CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
Massime • 1
In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, disposto per omessa valutazione del motivo sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, il potere del giudice di rinvio di rivalutare la pena incontra una duplice limitazione: la prima, risultante dal divieto di "reformatio in peius", che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio rescissorio e che, nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata, e la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen., sulla misura della pena base, che non può essere mutata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2023, n. 16676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16676 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ME AN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa in data 12 settembre 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Emilio Epidendio, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e di rideterminarlo di conseguenza. udite le richieste del difensore, avvocato Tania Maria Avenia, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. ok6 Penale Sent. Sez. 6 Num. 16676 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. AN ME è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Roma per rispondere del delitto di rapina impropria, aggravato dalla recidiva reiterata specifica, commesso in Roma in data 2 gennaio 2020. 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 21 febbraio 2020 all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.030,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e all'applicazione delle pene accessorie. 3. La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 7 ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello proposto dall'imputato e ha ridotto la pena inflittagli in primo grado a cinque anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 1.030 di multa. 4. La Seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1731 emessa in data 11 gennaio 2022, ha accolto il ricorso proposto dall'imputato e ha annullato la sentenza impugnata, relativamente all'omessa valutazione del motivo inerente alle attenuanti generiche, disponendo il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. 5. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, appellata dall'imputato, concesse allo stesso le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contesta recidiva, ha rideterminato la pena in quattro anni di reclusione ed euro 618,00 di multa;
la Corte di appello ha, altresì, revocato la pena accessoria dell'interdizione legale e sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di cinque anni, confermando nel resto la sentenza impugnata. 6. L'avvocato Tania Maria Avenia, nell'interesse del ME, ha impugnato la predetta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento. Con unico motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello, invece di limitarsi a concedere in sede di rinvio le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, ha anche rideterminato la pena base per l'imputato, in violazione del divieto di reformatio in peius. Rileva il difensore che la Corte di appello nella sentenza impugnata ha determinato nuovamente la pena base per il delitto di rapina impropria in sei anni 2 di reclusione, in luogo di quella di cinque anni di reclusione ed euro 927,00 di multa, determinata nel precedente giudizio di appello e non impugnata dalla pubblica accusa. Ad avviso del difensore, la Corte di appello, muovendo dalla pena base di cinque anni di reclusione ed euro 927,00 di multa, sulla quale si è medio tempore formato il giudicato, e, applicando la diminuente per il rito abbreviato, avrebbe, invece, dovuto condannare l'imputato alla pena di tre anni, quattro mesi ed euro 618,00 di multa e non già a quella di quattro anni di . reclusione ed euro 618,00 di multa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Con unico motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, invece di limitarsi a concedere le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, ha anche rideterminato la pena base per l'imputato, in violazione del divieto di reformatio in peius e del giudicato formatosi sul punto. 3. Il motivo è fondato. Il potere del giudice di rinvio di rivalutare la diminuzione di pena per le attenuanti nel caso di annullamento parziale della sentenza di condanna incontra una duplice limitazione: la prima, risultante dall'osservanza del divieto della reformatio in peius, che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio di rinvio e che nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata;
la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen., sulla misura della pena base. L'annullamento parziale della sentenza di condanna, limitatamente alla concedibilità di una circostanza attenuante, implica, infatti, la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza che concerne la pena base per il reato ritenuto più grave, in quanto quest'ultima non ha connessione essenziale con la parte oggetto dell'annullamento, sicché nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di procedere alla rideterminazione di essa (Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Dori, Rv. 260327 - 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che, in sede di rinvio, non si era limitato ad applicare la diminuzione per una circostanza attenuante ma era intervenuto anche sulla rinnodulazione della pena base su cui già si era formato il giudicato). 3 La Corte di appello di Roma, dunque, rideterminando la pena base, in sede di giudizio di rinvio limitato alla sola verifica della concedibilità delle attenuanti generiche, ha violato sia il divieto di reformatio in peius che il giudicato formatosi sull'entità della pena irrogata per il reato di rapina. 4. Il ricorso deve, dunque, essere accolto e la pena deve essere rideterminata di conseguenza. Tale esito può, tuttavia, essere conseguito, pur senza disporre la celebrazione di un apposito giudizio di rinvio, in applicazione del disposto dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., in quanto non risultano necessari ulteriori accertamenti. La Corte di cassazione, infatti, pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 (dep. 2018), Matrone, Rv. 271831- 01). Muovendo dai rilievi che precedono, dunque, la pena irrogata nei confronti di AN ME deve essere rideterminata in tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 618,00 di multa (pena base, sulla quale si è formato il giudicato, cinque anni ed euro 927,00 di multa, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, ridotta ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. alla pena di tre anni, quattro mesi ed euro 618,00 di multa).
