CASS
Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11959 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT GE nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 26/11/2021 del TRIBUNALE DI ISERNIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. IT LO impugna l'ordinanza in data 26/11/2021 (depositata il 21.12.2021) del Tribunale di Isernia, che ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il provvedimento in data 29/10/2021 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale ha disposto il sequestro preventivo e contestualmente ha convalidato il sequestro preventivo d'urgenza di una somma pari a euro 309.850,00, disposto dal Pubblico ministero in relazione al reato di riciclaggio correlato a reati fiscali. Va precisato che la somma è stata sequestrata nei confronti di IT AL, figlio dell'odierno ricorrente. Deduce: 1.1. "Violazione del ne bis in idem cautelare. Relativo vizio di motivazione e violazione di legge anche in relazione agli artt. 606, lett. e), 321 e 649 c.p.p.". 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11959 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 06/07/2022 Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del divieto di bis in idem quanto al fumus delicti, in ragione della decisione di annullamento adottata dal Tribunale del Riesame in relazione a precedente provvedimento di sequestro probatorio che colpiva le medesime somme apprese con il sequestro preventivo d'urgenza disposto dal Pubblico ministero e convalidato dal G.i.p., sulla base dei medesimi presupposti. Il ricorrente segnala che il Tribunale della libertà superava la denuncia di violazione del divieto di bis in idem rintracciando elementi di novità nell'esistenza di "un quadro indiziario articolato, in particolare per ciò che riguarda l'individuazione del reato presupposto, nonché destinato alla soddisfazione di una diversa esigenza cautelare". Precisa che il sequestro probatorio veniva annullato per l'assenza di elementi idonei a far ritenere sussistente il fumus commissi delicti, in quanto il requisito era fondato sul solo possesso del denaro. Il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione adottata dal tribunale del riesame, in quanto pur facendo riferimento a un "quadro indiziario articolato", in realtà conferma il provvedimento ablatorio facendo leva esclusivamente sulla detenzione della somma di denaro, così che adottava la decisione sulla base del medesimo presupposto che era alla base del sequestro probatorio che lo stesso tribunale aveva precedentemente annullato. A sostegno dell'assunto viene ripercorso l'iter procedimentale del sequestro probatorio e del sequestro preventivo, le ragioni di fatto poste a supporto dell'uno e dell'altro e le decisioni adottate dal tribunale del riesame in relazione a entrambi. 1.2. "Vizio di violazione di legge ex art. 606 lett. e), c.p.p. e correlato vizio di motivazione in relazione alla valutazione del fumus delicti. Violazione di legge in relazione all'art. 648-bis c.p.". In questo caso il ricorrente si duole della mancata esplorazione delle questioni opposte con l'istanza di riesame, con particolare riguardo alla denuncia di violazione del principio della domanda cautelare, rinvenuta nella riqualificazione del fatto -a opera del G.i.p.- ai sensi dell'art. 648 cod.pen., così prospettando un'ipotesi di reato per il quale l'art. 648-quater cod.pen. non prevede la confisca obbligatoria, "determinando così la conversione del titolo di sequestro in difetto di domanda cautelare e, comunque, senza motivare circa i presupposti che (...) giustificherebbero tale diversa ipotesi di sequestro". Sottolinea di avere mosso ulteriori obiezioni circa la possibilità di evincere il reato presupposto dal mero possesso di una somma di denaro e dalla sua sproporzione rispetto ai dati reddituali e patrimoniali della famiglia;
