Sentenza 5 febbraio 2002
Massime • 1
Quando vi sia stata elezione di domicilio, è valida la notifica alla parte civile eseguita presso il difensore di fiducia, anche se materialmente effettuata presso uno studio diverso da quello indicato nell'atto di elezione, in quanto ciò che rileva è il vincolo fiduciario tra il cliente e l'avvocato e non il dato topografico della sede di uno degli studi professionali di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2002, n. 21109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21109 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI VAROLA - Presidente - del 05/02/2002
1. Dott. MARIO FANTACCHIOTTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FILIBERTO PAGANO - Consigliere - N. 626
3. Dott. MICHELE BESSON - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SECONDO CARMENINI - rel. Consigliere - N. 24417/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di
EM MO
nei confronti di
ER SS e
ER RD
avverso il provvedimento di archiviazione del GIP della Pretura di Pisa del 18.1.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita la relazione del Consigliere Dott. Carmenini, Acquisite le conclusioni del P.G., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso,
OSSERVA
SI EM proponeva querela, chiedendo di essere informato in caso di richiesta di archiviazione.
Il P.M. procedente, in data 30.10.1998, avanzava, in effetti, richiesta di archiviazione e ne dava notizia all'interessato. Con decreto del 18.1.1999 il GIP della Pretura Circondariale di Pisa disponeva l'archiviazione e ordinava la restituzione degli atti al P.M.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione - con atto del 2.3.2001 - il difensore del querelante, deducendo la nullità della notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, di cui il suo cliente ebbe effettiva notizia soltanto il 19.2.2001. Nel ricorso si sostiene che il EM aveva eletto domicilio in Lido di Camaiore presso lo studio dell'avv. Enrico Marzaduri, mentre l'avviso era stato notificato in Lucca, a mani di NI IA che risulta essere segretaria di altro avvocato (l'avv. F.P. Luiso), per altro in luogo diverso dallo studio che l'avv. Marzaduri ha in Lucca. L'assunto non si rivela conforme a quanto emerge dall'esame del fascicolo processuale, ricordando che la Corte di Cassazione, in materia di eccezioni di rito, è anche giudice degli atti. In realtà dalla relazione della notificazione dell'avviso si legge testualmente: "... ho notificato l'atto che precede al sig. EM SI c/o st. Avv. E. Marzaduri mediante consegna a mani di NI IA addetta allo studio incaricaritasi per la consegna, esso assente al momento. Lucca, 18 DIC. 1998". Questa Corte non ha nessun elemento per ritenere che quanto attestato nella relazione di notifica non corrisponda al vero, con particolare riferimento allo studio dell'avv. Marzaduri ed al rapporto funzionale che lega la ricevente con il professionista destinatario;
ne consegue che la notificazione in esame è del tutto regolare, in quanto non ha rilievo il fatto che la stessa sia stata effettuata presso altro studio dello stesso difensore.
Al riguardo si deve, invero, affermare che l'elezione di domicilio trova il suo fondamento nel rapporto fiduciario tra la persona che si avvale dell'istituto ed il domiciliatario, non già nel dato topografico della sede di quest'ultimo. In forza di questo vincolo fiduciario si costituisce un rapporto interno tra il soggetto domiciliatario ed il soggetto conferente di modo che - agli effetti della conoscenza degli atti processuali - il primo sostituisce il secondo, essendo tenuto a comunicargli il contenuto degli atti notificati. Proprio per la prevalenza dell'elemento personale su quello allocativo, deve ritenersi, pertanto, valida la notificazione eseguita al difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, anche se effettuata presso uno studio diverso da quello indicato nell'elezione.
La notificazione de qua, pertanto, è stata regolarmente effettuata il 18.12.1998.
Sulla base di queste argomentazioni deve concludersi che il ricorso, basato sulla tesi della nullità della notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, si dimostra manifestamente infondato, con la conseguenza che deve dichiararsene la inammissibilità.
A mente dell'art. 616 c.p.p., a tale declaratoria - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso stesso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, in misura di 500,00 (cinquecento) euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 500,00 euro. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2002