Sentenza 14 gennaio 2002
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione in sede processuale dell'art. 4, lett. b), D.L. n. 536 del 1987, convertito nella legge n. 48 del 1988 - che prevede la riduzione delle somme aggiuntive dovute a titolo di sanzione civile nell'ipotesi in cui l'omissione contributiva dipenda "da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa" - si deve considerare che, essendo le suddette incertezze da qualificare non come fatto impeditivo della irrogazione della sanzione nella sua misura maggiore, ma come parte integrante della fattispecie costitutiva dell'obbligo di pagare la sanzione in misura agevolata, il giudice deve rilevare e valutare, indipendentemente dalle tempestive deduzioni del soggetto tenuto al pagamento dei contributi, se all'epoca delle contestate inadempienze sussistesse uno dei suddetti contrasti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio avente ad oggetto l'operatività o meno dell'esclusione degli sgravi contributivi di cui all'art. 18 D.L. n. 918 del 1968 convertito nella legge n. 1089 del 1968 per le retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario, nel quale assumevano rilievo le incertezze manifestatesi in merito alla distinguibilità della nozione di straordinario contrattuale rispetto alla nozione di straordinario legale, aveva escluso l'applicabilità dell'art. 4 lett. b) cit. in quanto la relativa eccezione era stata proposta per la prima volta in appello).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2002, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASCEM SARDA COSTRUZIONI & MONTAGGI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato IZZO RAFFAELE che lo rappresenta e difende, unitamente agli avvocati SPAGNUOLO VIGORITA LUCIANO, CENTORE PAOLO, BASOLI BACHISIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 08992/99 proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SACEM SARDA COSTRUZIONI & MONTAGGI SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 557/98 del Tribunale di SASSARI, depositata il 29/12/98 R.G.N. 637/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato SPAGNUOLO VIGORITA;
udito l'Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso: per il ricorso principale, rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo e terzo motivo ed assorbito il quarto motivo;
per il ricorso incidentale, rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, poi riuniti, al RE di Sassari la s.r.l. Sacem-Sarda costruzioni e montaggi proponeva opposizione contro tre decreti ingiuntivi, emessi tra il 1993 ed il 1996 ed aventi ad oggetto contribuzioni previdenziali omesse nonché sanzioni civili ("somme aggiuntive") relative ad un periodo compreso tra il 1990 e il 1994.
Quanto ai due decreti, nn. 893 e 894/93, notificati il 23 agosto 1993, l'opponente negava il proprio debito, affermando di averlo compensato con equivalenti crediti verso la controparte Inps "giuste le disposizioni allora vigenti".
Quanto al decreto n. 675/96, notificato il 19 marzo 1996, l'opponente assumeva di non dovere all'Istituto i contributi, in quanto avente diritto agli sgravi di cui all'art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, conv. in l. 25 ottobre 1968 n. 1089 (provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ecc.); ne' l'esclusione di tali sgravi, stabilita nel secondo comma dello stesso art. 18 quanto alle retribuzioni corrisposte per lavoro straordinario, poteva operare nel caso di specie, in cui i dipendenti avevano prestato lavoro tra la quarantesima e la quarantottesima ora settimanale, stante che la contrattazione collettiva, pur prevedendo una retribuzione maggiorata per questo lavoro, ne escludeva il carattere straordinario.
L'opponente invocava una circolare emessa dall'Inps il 14 marzo 1989, secondo cui le retribuzioni per il lavoro in questione erano soggette agli sgravi quando venisse precisato "nel contesto del contratto collettivo nazionale di lavoro o in una dichiarazione aggiuntiva" a quali fini il lavoro in questione dovesse considerarsi come straordinario. E poiché nel caso di specie una "dichiarazione congiunta" delle parti sociali aveva precisato che il lavoro prestato fra la quarantesima e la quarantottesima ora, seppur meglio retribuito ed esigibile solo col rispetto di certe procedure, non doveva considerarsi come straordinario, la datrice di lavoro aveva diritto agli sgravi contributivi.