denuncia anche l'inconsistenza della ricostruzione accusatoria, secondo cui il denaro sarebbe refluito nei buoni postali in quanto proveniente dai reati fiscali addebitati 2 alle sorelle Rossi. Denuncia la mancata risposta a tali e ad altri rilievi, con la conseguenza che la motivazione adottata dal Tribunale doveva considerarsi apparente. Aggiunge che i dati acquisiti non consentono -comunque- di ritenere configurato il requisito del fumus commissi delicti in presenza di 166 buoni postali emessi in un arco temporale compreso tra il 2001 e il 2012, per come documentato in sede di riesame, mentre gli illeciti tributari venivano commessi tra il 2013 e il 2016. 1.3. "Periculum in mora. Violazione di legge in relazione all'art. 606 lett. e) c.p.p. Vizio radicale di motivazione". Anche in questo caso il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione perché il tribunale non rappresenta gli elementi concreti che rendevano attuale il pericolo di dispersione. Denuncia altresì la portata tautologica delle argomentazioni adottate dal tribunale, oltre che l'illegittimità delle stesse, in quanto intese a colmare il vuoto di motivazione del provvedimento del G.i.p. che, invece, andava annullato e non integrato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. E' già stato precisato che la somma di denaro in sequestro è riferibile a IT AL, figlio dell'odierno ricorrente. Da ciò discende che IT LO non ha interesse a proporre l'impugnazione in esame, dovendosi rilevare che l'interesse tutelato dall'ordinamento, in materia di impugnazioni reali, è quello volto alla reintegrazione patrimoniale di chi abbia subito l'imposizione del vincolo. A tale proposito vale la pena ricordare che l'articolo 322 cod. proc. pen., in tema di riesame dei provvedimenti cautelari reali, prevede che "contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato ed il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324". Tale norma è stata costantemente interpretata nel senso che l'interesse concreto ed attuale alla proposizione dell'impugnazione in tema di misure reali deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (in tal senso, tra molte, Sez. 3 - , Sentenza n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 04; Sez. 3 - , Sentenza n. 3602 del 3 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01). Da quanto esposto emerge che IT LO non ha alcun titolo per chiedere la restituzione di una somma di denaro che gli è estranea perché appartenente a IT AL che, perciò, detiene l'interesse alla reintegrazione del patrimonio in concreto intaccato dal provvedimento ablatorio. Segue l'inammissibilità del ricorso. 2. Va -tuttavia- precisato che alla declaratoria di inammissibilità non si fa discendere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, atteso che in data odierna il provvedimento impugnato da IT LO è stato annullato in accoglimento dell'analogo e sovrapponibile ricorso proposto da IT AL.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere est. Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. IT LO impugna l'ordinanza in data 26/11/2021 (depositata il 21.12.2021) del Tribunale di Isernia, che ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il provvedimento in data 29/10/2021 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale ha disposto il sequestro preventivo e contestualmente ha convalidato il sequestro preventivo d'urgenza di una somma pari a euro 309.850,00, disposto dal Pubblico ministero in relazione al reato di riciclaggio correlato a reati fiscali. Va precisato che la somma è stata sequestrata nei confronti di IT AL, figlio dell'odierno ricorrente. Deduce: 1.1. "Violazione del ne bis in idem cautelare. Relativo vizio di motivazione e violazione di legge anche in relazione agli artt. 606, lett. e), 321 e 649 c.p.p.". 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11959 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 06/07/2022 Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del divieto di bis in idem quanto al fumus delicti, in ragione della decisione di annullamento adottata dal Tribunale del Riesame in relazione a precedente provvedimento di sequestro probatorio che colpiva le medesime somme apprese con il sequestro preventivo d'urgenza disposto dal Pubblico ministero e convalidato dal G.i.p., sulla base dei medesimi presupposti. Il ricorrente segnala che il Tribunale della libertà superava la denuncia di violazione del divieto di bis in idem rintracciando elementi di novità nell'esistenza di "un quadro indiziario articolato, in particolare per ciò che riguarda l'individuazione del reato presupposto, nonché destinato alla soddisfazione di una diversa esigenza cautelare". Precisa che il sequestro probatorio veniva annullato per l'assenza di elementi idonei a far ritenere sussistente il fumus commissi delicti, in quanto il requisito era fondato sul solo possesso del denaro. Il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione adottata dal tribunale del riesame, in quanto pur facendo riferimento a un "quadro indiziario articolato", in realtà conferma il provvedimento ablatorio facendo leva esclusivamente sulla detenzione della somma di denaro, così che adottava la decisione sulla base del medesimo presupposto che era alla base del sequestro probatorio che lo stesso tribunale aveva precedentemente annullato. A sostegno dell'assunto viene ripercorso l'iter procedimentale del sequestro probatorio e del sequestro preventivo, le ragioni di fatto poste a supporto dell'uno e dell'altro e le decisioni adottate dal tribunale del riesame in relazione a entrambi. 