Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2002, n. 331
CASS
Sentenza 14 gennaio 2002

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Ai fini dell'applicazione in sede processuale dell'art. 4, lett. b), D.L. n. 536 del 1987, convertito nella legge n. 48 del 1988 - che prevede la riduzione delle somme aggiuntive dovute a titolo di sanzione civile nell'ipotesi in cui l'omissione contributiva dipenda "da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa" - si deve considerare che, essendo le suddette incertezze da qualificare non come fatto impeditivo della irrogazione della sanzione nella sua misura maggiore, ma come parte integrante della fattispecie costitutiva dell'obbligo di pagare la sanzione in misura agevolata, il giudice deve rilevare e valutare, indipendentemente dalle tempestive deduzioni del soggetto tenuto al pagamento dei contributi, se all'epoca delle contestate inadempienze sussistesse uno dei suddetti contrasti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio avente ad oggetto l'operatività o meno dell'esclusione degli sgravi contributivi di cui all'art. 18 D.L. n. 918 del 1968 convertito nella legge n. 1089 del 1968 per le retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario, nel quale assumevano rilievo le incertezze manifestatesi in merito alla distinguibilità della nozione di straordinario contrattuale rispetto alla nozione di straordinario legale, aveva escluso l'applicabilità dell'art. 4 lett. b) cit. in quanto la relativa eccezione era stata proposta per la prima volta in appello).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2002, n. 331
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 331
    Data del deposito : 14 gennaio 2002

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