Costituitosi il convenuto Inps, il RE rigettava le opposizioni con decisione del 1° dicembre 1997, confermata con sentenza 29 dicembre 1998 dal Tribunale. Questo dichiarava anzitutto inammissibili i primi due motivi d'appello, concernenti l'asserita illegittimità dell'accertamento ispettivo condotto a suo tempo dall'Inps e di conseguenza dei decreti ingiuntivi emessi dal RE. I motivi di gravame si fondavano su fatti costitutivi non dedotti in primo grado e perciò dovevano ritenersi preclusi ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. Quanto al terzo motivo d'appello, relativo al merito della causa, il Tribunale osservava che l'art. 18 l. n. 1068 del 1969 concedeva lo sgravio contributivo sul dieci per cento delle retribuzioni "al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge". L'interpretazione del contratto collettivo vigente portava a ritenere che esso avesse considerato come straordinario il lavoro prestato tra la quarantesima e la quarantottesima ora settimanale. Nè a diverso risultato portava l'interpretazione della "dichiarazione congiunta" sottoscritta dopo la conclusione del contratto collettivo, la quale, da un lato, definiva come lavoro straordinario soltanto quello prestato oltre le quarantotto ore settimanali (in conformità al r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692) ma, dall'altro lato, lasciava ferme le procedure e i limiti per l'effettuazione delle prestazioni "oltre il normale orario contrattuale", ossia oltre le quaranta ore, e confermava altresì per tali prestazioni la maggiorazione della retribuzione. La chiara volontà di tener ferme le clausole del contratto collettivo in materia di lavoro straordinario e l'intento di eludere la suddetta disposizione legislativa sugli sgravi, che traspariva dalla contrastante definizione, induceva il Tribunale a considerare quest'ultima come non scritta.
Nè sussisteva alcun contrasto fra tale interpretazione della volontà contrattuale delle parti sociali e le norme di diritto in materia di lavoro straordinario.
Esattamente, poi, il RE aveva condannato l'impresa datrice di lavoro a pagare, oltre ai contributi previdenziali, la somma "pari al quindici per cento della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute", ai sensi dell'art. 5 bis r.d.l. n. 692 del 1923. Non poteva infine trovare accoglimento la censura dell'appellante, concernente l'assenza di responsabilità della datrice di lavoro per "somme aggiuntive" ed oggetto di distinta condanna pretorile, stante la scusabilità dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva principale (art. 4, primo comma, l. n. 48 del 1988). Il Tribunale riteneva tale censura sia inammissibile sia infondata. Inammissibile perché la disciplina dell'art. 4, primo comma, lett. b, cit. era stata invocata per la prima volta in appello (art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.).
Infondata perché in materia di qualificazione del lavoro come straordinario non era dato di rinvenire ne' contrasti giurisprudenziali ne' incertezze applicative da parte dell'Inps. In conclusione, bene il RE aveva rigettato le opposizioni contro i decreti ingiuntivi.
Contro questa sentenza ricorrono per cassazione la s.r.l. Sacem in via principale e l'Inps in via incidentale. L'Istituto è anche controricorrente. Memoria della Sacem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. Il controricorso è inammissibile per mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesta dagli artt. 366 n. 3 e 370, secondo comma, cod. proc. civ. Tuttavia il difensore del ricorrente ha partecipato alla discussione. Col primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione dell'art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, sostenendo avere il Tribunale erroneamente dichiarato inammissibile, perché nuova in appello (art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.), l'eccezione di illegittimità dell'accertamento ispettivo condotto dall'Inps ed avente ad oggetto le omissioni contributive per cui è causa. Ad avviso della ricorrente tale illegittimità avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dal Tribunale, il quale, nell'accertare il debito contributivo e più precisamente il diritto della contribuente agli sgravi di cui al d.l. 30 agosto 1968 n. 220 conv. in l. 25 ottobre 1968 n. 1089, avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità del comportamento amministrativo dell'Istituto previdenziale e disapplicarlo in via incidentale.
