Sentenza 18 luglio 2002
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È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto che autorizza la formazione dell'inventario ai sensi dell'art. 769 cod. proc. civ., trattandosi di provvedimento emesso all'esito di procedimento di cui è parte il solo istante e nel quale il giudice si limita ad accertare la riconducibilità del medesimo alle categorie di persone aventi diritto alla rimozione dei sigilli ai sensi dell'art. 763 cod. proc. civ., perciò di natura volontaria, e sempre modificabile e revocabile dal giudice che l'ha emesso, e, quindi, insuscettibile di giudicato.
La legittimazione a richiedere ì inventario dei beni del defunto ex art. 769 cod. proc. civ., conseguente all'accettazione beneficiata dell'eredità, spetta alle persone che hanno diritto alla rimozione dei sigilli ai sensi dell'art. 763 cod. proc. civ. anche quando l'apposizione dei sigilli, misura di natura tipicamente cautelare e che può quindi anche mancare, non sia stata in concreto disposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10446 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIANDONABO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UT RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO F. MARZI, che la difende unitamente all'avvocato ANGELO MAIOLINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LE DO, LE MA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 19543/99 proposto da:
LE MA, LE DO, elettivamente domiciliati in ROMA LGO ORESTE GIORGI 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO APPELLA, che li difende unitamente agli avvocati ENNIO ANTONUCCI, LUIGINO M MARTELLATO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
UT RA;
- intimata -
avverso il decreto n. R.G.674/99 del Tribunale di BASSANO DEL GRAPPA, depositato il 31/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato Massimo MARZI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato IO APPELLA, difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MIARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bassano del Grappa, decidendo sul reclamo proposto da IN RR avverso il decreto in data 20 maggio 1999 del Pretore del luogo, che, in accoglimento dell'istanza avanzata da IC e AN RT, i quali dichiaravano di avere accettata con beneficio d'inventario la eredità relitta dal loro genitore, IO RT, dispose l'inventario dei beni ereditari designando, all'uopo, il Notaio A. Antoniucci, con decreto reso in data 30 luglio 1999 ha rigettato il reclamo. Osserva il Tribunale che la reclamante non ha interesse ad impugnare il provvedimento pretorile per pretesa insussistenza del presupposto della valida accettazione dell'eredità e, comunque. per decadenza dal beneficio di inventario, perché il provvedimento fu emesso ad istanza di persone legittimate, in quanto aventi diritto alla rimozione dei sigilli, e non contiene alcun accertamento in ordine al supposto diritto dei chiamati di accettare l'eredità con beneficio d'inventario, poiché l'autorizzazione alla redazione dell'inventario non è condizionata al previo accertamento di tale diritto.
La decadenza dal beneficio d'inventario, rileva il Tribunale, potrà eventualmente essere fatta valere in sede contenziosa, con l'esperimento dei rimedi apprestati dalla legge.
Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost., la RR, affidandosi ad un unico motivo. IC e AN RT resistono con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale condizionato, fondato su tre motivi.
V'è memoria difensiva per la ricorrente.
All'odierna udienza i due ricorsà sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo formulato la ricorrente principale censura il provvedimento impugnato per violazione degli artt. 769 e 227 cod. proc. civ., 484 e sgg. cod. civ. nonché per assoluta mancanza di motivazione, adducendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto di inquadrare il caso in esame nelle ipotesi di accettazione con beneficio d'inventario disciplinate dagli artt. 769 e sgg. cod. proc. civ., che presuppongono l'avvenuta apposizione di sigilli, poiché
nella specie non si era verificata tale condizione.
Ad avviso della ricorrente, il caso doveva essere regolato ai sensi dell'art. 277 cod. proc. civ., secondo cui le disposizioni concernenti lo inventario si applicano ad ogni inventario ordinato dalla legge, con la conseguenza che la richiesta di autorizzazione all'inventario doveva esser valutata, non già con riferimento all'avvenuta apposizione dei sigilli, bensì con riferimento all'avere gli istanti accettata l'eredità con beneficio d'inventario.
Ciò premesso, la ricorrente sostiene che fosse sicuramente suo interesse interloquire al fine di verificare, soprattutto in presenza di una richiesta accompagnata dall'indicazione di un notaio di fiducia degli istanti, se sussistesse il presupposto di una valida accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, indispensabile per l'ammissibilità dell'istanza ex artt. 769 e 777 cod. proc. civ., ed, in caso positivo, se fossero state rispettate le prescrizioni ed i termini di cui all'art. 484 cod. civ.. Senonché, il Tribunale ha omesso tale verifica e la relativa motivazione, avendo solo rilevato che l'istanza di autorizzazione all'inventario era stata presentata da persone che avevano diritto alla rimozione dei sigilli, senza considerare che si può avere diritto alla rimozione dei sigilli solo in presenza di precedente apposizione dei sigilli, non già perché si ha generico diritto alla successione, e che, in assenza di apposizione dei sigilli, si può instare ex art. 769 e sgg. cod. proc. civ. solo in ipotesi di inventario ordinato, ex art. 777 cod. proc. civ., dalla legge.
I controricorrenti eccepiscono, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso principale, osservando che il provvedimento di autorizzazione all'inventario non ha carattere di decisorietà su diritti, non disponendo in ordine alla sussistenza o meno del beneficio d'inventario e trattandosi di tipico provvedimento di volontaria giurisdizione.
Il ricorso è inammissibile.
Costituisce in giurisprudenza jus recept il principio, secondo cui, perché il provvedimento conclusivo del procedimento camerale assuma, pur non avendone la forma, natura sostanziale di sentenza e possa essere impugnato col ricorso straordinario per cassazione, devono concorrere i due requisiti della decisorietà e della irreversibilità del provvedimento.