1.2. "Vizio di violazione di legge ex art. 606 lett. e), c.p.p. e correlato vizio di motivazione in relazione alla valutazione del fumus delicti. Violazione di legge in relazione all'art. 648-bis c.p.". In questo caso il ricorrente si duole della mancata esplorazione delle questioni opposte con l'istanza di riesame, con particolare riguardo alla denuncia di violazione del principio della domanda cautelare, rinvenuta nella riqualificazione del fatto -a opera del G.i.p.- ai sensi dell'art. 648 cod.pen., così prospettando un'ipotesi di reato per il quale l'art. 648-quater cod.pen. non prevede la confisca obbligatoria, "determinando così la conversione del titolo di sequestro in difetto di domanda cautelare e, comunque, senza motivare circa i presupposti che (...) giustificherebbero tale diversa ipotesi di sequestro". Sottolinea di avere mosso ulteriori obiezioni circa la possibilità di evincere il reato presupposto dal mero possesso di una somma di denaro e dalla sua sproporzione rispetto ai dati reddituali e patrimoniali della famiglia;
denuncia anche l'inconsistenza della ricostruzione accusatoria, secondo cui il denaro sarebbe refluito nei buoni postali in quanto proveniente dai reati fiscali addebitati 2 alle sorelle Rossi. Denuncia la mancata risposta a tali e ad altri rilievi, con la conseguenza che la motivazione adottata dal Tribunale doveva considerarsi apparente. Aggiunge che i dati acquisiti non consentono -comunque- di ritenere configurato il requisito del fumus commissi delicti in presenza di 166 buoni postali emessi in un arco temporale compreso tra il 2001 e il 2012, per come documentato in sede di riesame, mentre gli illeciti tributari venivano commessi tra il 2013 e il 2016. 1.3. "Periculum in mora. Violazione di legge in relazione all'art. 606 lett. e) c.p.p. Vizio radicale di motivazione". Anche in questo caso il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione perché il tribunale non rappresenta gli elementi concreti che rendevano attuale il pericolo di dispersione. Denuncia altresì la portata tautologica delle argomentazioni adottate dal tribunale, oltre che l'illegittimità delle stesse, in quanto intese a colmare il vuoto di motivazione del provvedimento del G.i.p. che, invece, andava annullato e non integrato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. E' già stato precisato che la somma di denaro in sequestro è riferibile a IT AL, figlio dell'odierno ricorrente. Da ciò discende che IT LO non ha interesse a proporre l'impugnazione in esame, dovendosi rilevare che l'interesse tutelato dall'ordinamento, in materia di impugnazioni reali, è quello volto alla reintegrazione patrimoniale di chi abbia subito l'imposizione del vincolo. A tale proposito vale la pena ricordare che l'articolo 322 cod. proc. pen., in tema di riesame dei provvedimenti cautelari reali, prevede che "contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato ed il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324". Tale norma è stata costantemente interpretata nel senso che l'interesse concreto ed attuale alla proposizione dell'impugnazione in tema di misure reali deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (in tal senso, tra molte, Sez. 3 - , Sentenza n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 04; Sez. 3 - , Sentenza n. 3602 del 3 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01). Da quanto esposto emerge che IT LO non ha alcun titolo per chiedere la restituzione di una somma di denaro che gli è estranea perché appartenente a IT AL che, perciò, detiene l'interesse alla reintegrazione del patrimonio in concreto intaccato dal provvedimento ablatorio. Segue l'inammissibilità del ricorso. 2. Va -tuttavia- precisato che alla declaratoria di inammissibilità non si fa discendere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, atteso che in data odierna il provvedimento impugnato da IT LO è stato annullato in accoglimento dell'analogo e sovrapponibile ricorso proposto da IT AL.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere est. Il Presidente