Detta illegittimità sarebbe consistita, a dire della ricorrente, nel contrasto da una parte tra due circolari dell'Inps, del 22 marzo 1984 e del 14 marzo 1989, contenenti una definizione del lavoro straordinario, e quindi del diritto agli sgravi contributivi, favorevole all'impresa, e d'altra parte il risultato sfavorevole del successivo accertamento ispettivo, che portò alle ingiunzioni a carico della stessa impresa. Tale contrasto integrerebbe una violazione, da parte dell'Istituto, dei principi sia di imparzialità (art. 97 Cost.) sia di affidamento degli amministrati nella coerenza dei comportamenti della pubblica amministrazione. Il motivo è privo di fondamento.
È affermazione generalmente condivisa così in dottrina come in giurisprudenza che le controversie della previdenza e dell'assistenza sociale, appartenenti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, hanno per oggetto non già il controllo di legittimità dei provvedimenti amministrativi emanati dagli enti previdenziali o da altra pubblica amministrazione bensì l'accertamento di rapporti obbligatori intercorrenti tra privati e le amministrazioni ora dette nonché le eventuali statuizioni di condanna. Rapporti regolati dal diritto comune delle obbligazioni, ossia dal diritto privato in funzione integrativa del regime pubblicistico della previdenza e dell'assistenza. Atti amministrativi rilevanti nel rapporto obbligatorio possono formare oggetto di sola cognizione incidentale da parte del giudice ordinario, ai fini dell'eventuale disapplicazione ex art. 5 l. n. 2248 del 1865, all. E. Su tali affermazioni concorda la stessa ricorrente (pag. 30 del ricorso).
L'oggetto del presente processo, pertanto, non consiste nella valutazione di legittimità di atti amministrativi compiuti dall'Istituto previdenziale in sede di accertamento di omissioni contributive bensì nella determinazione della sussistenza e dell'entità dell'obbligo di contribuzione gravante sulla società datrice di lavoro, ora ricorrente per cassazione, e più precisamente nella spettanza di un certo sgravio.
In tale determinazione le circolari dell'Istituto evocate nel motivo di ricorso rilevano non già, ripetesi, per valutare la legittimità dell'accertamento ispettivo, bensì per stabilire l'esatta nozione di lavoro straordinario, al fine dello sgravio ora detto. Il loro esame va perciò compiuto nello scrutinio dei successivi motivi di ricorso.
Tanto basta al rigetto del primo motivo, rivelandosi perciò inutile il richiamo del Tribunale al divieto di 'nova' in appello, di cui all'art. 437 cod. proc. civ.. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1322, 1362 e segg. cod. civ., 39 Cost. nonché difetto di motivazione in ordine all'interpretazione del contratto collettivo vigente all'epoca dei fatti di causa e della successiva "dichiarazione congiunta", contenenti entrambi la definizione del "lavoro straordinario" ai fini degli sgravi contributivi concessi dal d.l. 30 agosto 1968 n. 220 conv. in l. 25 ottobre 1968 n. 1089.
A norma dell'art. 18 di questa legge gli sgravi non spettavano sui compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi, mentre la dichiarazione congiunta definiva come lavoro ordinario, con compenso soggetto agli sgravi, quello prestato fra la quarantesima e la quarantottesima ora settimanale. Erronea sarebbe perciò l'interpretazione dei detti atti d'autonomia collettiva, resa dai giudici di merito e negativa di detta nozione di lavoro straordinario, considerata dagli stessi giudici come elusiva della legislazione di incentivo: questa tenderebbe, secondo loro, a ridurre le ore di lavoro del singolo dipendente onde favorire l'assunzione e l'occupazione di altre unità lavorative. A giudizio della ricorrente non sarebbe tale la ratio legis, ma soltanto quella di concedere agevolazioni contributive alle imprese, onde favorirne lo sviluppo, e quindi l'incremento dell'occupazione. Il motivo non è fondato.
Ai sensi dell'art. 18, secondo comma, d.l. ult. cit., "lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del dieci per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e in mancanza dalla legge". Esattamente la sentenza qui impugnata ravvisa la ragione di questa esclusione del compenso per lavoro straordinario dallo sgravio nell'intento del legislatore di contrastare tale forma di lavoro e di favorire così nuove assunzioni da parte delle imprese (in tal senso anche Cass. 1° marzo 1985 n. 1753). La questione sottoposta dalle parti ai giudici di merito consisteva perciò nel trarre dalla vigente contrattazione collettiva la nozione di lavoro straordinario.