P.Q.M.
Visto l'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, rideterminando la pena nei confronti di AN ME in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 618,00 di multa. Così deciso il 30/03/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Emilio Epidendio, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e di rideterminarlo di conseguenza. udite le richieste del difensore, avvocato Tania Maria Avenia, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. ok6 Penale Sent. Sez. 6 Num. 16676 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. AN ME è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Roma per rispondere del delitto di rapina impropria, aggravato dalla recidiva reiterata specifica, commesso in Roma in data 2 gennaio 2020. 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 21 febbraio 2020 all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.030,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e all'applicazione delle pene accessorie. 3. La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 7 ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello proposto dall'imputato e ha ridotto la pena inflittagli in primo grado a cinque anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 1.030 di multa. 4. La Seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1731 emessa in data 11 gennaio 2022, ha accolto il ricorso proposto dall'imputato e ha annullato la sentenza impugnata, relativamente all'omessa valutazione del motivo inerente alle attenuanti generiche, disponendo il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. 5. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, appellata dall'imputato, concesse allo stesso le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contesta recidiva, ha rideterminato la pena in quattro anni di reclusione ed euro 618,00 di multa;
la Corte di appello ha, altresì, revocato la pena accessoria dell'interdizione legale e sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di cinque anni, confermando nel resto la sentenza impugnata. 6. L'avvocato Tania Maria Avenia, nell'interesse del ME, ha impugnato la predetta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento. Con unico motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello, invece di limitarsi a concedere in sede di rinvio le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, ha anche rideterminato la pena base per l'imputato, in violazione del divieto di reformatio in peius. Rileva il difensore che la Corte di appello nella sentenza impugnata ha determinato nuovamente la pena base per il delitto di rapina impropria in sei anni 2 di reclusione, in luogo di quella di cinque anni di reclusione ed euro 927,00 di multa, determinata nel precedente giudizio di appello e non impugnata dalla pubblica accusa. Ad avviso del difensore, la Corte di appello, muovendo dalla pena base di cinque anni di reclusione ed euro 927,00 di multa, sulla quale si è medio tempore formato il giudicato, e, applicando la diminuente per il rito abbreviato, avrebbe, invece, dovuto condannare l'imputato alla pena di tre anni, quattro mesi ed euro 618,00 di multa e non già a quella di quattro anni di . reclusione ed euro 618,00 di multa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Con unico motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, invece di limitarsi a concedere le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, ha anche rideterminato la pena base per l'imputato, in violazione del divieto di reformatio in peius e del giudicato formatosi sul punto. 3. Il motivo è fondato. Il potere del giudice di rinvio di rivalutare la diminuzione di pena per le attenuanti nel caso di annullamento parziale della sentenza di condanna incontra una duplice limitazione: la prima, risultante dall'osservanza del divieto della reformatio in peius, che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio di rinvio e che nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata;
la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen., sulla misura della pena base. L'annullamento parziale della sentenza di condanna, limitatamente alla concedibilità di una circostanza attenuante, implica, infatti, la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza che concerne la pena base per il reato ritenuto più grave, in quanto quest'ultima non ha connessione essenziale con la parte oggetto dell'annullamento, sicché nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di procedere alla rideterminazione di essa (Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Dori, Rv. 260327 - 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che, in sede di rinvio, non si era limitato ad applicare la diminuzione per una circostanza attenuante ma era intervenuto anche sulla rinnodulazione della pena base su cui già si era formato il giudicato). 3 La Corte di appello di Roma, dunque, rideterminando la pena base, in sede di giudizio di rinvio limitato alla sola verifica della concedibilità delle attenuanti generiche, ha violato sia il divieto di reformatio in peius che il giudicato formatosi sull'entità della pena irrogata per il reato di rapina. 4. Il ricorso deve, dunque, essere accolto e la pena deve essere rideterminata di conseguenza. Tale esito può, tuttavia, essere conseguito, pur senza disporre la celebrazione di un apposito giudizio di rinvio, in applicazione del disposto dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., in quanto non risultano necessari ulteriori accertamenti. La Corte di cassazione, infatti, pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 (dep. 2018), Matrone, Rv. 271831- 01). Muovendo dai rilievi che precedono, dunque, la pena irrogata nei confronti di AN ME deve essere rideterminata in tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 618,00 di multa (pena base, sulla quale si è formato il giudicato, cinque anni ed euro 927,00 di multa, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, ridotta ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. alla pena di tre anni, quattro mesi ed euro 618,00 di multa).
P.Q.M.
Visto l'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, rideterminando la pena nei confronti di AN ME in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 618,00 di multa. Così deciso il 30/03/2023.