Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2023, n. 16676
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Sentenza 19 aprile 2023

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In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, disposto per omessa valutazione del motivo sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, il potere del giudice di rinvio di rivalutare la pena incontra una duplice limitazione: la prima, risultante dal divieto di "reformatio in peius", che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio rescissorio e che, nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata, e la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen., sulla misura della pena base, che non può essere mutata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2023, n. 16676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16676
    Data del deposito : 19 aprile 2023

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