Tale questione è stata più volte risolta dalla giurisprudenza di merito, con decisioni altrettanto spesso impugnate davanti a questa Corte.
Questa ha più volte affermato che la contrattazione collettiva ben può fissare il limite del lavoro ordinario a quaranta ore settimanali, con la conseguente definizione del lavoro eccedente come straordinario, così come può, al contrario, considerare tale lavoro eccedente, ma pur sempre inferiore al limite di quarantotto ore fissato dalla legge (r.d.l. n. 692 del 1923), come lavoro ordinario (talvolta si è usato l'aggettivo "supplementare"). È perciò questione di interpretazione del contratto, incensurabile in cassazione se non contrastante con gli artt. 1362 e segg. cod. civ. e se non infirmata da vizi della motivazione (Cass. 21 novembre
1981 n. 6203, 12 giugno 1982 n. 3580, 12 gennaio 1983 n. 206, 26 gennaio 1983 n. 722, 1° giugno 1983 n. 3737, 15 luglio 1987 n. 6190, 20 agosto 1991 n. 8966, quest'ultima con riferimento al lavoro straordinario in genere, 12 novembre 1993 n. 11161, 12 maggio 2001 n. 6628). Altre non recenti pronunce hanno ritenuto legittima la clausola contrattuale qualificante il lavoro in questione come ordinario, anche se per esso era prevista una maggiorazione della retribuzione (Cass. 26 febbraio 1985 n. 1690 e 1° marzo 1985 n. 1766) e tanto più se esso non fosse facoltativo (Cass. 6 maggio 1986 n. 3041). Più di recente e in una fattispecie identica a quella attualmente conosciuta dai giudici di merito la Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, che aveva negato la obbligatorietà, e quindi il carattere ordinario del lavoro prestato oltre le quaranta ore settimanali. "Pare di cogliere il vero significato delle norme pattizie" aggiunge la Corte "le quali, preso atto della progressiva riduzione dell'orario di lavoro, avevano nell'intenzione delle parti lo scopo di permettere ai dipendenti di usufruire della maggiorazione della retribuzione per le prestazioni effettuate oltre le quaranta ore senza esporre l'azienda al pagamento dei contributi nella misura prevista per il lavoro straordinario" (Cass. 16 giugno 1994 n. 5845). In termini più generali Cass. 2 dicembre 1991 n. 12913 ha affermato che "lavoro straordinario non è quello che comincia a decorrere dall'orario legale (otto ore giornaliere o quarantotto settimanali), ma è rilevante l'orario convenzionale, necessariamente inferiore, oltre il quale il contratto prevede la maggiorazione per le ore prestate in eccedenza. In questo senso esiste una nozione per così dire ontologica del lavoro straordinario, in forza della quale è immancabilmente suscettibile di tale qualificazione, ad ogni effetto legale e contrattuale, ogni prestazione eccedente l'orario ordinario fissato dalla legge, dal contratto collettivo, o anche da un contratto individuale più favorevole al prestatore di lavoro". La Corte ha così aggiunto: "la pattuizione, individuale o collettiva, intesa a contraddire la natura straordinaria, in violazione della legge, è nulla, con applicazione a tutela del prestatore di lavoro dell'art. 2126, comma secondo, cod. civ. Ma alla medesima conclusione si deve pervenire, con riguardo stavolta alle pattuizioni individuali, quando ad essere superato è l'orario massimo - inferiore a quello legale - fissato da un contratto collettivo, nazionale o aziendale".
Le parti concordano con l'interpretazione resa dal Tribunale, secondo cui il contratto vigente considerava come straordinario il lavoro prestato oltre le quaranta ore settimanali.
Tuttavia le parti sociali presero atto di circolari emanate dall'Inps nel 1984 e nel 1989 e in particolare della più recente, che autorizzava a ridefinire la nozione di lavoro straordinario in sede di contrattazione collettiva.
