Sentenza 28 luglio 2003
Massime • 1
Il cumulo tra pensione di anzianità o vecchiaia e reddito di lavoro (dipendente o autonomo) , previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 10, comma ottavo, del D.Lgs. n. 503 del 1992 ( come modificato dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993) - che consente il mantenimento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 citato, del precedente regime più favorevole - è subordinato all'unica condizione di aver completato, entro il 31.12.1994, la contribuzione minima per la liquidazione della pensione, senza che assumano rilievo altre circostanze, quali il fatto che il soggetto goda del trattamento previdenziale di anzianità in virtù del beneficio dell'aumento figurativo della anzianità contributiva concesso dalla legge sul prepensionamento, in quanto l'art. 11, comma dieci, della suddetta legge n. 537 del 1993 non pone alcuna distinzione tra contributi effettivamente versati e contributi virtuali o figurativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11605 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO CO A. - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA ER, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE CABIBBO, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 142/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 12/07/00 - R.G.N. 284/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 12 luglio 2000, ha respinto l'appello proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avverso l'impugnata sentenza del Tribunale che, accogliendo la domanda di CO TO, titolare di trattamento di prepensionamento con decorrenza dal 1^ gennaio 1995, aveva dichiarato il diritto di quest'ultimo alla cumulabilità intera del trattamento di pensione con i redditi di lavoro autonomo percepiti nei mesi di marzo, maggio e ottobre del 1996 e di giugno e luglio del 1997, dichiarando illegittimo il relativo addebito operato dall'Istituto, sull'assunto della cumulabilità solo al cinquanta per cento delle due fonti di reddito.
Il giudice d'appello ha disatteso la tesi dell'INPS, secondo cui la norma derogatoria al divieto di cumulo della pensione con redditi di lavoro autonomo (art.10 comma ottavo del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 nella modifica di cui all'art. 11 comma decimo della legge 24 dicembre 1993 n. 537) non sarebbe applicabile al caso di prepensionamento non essendo questo compreso tra le ipotesi di pensioni ivi espressamente indicate, ed ha ritenuto che il prepensionamento non è qualcosa di ontologicamente diverso dalle pensioni di vecchiaia o di anzianità, risolvendosi nella anticipazione del relativo diritto rispetto al momento della corresponsione della pensione "normale" (di vecchiaia o di anzianità) in dipendenza della riduzione dei rispettivi requisiti (età, anzianità assicurativa o contributiva). Con riguardo alla fattispecie, la Corte d'appello ha accertato che il TO aveva conseguito il diritto alla pensione in virtù del beneficio dell'aumento figurativo della anzianità contributiva riconosciuto dalla legge in conseguenza del prepensionamento e che pertanto aveva maturato al 31 dicembre 1991 il requisito necessario per il godimento della pensione di anzianità.
L'INPS chiede la cassazione di tale sentenza, con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo.
L'intimato ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorrente Istituto denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 come modificato dall'art. 11 comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537. Deduce che le norme in tema di prepensionamento sono configurate come norme di carattere eccezionali insuscettibili di applicazione analogica;
ed afferma, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1, 6 ed 8 del menzionato art. 10, che i trattamenti di prepensionamento riconosciuti con decorrenza dal 1^ gennaio 1995, siccome non espressamente menzionati in dette disposizioni, sono soggetti, per quanto riguarda il cumulo con i redditi da lavoro, alle disposizioni di carattere generale, e pertanto non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del cinquanta per cento della quota eccedente il trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2.- Il motivo non è fondato.
La legge 24 dicembre 1993 n. 537 ("interventi correttivi di finanza pubblica") ha sostituito (nel decimo comma del suo art. 11) il comma ottavo dell'art. 10 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 503 (articolo contenente la "disciplina del cumulo tra pensioni e redditi") con la seguente disposizione: "Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previdente normativa, se più favorevole".
Tale norma introduce, dunque, una deroga alla disciplina generale posta dal medesimo art. 10 (del D.L.vo n.503 del 1992), il quale nel primo comma stabilisce che "a decorrere dall'1^ gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (...) eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi"; e prende poi in specifica considerazione, nel successivo sesto comma, "le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive" precisando che dette pensioni "non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente, nella loro interezza, e con quelli da lavoro autonomo nella misura per essi prevista dal comma 1". La summenzionata deroga, riferita dunque ai lavoratori indicati con riferimento alla data del 31 dicembre 1994, consiste nell'applicare ad essi, in luogo della disposizione ora riportata, la precedente e più favorevole disciplina concernente il cumulo tra pensioni e retribuzioni: disciplina individuabile nella normativa di cui all'art. 20 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, come sostituito dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la quale - per quanto rileva ai fini della presente decisione - non pone alcuna preclusione o limite al cumulo tra pensione e reddito da lavoro autonomo, non contemplando cioè tale ipotesi ma occupandosi solo del cumulo tra pensioni e retribuzioni "percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi" (cfr. in argomento, pur se in fattispecie differenti dalla presente, Cass. 13 agosto 1993 n. 7563, 11 giugno 1999 n. 5778, 22 ottobre 2000 n. 14923, 26 novembre 2002 n. 16705). 3.- Ciò premesso, e rilevato che il giudice del merito ha accertato che nella specie il diritto al pensionamento era stato acquisito dal lavoratore in virtù del beneficio dell'aumento figurativo della anzianità contributiva concesso dalla legge sul prepensionamento, e che sia pure in virtù di tale beneficio il TO aveva maturato, al 31 dicembre 1994, il requisito necessario per il godimento della pensione di anzianità, non può essere condivisa la tesi (che sembra anche in ricorso sostenuta dall'Istituto) secondo cui la deroga al divieto di cumulo non sarebbe applicabile all'attuale resistente, così come in via generale non sarebbe applicabile ai fruitori di pensionamento anticipato, per il fatto che la norma contenente la deroga non fa espressa menzione dell'ipotesi del prepensionamento.
Va invero osservato che la norma sulla deroga (citato art. 11, comma 10 della legge n. 537/1993, sostitutivo dell'art. 10, comma 8, del D.L.vo n. 503/1992), nel riferirsi ai lavoratori che hanno raggiunto i "requisiti contributivi minimi", non pone alcuna distinzione tra contributi effettivamente versati e contributi virtuali o figurativi.
Mentre va pure considerato che il trattamento di prepensionamento, configurabile in astratto in relazione sia alla pensione di vecchiaia che a quella di anzianità (cfr. Cass. 1^ marzo 1993 n. 2512), in quest'ultima ipotesi - ricorrente nella specie - è concettualmente equiparabile e identificabile con la stessa pensione di anzianità, distinguendosi da questa (indipendentemente da differenziate regolamentazioni non invocate e che non risultano incidere sulla disciplina della fattispecie qui in esame) essenzialmente ed unicamente in ragione della anticipata maturazione del relativo diritto (avente dunque ad oggetto la medesima pensione) quale conseguenza della attribuita validità, a tal fine, di una minore anzianità assicurativa o contributiva.
Del resto una limitazione, della previsione di cui alla citata norma di deroga, alla sola ipotesi di requisiti contributivi effettivi - senza quindi alcun riferimento all'ipotesi di contributi virtuali concessi dalla normativa sul prepensionamento - potrebbe essere imputata alla volontà legislativa soltanto in presenza di una esplicita ed inequivoca formulazione della norma in tal senso, invece nella specie mancante.
4.- Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato (cfr. in analoga fattispecie Cass. 8 novembre 2002 n. 15741). Non va emessa pronuncia sulle spese essendo mancata attività difensiva della parte intimata, limitatasi al deposito di procura, senza partecipazione all'udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2003