Sentenza 21 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di "desumibilità dagli atti" va intesa unicamente con riferimento alla sussistenza di una situazione indiziaria idonea a giustificare l'adozione della misura cautelare, risultando indifferente la circostanza che sul punto non vi sia stato un apprezzamento, poiché la "ratio" dell'istituto è riconducibile proprio all'eventualità di un omesso apprezzamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2009, n. 49326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49326 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 21/12/2009
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 2232
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 32652/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MI AN N. IL 08/03/1960;
avverso l'ordinanza n. 920/2009 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 09/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO Carlo;
sentite le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo per il rigetto e dell'avv. Krogh per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Avverso l'ordinanza con cui in data 9.6.2009 il Tribunale del riesame di Roma rigettava l'appello proposto nell'interesse di MI AN nei confronti dell'ordinanza 26.2.2009 del locale Gip - che aveva respinto la sua richiesta in ordine all'illegittimità della misura cautelare in ragione della ritenuta decorrenza dei termini massimi di durata (la questione afferiva due misure cautelari emesse la prima per un traffico di stupefacenti dalla Spagna e la seconda per un tentativo di importazione dall'Olanda, in un quadro probatorio che secondo l'MI preesisteva al momento in cui era stata chiesta ed ottenuta la prima ordinanza) - ricorre il difensore fiduciario deducendo violazione di legge ed omessa motivazione, perché:
- i passaggi argomentativi dell'ordinanza del Riesame, afferenti la richiesta di proroga 16.11.2005, con la ritenuta incidentalità dell'inserimento del riferimento al traffico con l'Olanda nel procedimento 50803/06 RNR e l'assenza di apprezzamento argomentativo sul punto da parte del pubblico ministero, realizzerebbero motivazione solo apparente;
il Tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione allegata all'appello, riprodotta e richiamata nel ricorso, in particolare dell'informativa della Guardia di finanza del 27.1.2006, nella quale tra l'altro si parlava espressamente del fallimento di un tentativo di importazione dall'Olanda e quindi dell'organizzazione di una nuova importazione dalla Spagna, già oggetto di commento nella precedente nota del 2.12.2005; i correi VI e DI già nel procedimento 50803/06 sarebbero stati compiutamente identificati e monitorati dalla polizia giudiziaria (le due note richiamate) oltre che intercettati, come comprovato dalla documentazione allegata all'appello; l'iscrizione del procedimento 18932/05/08 RNR, in cui era stata poi emessa la seconda ordinanza (per il capo 74), sarebbe stata precedente a quella del procedimento 50803/06; dagli atti sarebbe emerso che tutta la vicenda del tentativo di importazione dall'Olanda con il camion su cui era stato montato un impianto gps era nota perché si dava già conto della cessione del mezzo dal CUGINI al DI in pagamento di un debito pregresso;
- la procura di Reggio Calabria già nel gennaio 2006 sarebbe stata in possesso di tutti gli elementi poi attivati con la seconda ordinanza cautelare del 28.12.2008 (per fatto temporalmente coincidente con quelli considerati dalla prima misura), essendo stati raccolti in procedimento iscritto anche a carico dell'odierno ricorrente dal 2005;
- nella specie si verserebbe sia nell'ipotesi della connessione qualificata che in quella della autonoma perdita di efficacia ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 408/2005.
2. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
Il Riesame romano ha operato la propria valutazione sostanzialmente sull'istanza di proroga di intercettazione telefonica di utenza in uso all'MI del 16.11.2005, argomentando che i riferimenti all'Olanda in essa contenuti - ed in particolare relativi all'autocarro in uso all'MI - non indicassero all'epoca la sussistenza di elementi per sostenere l'attualità di un tentativo di importazione di stupefacente da quel Paese: in particolare, secondo i Giudici della cautela collegiale, dal provvedimento si evinceva che la destinazione del mezzo in Olanda fosse elemento allo stato ininfluente, rilevando soprattutto il verosimile utilizzo che gli indagati facevano del mezzo in sè, alla luce della pregressa attività di indagine, ed in ogni caso mancando in quel momento un quadro indiziario completo e grave di tutti i fatti relativi all'importazione dall'Olanda. Tant'è che per giungere alla formulazione del dettagliato capo di imputazione, per cui era stata emessa la seconda misura (che riguarda solo il capo 74 ed il reato di cui agli artt. 56 e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80), erano state necessarie
"successive operazioni di indagine", come le intercettazioni delle utenze VI e DI anche ulteriori rispetto a quelle già disponibili. In altri termini, dell'importazione anche dall'Olanda di stupefacenti all'interno del procedimento 50803/06 RNR vi sarebbero stati al più vaghi sospetti, non gravi indizi, comunque versandosi in una situazione inidonea a fondare l'emissione di una misura cautelare, anche perché la mera ripetuta messa a disposizione del mezzo non poteva per sè ricollegare l'MI a tutte le operazioni attuate dall'organizzazione nel periodo, come indirettamente confermato dal fatto che l'episodio non era menzionato dalla pur corposa ordinanza del GIP di Roma in data 26.12.2006 (a questa autorità giudiziaria erano stati nel frattempo inviati gli atti per competenza).
Orbene, ciò che solo rileva per l'esatta applicazione della regola posta dall'art. 279 c.p.p., comma 3 è che dagli atti sia desumibile una situazione probatoria idonea a giustificare l'adozione della misura cautelare, mentre è indifferente che sul punto non vi sia stato un apprezzamento (atteso che in definitiva la ragione dell'istituto può ricondursi proprio all'omesso apprezzamento tempestivo di un determinato compendio probatorio). Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame lo ha escluso, ma con un'argomentazione che non da però conto alcuno di elementi fattuali che erano pur stati tempestivamente introdotti dall'appellante (risultando allegati ai motivi di appello ed espressamente richiamati e commentati nel corpo dell'atto di impugnazione, pag. 3 - 5) e che, per l'indubbia intrinseca pertinenza al tema del decidere, non potevano rimanere privi di attenzione argomentativa. In particolare, l'informativa GdF 24.11.2005 (fg. 86 atti) tratta di "ennesimo ritardo nella consegna dello stupefacente presente in Olanda" e delle ragioni della vendita dell'autocarro; tale specifico passaggio viene espressamente richiamato nella richiesta di proroga delle intercettazioni del 5.12.2005 (fg. 92); ed all'importazione dall'Olanda fanno riferimento DI e il già identificato LI nelle conversazioni riportate dalla nota della GdF 27.1.2006.
Si tratta di abbinamenti specifici dell'indicazione geografica (l'Olanda) al contenuto dell'attività illecita (l'importazione di stupefacenti) ed ai medesimi soggetti protagonisti (MI, DI, CUGINI, VI MARTINEZ), che attestano il vizio motivazionale del Riesame sia sul punto del rilievo solo "incidentale" e dell'"assenza di commento" da parte del pubblico ministero dell'originario riferimento all'Olanda, sia in ordine all'oggettiva desumibilità o meno dagli atti di pregressi gravi indizi: è infatti evidente che la valutazione di merito, che compete al Riesame, vada fatta su tutto il materiale pertinente disponibile e non solamente su un determinato provvedimento, altrimenti realizzandosi il vizio di motivazione omessa o apparente. Vero pertanto che altro sono i meri indizi, ed altro i gravi indizi sufficienti per l'adozione della misura, il complessivo contesto impone una rivisitazione motivazionale, che si confronti anche con gli elementi tempestivamente dedotti e comprovati dalla difesa, e dia eventualmente specifico conto degli elementi probatori successivi e della loro ritenuta decisività rispetto al quadro iniziale. Consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2009