Al contratto le stesse parti fecero perciò seguire una "dichiarazione congiunta" secondo cui (il testo è riportato nella sentenza qui impugnata e le parti non muovono alcuna contestazione in proposito) "ferme restando le procedure ed i limiti per l'effettuazione di prestazioni oltre il normale orario contrattuale (le parti) confermano che non hanno inteso superare la qualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle disposizioni di legge, le quali si riferiscono unicamente alla prestazione lavorativa oltre le quarantotto ore settimanali. Di conseguenza la denominazione lavoro straordinario attribuita al lavoro prestato tra la quarantesima ora e la quarantottesima ora è stata adottata da sempre ai soli fini della individuazione della percentuale di maggiorazione (scilicet: della retribuzione)". Il Tribunale, nell'interpretare questa dichiarazione aggiuntiva, ha escluso che essa potesse contraddire il precedente contratto collettivo nella determinazione della nozione generale ed unitaria di lavoro straordinario, da intendere come prestazione eccedente le quaranta ore settimanali.
Diversa è l'interpretazione di parte ricorrente, che in sostanza duplica la nozione in questione, distinguendo un lavoro straordinario eccedente la quaranta ore settimanali, inteso ai fini della maggiorazione retributiva e dovuto solo previo rispetto di certe procedure ed entro certi limiti, ed un lavoro straordinario ravvisabile solo al di là delle quarantotto ore settimanali ai soli fini della fruizione degli sgravi contributivi.
Come s'è detto, la questione che la ricorrente sottopone a questa Corte non consiste nello stabilire la maggiore o minore plausibilità di ciascuna delle due diverse interpretazioni delle manifestazioni d'autonomia collettiva, bensì nell'accertare se la sentenza del Tribunale contrasti con alcuna delle norme codicistiche di ermeneutica contrattuale o sia infirmata da vizi della motivazione. Orbene, nessuno dei denunziati errori di diritto è ravvisabile nella sentenza, la quale assume una nozione unitaria di lavoro straordinario, caratterizzato dall'eccezionalità rispetto a quello prestato nei limiti dell'orario normale, fondandosi sulla lettera non solo del contratto collettivo ma anche della dichiarazione aggiuntiva. Questa confermava infatti l'obbligo dei lavoratori di prestare la loro attività oltre l'orario normale soltanto quando fossero rispettate le necessarie procedure e purché fosse loro corrisposta una maggiorazione della retribuzione. Nè rilevava che questa maggiorazione fosse superiore a quella minima, imposta dal r.d.l. n. 692 del 1923 per lo straordinario eccedente le quarantotto ore settimanali.
Ciò posto, altrettanto legittimamente la sentenza ha ritenuto la nullità della dichiarazione aggiuntiva nella parte in cui limitava la nozione di lavoro straordinario a quello prestato oltre le dette quarantotto ore al solo e dichiarato fine di far conseguire alle imprese gli sgravi contributivi in questione, vale a dire al solo scopo di eludere la norma di legge imperativa che limitava il beneficio al solo lavoro ordinario (cfr. art. 1418, primo comma, cod. civ.). Non può considerarsi valida una clausola contrattuale che, in materia di contribuzione di diritto pubblico, rimette alla volontà dei contribuenti, ossia dei debitori, la concreta sussistenza del debito.
La sopra detta interpretazione dell'atto d'autonomia collettiva è anche conforme alla ormai costante giurisprudenza, la quale - in ragione della tendenza delle parti sociali a fissare l'orario di lavoro in non più di quaranta ore settimanali - è orientata nel senso di escludere, ai fini retributivi, la distinzione tra straordinario contrattuale (oltre le quaranta ore) e straordinario legale (oltre le quarantotto ore, di cui al r.d.l. ult. cit.) (Cass. 13 febbraio 1984 n. 1075, 11 giugno 1994 n. 5686).
Col terzo motivo la ricorrente principale deduce la violazione dell'art. 5 bis r.d.l. ult. cit., data dall'averla il Tribunale condannata a pagare al Fondo per la disoccupazione, in aggiunta all'ordinaria contribuzione previdenziale dovuta all'Inps, l'ulteriore somma pari al quindici per cento delle retribuzioni dovute per lavoro straordinario.
