Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2001, n. 5478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5478 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
c E n N o IO Z C A REPUBBLICA1 5478 /0 1 R . T IS G G E R IN NOME POPO ALL NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Respouse blité civil- SEZIONE TERZA CIVILE -- amilunerion Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17339/97 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente Dott. Ernesto LUPO · Consigliere Cron.11851 Dott. Michele VARRONE Consigliere - Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO - Consigliere Ud. 18/12/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1500. GENERALI ASSICURAZIONI SPA in persona dei suoi legali per diritti L. 1112 APR 2001- rappresentanti pro tempore, quale Impresa Designata per IL CANCELLIERE la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada ex art. 20 legge 990/69, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difesa dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
Pa - ricorrente
contro
DE VITA SALVATORE, CATALANO PASQUALE, COMPAGNIA TIRRENA / 2000 SPA, COMPAGNIA TIRRÉNA SPA IN LCA;
2081 intimati 1 avverso la sentenza n. 11/97 del Giudice conciliatore di NAPOLI, emessa il 20/10/96 e depositata il 22/01/97 (R.G. 151/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Erasmo AUGERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO De VI Salvatore, premesso che una sua autovettura era stata urtata e danneggiata da un'altra autovettura appartenente in proprietà a NO QU ed assi- curata dalla EN Assicurazioni spa, ha convenuto dinanzi al Conciliatore di Napoli il NO e la Tir- rena Assicurazioni per esserne risarcito. Contumaci convenuti, in corso di causa la EN è stata messa in liquidazione coatta amministrativa e della pendenza del giudizio l'attore ha dato comunicazione alla Assi- curazioni Generali spa, impresa designata per la Compa- gnia alla liquidazione dei sinistri, ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990. Con sentenza del 22.1.1997 il Conciliatore, in accoglimento della domanda, ha condan- nato il NO al pagamento della somma di L. 600.000 2 in favore dell'attore e ha dichiarato la sentenza oppo- nibile alla Assicurazioni Generali spa. La Assicurazio- ni Generali ricorre con unico motivo. Gli intimati Ca- talano e De VI non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. La legittimazione al ricorso per cassazione ○ all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo prevista dall'art. 404 cod. proc. civ., spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che con la impugnazione non si esercita un'azione, ma un potere processuale che, per sua natu- può spettare soltanto a chi abbia partecipato al ra, pregresso grado di giudizio (Cass. 18.2.2000 n. 1854; Cass. 18.5.1994 n. 4878). La Assicurazioni Generali spa, quantunque avvisata, ai sensi dell'art. 25 comma II della legge n. 990 del 1969, della pendenza del giu- dizio instaurato dal preteso danneggiato De VI Salva- denneppiantu aneggiato NO tore nei confronti dell'assunto QU e dell'assicuratore di quest'ultimo (EN Assicurazioni, poi messa in liquidazione coatta ammini- strativa), non è intervenuta nel processo e non vi ha, 3 quindi, assunto la qualità di parte, onde non può rite- nersi legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza pronunziata in quel processo. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 18.12.2000 I CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Apel qui Can и CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 12 APR. 2001 IL CANCELLIERE . R Giovanni Giambattista P U E S T Z E I N A S O R O G E REGISTRAZION DA ESENTE +