Sentenza 17 settembre 2013
Massime • 1
Il difensore della persona offesa non ha diritto all'avviso della fissazione dell'udienza preliminare, per cui l'omessa notifica non determina alcun tipo di nullità.
Commentario • 1
- 1. Art. 419 - Atti introduttivihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2013, n. 41104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41104 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 17/09/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1290
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - N. 19241/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS NA N. IL 20/09/1969 parte offesa;
nel procedimento
contro
:
TO ZO N. IL 15/10/1965;
avverso la sentenza n. 78/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MELFI, del 19/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Viola Alfredo Pompeo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Gup.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 19.2.2013 il G.U.P. del Tribunale di Melfi dichiarava n.d.p. perché il fatto non costituisce reato nei confronti di TO NC, imputato del delitto di calunnia ai danni del coniuge OS ZI.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della parte offesa deducendo con unico motivo violazione dell'art. 127 c.p.p., nn. 1, 3 e 7 in relazione all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) per omesso avviso al difensore della fissazione della udienza di trattazione del 19.2.2013, stabilita dal Giudice procedente con provvedimento del 4.7.2012. 3. Il ricorso è infondato.
4. L'art. 419 c.p.p.- nell'ambito del titolo 9^ che disciplina l'udienza preliminare - prevede, in relazione agli atti introduttivi, che "il giudice fa notificare...alla persona offesa...l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza..." (comma 1) e che detto avviso "è notificato al difensore dell'imputato" (comma 2).
5. Sicché non è previsto dalle norme di rito che sia dato avviso della udienza preliminare al difensore della persona offesa e nessuna nullità può, quindi, dirsi verificata al riguardo.
6. Non può, infine, in alcun modo apprezzarsi l'incidentale affermazione del ricorso in ordine al difetto di notifica alla stessa persona offesa, sulla base di una solo asserita "falsità" della sottoscrizione della cartolina di ritorno dell'avviso disposto in favore della p.o. OS con il provvedimento che aveva fissato la udienza in cui è stata resa la decisione impugnata.
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2013