Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2002, n. 6873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6873 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITBLICA ITALIA NOME DEL POPOLO ITALIANO © 2 RTE SUPREMA DI CASSAZIONE A T S N 8 O 7 O Oggetto - S P C 8 N M - E I A 1 SEZIONI UNITE CIVILI 1 RITENUTA IRPET Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIURISDIZIONE Dott. Vincenzo CARBONE Primo Presidente f.f. R.G.N. 10455/01 - Cron. 19446 Presidente di sezione Dott. Rafaele CORONA Dott. Giovanni -Consigliere PRESTIPINO Rep. RAVAGNANI - Consigliere Dott. Erminio Ud.21/02/02 - Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere -Rel. Consigliere- Dott. Giulio GRAZIADEI ha pronunciato la seguente SE NTE N ZA sul ricorso proposto da: ALCATEL ITALIA S.P.A. DIVISIONE ALCATEL SIETTE, in - persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 92, elettivamente presso lo studio dell'avvocato EMANUELE FORNARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PAPALEONI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
2002 contro 246 -1- D GIOVANNI, elettivamente domiciliato in DELLISANTI ......... . ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO CARPAGNANO, BIAGIO CAPACCHIONE, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 854/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 18/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
udito l'Avvocato Emauele FORNARIO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. --- Domenico NN che ha concluso per il rigetto del secondo motivo, giurisdizione del giudice ordinario, rinvio per il resto ad una sezione semplice. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Giovanni SA l'11 marzo 1997 ha ottenuto dal Pretore del lavoro di Trani nei confronti della S.p.a. AT Italia decreto ingiuntivo per lire 5.717.121, a titolo d'integrazione di quanto dovutogli per "trattamento d'incentivazione” in base ad un accordo sindacale diretto a favorire l'esodo dei dipendenti "in mobilità". Tale somma, ha dedotto il SA, corrispondeva a quanto la Società aveva ritenuto e versato all'Amministrazione finanziaria per irpef sulla quota variabile di detto trattamento (prevista a seconda dell'anzianità di servizio in aggiunta ad una quota fissa di lire 10.000.000), ed aveva poi indebitamente calcolato a decurtazione dell'importo da erogargli, con violazione del patto secondo cui il trattamento medesimo doveva intendersi al netto degli oneri fiscali. L'AT ha proposto opposizione, contestando la giurisdizione del giudice ordinario, la proponibilità ed il fondamento della domanda. L'opposizione è stata respinta dal Pretore. La Corte d'appello di Bari, con sentenza depositata il 18 gennaio 2001, ha rigettato il gravame dell'AT, rilevando, nell'affermare la giurisdizione del giudice ordinario, che la causa non investiva l'assoggettamento a ritenuta-irpef di detto trattamento, nè l'ammontare di essa, ma solo il tenore di 3 quell'accordo sindacale, e poi ritenendo la domanda del lavoratore proponibile e fondata. L'AT, con ricorso notificato il 12 aprile 2001, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello, con tre motivi d'impugnazione, riproponendo e sviluppando le tesi svolte nella precedente fase processuale. Il SA ha replicato con controricorso. Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni unite per la decisione sul secondo motivo, che attiene alla giurisdizione e rinnova l'assunto della devoluzione della controversia al giudice tributario. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo motivo del ricorso, l'AT, pur dando atto che la questione di giurisdizione è stata risolta in senso a lei sfavorevole con recenti pronunce rese in contese analoghe, chiede una revisione del relativo orientamento, osservando che la causa, sulla scorta dell'effettivo tema dibattuto (non suscettibile di mutamenti ex officio), riguarda le posizioni tributarie del sostituito e del sostituto d'imposta ed inoltre regole fiscali indisponibili, con particolare riferimento al divieto di doppia imposizione. Il motivo è infondato. La controversia inerente ad emolumento lavorativo coinvolge il rapporto tributario in materia d'irpef, e come tale rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie (art. 2 del 4 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, poi riformulato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e, in precedenza, art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), quando metta in discussione l'assoggettamento a detta imposta della somma dovuta dal datore di lavoro, l'obbligo di quest'ultimo, in qualità di sostituto, di effettuare la prescritta ritenuta e di versarla all'Amministrazione finanziaria, ovvero l'entità e le modalità dei corrispondenti adempimenti, non anche quando, nel pacifico presupposto della debenza dell'irpef e della sussistenza dell'obbligo di ritenuta nella misura in concreto effettuata, riguardi soltanto l'interpretazione di clausole della contrattazione individuale o collettiva, per stabilire se l'importo in esse fissato a favore del dipendente sia da intendersi al lordo od al netto del prelievo fiscale. In tale caso, il dibattito non attiene nemmeno indirettamente al rapporto tributario, altro non richiedendosi al giudice che di ricostruire la volontà negoziale in ordine alla quantificazione del debito del datore di lavoro, per accertare se la somma indicata nel contratto sia quella da versare al lavoratore dopo la ritenuta, ovvero esprima l'entità complessiva del suo diritto, comprendendo il prelievo fiscale. Detti consolidati principi (v. Cass. s.u. 30 giugno 1999 n. 365, 17 novembre 1999 nn. 786, 787 e 789, 13 dicembre 1999 n. 888 e 3 aprile 2000 n. 90) e la loro applicabilità alla vicenda in esame non vengono efficacemente contrastati. 5 La ricorrente, ove sostiene che la contesa riguarderebbe problematica diversa da quella relativa all'esegesi di accordi sindacali sul quantum di spettanze lavorative, non va oltre generiche enunciazioni, smentite dall'esame del contenuto della domanda introduttiva;
quando poi richiama l'inderogabilità delle norme tributarie ed il divieto di doppia imposizione svolge osservazioni non pertinenti, dato che l'indicata pretesa sul globale ammontare del trattamento d'incentivazione non implica alcun esonero del lavoratore dal debito d'imposta, né trasferisce il debito stesso in capo al datore di lavoro (che resta mero sostituto nella fase della solutio), ma si esaurisce, come si è visto, nella deduzione di una diversa e più vantaggiosa determinazione pattizia di quel trattamento. Il secondo motivo del ricorso, pertanto, deve essere respinto, con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario. Per la decisione sugli altri motivi del ricorso, con le statuizioni connesse all'esito del giudizio di cassazione, gli atti devono essere rimessi alla Sezione lavoro di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il secondo motivo del ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, e trasmette gli atti alla Sezione lavoro per la pronuncia sugli altri motivi. 6 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 21 febbraio 2002. Il presidente Il consigliere rel. est. this award ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA 3. CANCELLIERE O O DI TO AI SENSI DELL'ART. 10 Dovanai Binbattis DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Aly Depositata in Cancellen า2 MAG, 2002. ELUERS 7