Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare, l'obbligo di cui all'art. 125, comma terzo cod. proc. pen. è soddisfatto anche mediante l'esplicito riferimento a precedente ordinanza coercitiva divenuta inefficace per vizio di forma e non di merito, trattandosi di provvedimento rimasto valido nei suoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è, così, fatta consapevolmente propria dal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l'interessato dell'"iter" logico seguito per pervenire alla decisione adottata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2007, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 18/12/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 4057
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 023419/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT ST, N. IL 30/06/1977;
avverso ORDINANZA del 25/05/2007 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
sentite le conclusioni conformi del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro.
OSSERVA
Con ordinanza del 25 maggio 2007 il G.I.P. presso il Tribunale di Roma, preso atto dell'Ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva disposto la perdita di efficacia della misura della custodia in carcere nei confronti di IT TI, indagato per detenzione e porto abusivi di arma e falsificazione di documento (patente di guida), disponeva l'applicazione della misura della custodia in carcere, richiamando sia per gli indizi che per le esigenze cautelari il contenuto della precedente ordinanza del 10 maggio 2007. Il G.I.P. dava atto che la pronunzia del Tribunale del Riesame era intervenuta per motivi formali (mancata comunicazione al difensore dell'udienza di riesame) e quindi poteva essere interamente richiamato quanto rilevato nella precedente ordinanza applicativa di misura cautelare.
Avverso tale ordinanza propone ricorso ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 2 lo stesso indagato personalmente rilevando la violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione dell'ordinanza, non essendo consentita la motivazione per relationem.
Si insiste quindi per l'annullamento dell'ordinanza. Il ricorso è infondato e merita il rigetto.
Questa Corte ha già affermato il principio per il quale "in tema di motivazione dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare, l'obbligo di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3 è soddisfatto anche mediante l'esplicito riferimento a precedente ordinanza coercitiva divenuta inefficace per vizio di forma e non di merito, trattandosi di provvedimento rimasto valido nei suoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è, così, fatta consapevolmente, propria dal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l'interessato dell'"iter" logico seguito per pervenire alla decisione adottata. (Fattispecie relativa a reati di criminalità organizzata, nella quale un primo provvedimento coercitivo era stato dichiaralo inefficace dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10)." (Cass. Sez. 1^, 6 luglio 1999, ric. De Leonardo ed altro, RV 214101).
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Direttore della Casa Circondariale ove il IC risulta ristretto per quanto di competenza ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2008