Riprendendo la distinzione tra straordinario contrattuale, eccedente le quaranta ore settimanali, e straordinario legale, eccedente le quarantotto ore, la ricorrente sostiene esser dovuta la detta somma aggiuntiva solo sulle retribuzioni corrisposte per lo straordinario legale.
Il motivo non può essere accolto.
Stabilisce il citato art. 5 bis, quarto comma, r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692: "L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento a carico dell'impresa ed a favore del fondo per la disoccupazione di una ulteriore somma pari al quindici per cento della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute".
Le osservazioni qui svolte a proposito del secondo motivo di ricorso sono sufficienti per escludere la legittimità della distinzione tra lavoro straordinario legale e lavoro straordinario contrattuale. Per di più l'espressione "in ogni caso", contenuta nella disposizione di legge qui in esame, e l'esplicito riferimento alle maggiorazioni previste nei contratti collettivi dimostrano come il Tribunale non illegittimamente abbia pronunciato la condanna con riguardo alle retribuzioni corrisposte per il lavoro reso oltre le quaranta ore settimanali.
Rigettato questo motivo del ricorso principale, rimane assorbito il ricorso incidentale dell'Inps, concernente l'ammissibilità dello stesso motivo ed espressamente condizionato al suo accoglimento. Col quarto motivo la ricorrente principale deduce la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b, d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, conv. in l. 29 febbraio 1988 n. 48 nonché vizi di motivazione in ordine alla condanna della datrice di lavoro, pronunciata dal RE e confermata dal Tribunale, al pagamento di "somme aggiuntive" rispetto ai contributi omessi. Ad avviso della ricorrente il debito avente ad oggetto queste somme avrebbe dovuto essere ritenuto dai giudici di merito nella misura agevolata di cui al primo comma, lettera b, dell'art. 4 cit. poiché l'omissione contributiva era stata determinata da contrastanti orientamenti giurisprudenziali in ordine alla nozione di lavoro straordinario e da incertezze amministrative generate dalla circolare dell'Inps 14 marzo 1989, destinata espressamente ad essere portata a conoscenza degli interessati e, come s'è detto, ammettente la possibilità di scissione della nozione di lavoro straordinario, in relazione alle diverse finalità perseguite dalle parti sociali nella contrattazione collettiva.
Questo motivo è fondato.
Il primo comma dell'art. 4 cit. dispone in ordine agli inadempimenti del debito di contribuzione previdenziale Inps ed al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile. Tale somma è graduata in misura favorevole al debitore quando l'inadempimento derivi (lett. b) "da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa".
Nella sentenza qui impugnata è detto che l'eccezione avente il medesimo contenuto di quella attuale non era ammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello, con ciò considerandola come eccezione in senso stretto. Ma, come già questa Corte ha affermato, le incertezze determinate da un contrasto giurisprudenziale o amministrativo sono da qualificare non come fatto impeditivo della sanzione nella sua maggior misura bensì come parte integrante la fattispecie costitutiva dell'obbligo di pagare la sanzione (nella misura agevolata), con la conseguenza processuale che il giudice deve rilevare e valutare, indipendentemente dalle tempestive deduzioni del soggetto tenuto al pagamento dei contributi, se all'epoca delle contestate inadempienze sussistesse uno dei suddetti contrasti (Cass. 21 agosto 1996 n. 7691). Il richiamo alla sopra detta circolare Inps del 1989, contenuto già nell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 675/96 e poi ripetuto negli atti del processo di merito, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a considerare l'applicabilità dell'art. 4, lett. b, cit., trattandosi di valutare la fondatezza non già di un'eccezione in senso stretto (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1998 n. 1099) bensì di una mera difesa (cfr. Cass. 14 maggio 1996 n. 4472 e, sulla rilevabilità e probabilità dei fatti oggetto di eccezione in senso lato e a maggior ragione di mere difese, Cass. 11 agosto 2000 n. 10640; Sez. Un. 25 maggio 2001 n. 226). Cassata sul punto la sentenza qui impugnata, alla valutazione provvederà il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Cagliari. Essa provvederà anche in ordine alle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il quarto motivo di quello principale, rigetta gli altri motivi e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Cagliari, anche per le spese.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 GENNAIO 2002