Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2000, n. 12280
CASS
Sentenza 26 settembre 2000

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Massime1

La notifica del decreto di citazione per il giudizio effettuata a mani della persona offesa convivente con l'imputato non configura alcuna nullità della notificazione ex art. 171, lett. d), c.p.p., in quanto non è previsto alcun divieto di consegna alla persona offesa dal reato di atti da notificare all'imputato, sussistendo in tal caso, in capo al giudice, esclusivamente il dovere di disporre la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 157, comma 5, c.p.p., ove risulti o appaia probabile che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto.

Commentario1

  • 1Amministratore di condominio: per le domande a contenuto reale occorre l'unanimità dell'assembleaAccesso limitato
    Jacopo Meini · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2000, n. 12280
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12280
Data del deposito : 26 settembre 2000

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