Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2003, n. 4415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4415 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
04 4 1 5 / 03 E 6 N 8 O 5 9 I 1 . Z / N 4 A / . R A 6 I 2 T B S . R . I R L . G A L P . E T A D R . RE U L B B E A A I D T D R I IN ME DEL POPOLO ITALIANO 1 A S T E I 3 N T 1 E R N S . E E I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N T S Oggetto A E A M Tributi contenzioso ricorso SEZIONE TRIBUTARIA per cassazione legittimazione pass va Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22910/99 Dott. Ugo Presidente FAVARA Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere 10128 Cron. Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 10/10/02 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCF DI EF CO & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BIFFA, che la difende unitamente all'avvocato VANNI CEOLA, giusto mandato a margine;
ricorrente
contro
UFFICIO IVA DI TRENTO;
intimato avversO la sentenza n. 54/98 della Commissione 2002 tributaria II grado di TRENTO, depositata il 14/10/98; 3606 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Consigliere Dott. . Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
1. FATTO 1.1. La S.C.F. di TE CO & C. s.n.c., rappresentata e difesa come in atti, ricorre contro "l'Ufficio IVA di Trento", per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe.
1.2. In fatto, la società ha impugnato due avvi- si di rettifica dell'Ufficio IVA di Trento, relati- vi agli anni 1991 e 1992 ed ha ottenuto una ridu- zione del carico fiscale in ciascun grado del giu- dizio di merito. Ha proposto ricorso dinanzi a que- sta Corte con due motivi di doglianza.
1.3. Nessuna attività processuale ha svolto la parte intimata.
2. DIRITTO 2.1. Il ricorso è inammissibile in quanto propo- sto contro "1' Ufficio Iva di Trento", soggetto privo di legittimazione passiva dinanzi а questa Corte.
2.2. Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, il ricorso per cassazione, propo- sto nei confronti dell'ufficio territoriale, anzi- 2 ché del Ministero delle Finanze, è inammissibile, per non risultare notificato ad alcun legittimo contraddittore, in quanto l'ufficio periferico del- lo stesso Ministero è privo di soggettività ester- na. La soluzione, negativa per il contribuente, è imposta dal rilievo che la legitimatio ad causam e quella ad processum, autonomamente fissate dal d.lgs. 546/1992 (arg. art. 1, comma 2), negli artt. 10 e 11, con riferimento per quanto in questa se- - all'ufficio del Ministero delle fi- de interessa - nanze che ha emanato l'atto impugnato о non ha emesso l'atto richiesto (ovvero all'ufficio SO- attiene esclusivamente al "processovraordinato), dinanzi alle commissioni tributarie". Invece, il col pro- ricorso per cassazione restando regolato cedimento che ne consegue dalle norme generali (v. art. 62, comma 2, d.lgs. 546/92), dev'essere "In proposto nei confronti del Ministro in carica. tema di contenzioso tributario, il ricorso per cas- sazione del contribuente avverso la decisione emessa in grado di appello dalla Commissione tri- butaria regionale è inammissibile se proposta nei confronti dell'Ufficio finanziario periferico auto- impugnato, dovendo invecere dell'accertamento essere neiproposto, a pena di inammissibilità, confronti del Ministero delle Finanze e allo stesso notificato presso l'Avvocatura Generale dello Sta- to. Ne consegue che, attenendo l'erronea individua- 3 zione nel ricorso del soggetto contro il quale 1'impugnazione è proposta all'esercizio dell'azio- ne, e non solamente alla concreta instaurazione del contraddittorio, le conseguenze del vizio che inficia l'atto non possono essere influenzate dalle modalità della notificazione, atto distinto e logicamente successivo. E pertanto non incide sulla valutazione del vizio dell'impugnazione il in notificazione della chiamatafatto che la eseguita causa dell'Ufficio periferico sia stata (come nella specie) presso l'Avvocatura Generale - organo domiciliatario ex lege del Mi- dello Stato la quale non è legittimata a parteciparenistro -, al giudizio né in rappresentanza dell'Ufficio peri- ferico effettivamente, benché erroneamente chia- mato, né in rappresentanza del Ministero delle Fi- nanze, contro il quale la parte nessuna domanda ha proposto. Nella materia del contenzioso tributa- rio, infatti, neppure può invocarsi il carattere unitario dell'amministrazione finanziaria, avendo il legislatore operato la scelta, opposta, della valorizzazione della autonomia amministrativa degli uffici periferici nei gradi di merito del giudizio" (Cass. 1099/2002; conf. 657/2000, 8714/2001, 13730/2001).
2.4. Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese in man- canza di qualsiasi attività processuale, a dal- la parte intimata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. La Corte Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Ugo Favara) (dr. Antonio Merone). Ugafázona: Ашовь Снов CANCELLIERE 01 Anaido, ELERIA 2.6 MAR. 2003 DEPOS шовь столь G Oggi IL CANCELL ESENTE DA REGISTRAZION AI SENSI DEL D. R. 26/4/1986 MATERIAN. 131 TAB. ALL. B - TRIBUTARIA N. 5