Entrambi tali caratteri fanno difetto nel decreto autorizzativo dell'inventario pronunciato ai sensi dell'art. 769 cod. proc. civ.. Come ritenuto in dottrina, tale provvedimento, come tutti i provvedimentì assunti in sede di volontaria giurisdizione, è sempre modificabile e revocabile ad opera dello stesso giudice che l'ha emesso e, conseguentemente, è privo di attitudine al giudicato. Quanto al carattere della decisorietà, va, in primo luogo, osservato che il provvedimento autorizzativo in questione è emesso in esito a procedimento unilaterale, vale a dire procedimento nel quale alla parte che propone l'istanza - quasi sempre di nomina o di autorizzazione, come nel caso in esame - non si contrappongono altre parti private.
È noto che in tali procedimenti non sorgono, di regola, problemi di diritti soggettivi, limitandosi, il giudice, a verificare l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il provvedimento di nomina o di autorizzazione richiesto, che sovente assume la forma del provvedimento de plano ed è privo di motivazione.
A tale regola non sfugge il provvedimento in esame, che, ai sensi dell'art. 769 cod. proc. civ., viene emesso in esito a procedimento del quale è parte il solo istante ed è volto all'ottenimento dell'autorizzazione ad esigere l'inventario dei beni caduti in successione, inventario necessario ad integrare l'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. A tal fine il giudice deve solo verificare la legittimazione dell'istante, che, come prevede l'art. 769 cod. proc. civ., coincide con l'annoverabilità dell'istante nelle categorie di persone che, ai sensi dell'art. 763 cod. proc. civ., hanno diritto alla rimozione dei sigilli.
Nessun'altra indagine è richiesta dalla legge, sicché, come correttamente ha ritenuto il Tribunale, ogni questione relativa alla validità dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (ovviamente, se la dichiarazione di accettazione con tale modalità abbia preceduto la istanza di autorizzazione all'inventario, atteso che, come previsto dall'art. 484 cod. civ., lo inventario può anche precedere la dichiarazione di accettazione) od alla decadenza dal beneficio di inventario è sottratta alla verifica del giudice, senza che, tuttavia, ciò si risolva in pericolo di pregiudizio per eventuali controinterrati. Costoro, invero, potranno tutelare i propri diritti, facendo ricorso ai rimedi tipici e codificati che il giudice a quo ha correttamente elencato nel provvedimento impugnato (accertamento della decadenza dal beneficio d'inventario in sede contenziosa da parte di eredi e legatari, dichiarazione di taluno dei creditori, ai sensi dell'art. 779, co. 4^, cod. proc. civ., di voler far valere la decadenza;
contestazione, da parte dell'erede, delle condizioni previste dall'art. 509 cod. civ., con la conseguente rimessione delle parti davanti al giudice competente) o chiedendo la disapplicazione del provvedimento autorizzativo nel corso del giudizio, nel quale comunque venga in rilievo il loro interesse a contestare la validità dell'accettazione con beneficio d'inventario od i suoi effetti.
A diverso avviso in ordine alla decisorietà del provvedimento impugnato non può indurre il precedente giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente (Cass., 8 maggio 1979, n. 2627), trattandosi di decisione attinente ad un caso (impugnazione di ordinanza concessiva di ulteriore termine per la compilazione dell'inventario) in cui questa Suprema Corte ritenne che venisse in rilievo, da una parte, la capacità a succedere della parte che aveva accettata l'eredità col beneficio d'inventario e, dall'altra e conseguentemente, la possibilità, per i ricorrenti, di acquistare la qualità di eredi. In quel caso, il provvedimento aveva natura decisoria, attenendo agli effetti dell'eventuale perdita del beneficio d'inventario. Nè può seguirsi la tesi della ricorrente, secondo cui nella specie, essendo mancata la apposizione dei sigilli, erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che il compito del Pretore si esaurisse nella verifica dell'appartenenza degli istanti ad una delle categorie di soggetti aventi diritto alla rimozione dei sigilli, essendo, invece, necessario accertare se ricorressero i presupposti per farsi luogo all'inventario in una delle ipotesi in cui l'inventario è previsto dalla legge (art. 777 cod. proc. civ.). La tesi si fonda sull'erroneo presupposto che l'inventario debba essere necessariamente preceduto dall'apposizione dei sigilli, essendo, invece, evidente che tale misura, tipicamente cautelare, può mancare, senza, tuttavia, che, in tal caso, la legittimazione a richiedere l'autorizzazione ad esigere l'inventario muti, poiché anche in questo caso l'istanza potrà esser proposta solo da uno dei soggetti che astrattamente avrebbero avuto diritto alla rimozione dei sigilli, se tale misura cautelare fosse stata adottata, peraltro, evidente che, a seguire l'assunto della ricorrente, si perverrebbe erroneamente a configurare un secondo genus di inventario conseguente ad accettazione beneficiata (uno, previsto dall'art. 769 cod. proc. civ. che dovrebbe essere necessariamente preceduto dall'apposizione dei sigilli, l'altro, previsto dall'art. 777 cod. proc. civ., non preceduto dall'esecuzione di tale misura), laddove, invece, risulta evidente che la disposizione di cui all'art. 777 cod. proc. civ., richiamata dalla ricorrente, è tipica norma di chiusura, che si riferisce alle altre varie ipotesi di inventario previste dalla legge per estendere ad esse le norme dettate dall'art. 769 e sgg. cod. proc. civ. per disciplinare l'unica ipotesi di inventario conseguente ad accettazione beneficiata dell'eredità.
Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale, che è stato proposto in via condizionata.
Secondo l'ordinario criterio, la ricorrente principale va condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente principale a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessive euro 1.750,00, di cui euro 1.550,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002