Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2015, n. 34917
CASS
Sentenza 9 luglio 2015

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In tema di gestione non autorizzata dei rifiuti, il reato di cui all'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è configurabile anche in relazione alle condotte di raccolta e trasporto esercitate in forma ambulante, salva l'applicabilità della deroga di cui all'art. 266, comma quinto, del predetto D.Lgs., per la cui operatività occorre non solo che l'agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ma anche che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività della deroga in relazione ad elettrodomestici in disuso, parti meccaniche di autovetture, pile ed accumulatori, trattandosi di rifiuti specificamente regolamentati).

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2015, n. 34917
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34917
Data del deposito : 9 luglio 2015

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