Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2009, n. 49326
CASS
Sentenza 21 dicembre 2009

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In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di "desumibilità dagli atti" va intesa unicamente con riferimento alla sussistenza di una situazione indiziaria idonea a giustificare l'adozione della misura cautelare, risultando indifferente la circostanza che sul punto non vi sia stato un apprezzamento, poiché la "ratio" dell'istituto è riconducibile proprio all'eventualità di un omesso apprezzamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2009, n. 49326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49326
    Data del deposito : 21 dicembre 2009

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