarato inutilizzabile, nel rispetto delle forme scaturenti dalla situazione consolidatasi al momento della eventuale riassunzione. Sul punto questa Corte ha infatti osservato che è ammissibile la rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile dal giudice di appello, allorché l'inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto probatorio, ex art. 191 c.p.p., ma dalla violazione di regole attinenti all'assunzione della prova. Talché il giudice di appello ha il potere, ex art. 603 c.p.p., comma 3, di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, allo scopo di assumere detta prova nel pieno rispetto del principio del contraddittorio (Sez. 5, Sentenza n. 39050 del 2007). Sono assorbite le restanti censure.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2008