Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10446
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Sentenza 18 luglio 2002

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È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto che autorizza la formazione dell'inventario ai sensi dell'art. 769 cod. proc. civ., trattandosi di provvedimento emesso all'esito di procedimento di cui è parte il solo istante e nel quale il giudice si limita ad accertare la riconducibilità del medesimo alle categorie di persone aventi diritto alla rimozione dei sigilli ai sensi dell'art. 763 cod. proc. civ., perciò di natura volontaria, e sempre modificabile e revocabile dal giudice che l'ha emesso, e, quindi, insuscettibile di giudicato.

La legittimazione a richiedere ì inventario dei beni del defunto ex art. 769 cod. proc. civ., conseguente all'accettazione beneficiata dell'eredità, spetta alle persone che hanno diritto alla rimozione dei sigilli ai sensi dell'art. 763 cod. proc. civ. anche quando l'apposizione dei sigilli, misura di natura tipicamente cautelare e che può quindi anche mancare, non sia stata in concreto disposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10446
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10446
    Data del deposito : 18 luglio 2002

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