Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11605
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Sentenza 28 luglio 2003

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Il cumulo tra pensione di anzianità o vecchiaia e reddito di lavoro (dipendente o autonomo) , previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 10, comma ottavo, del D.Lgs. n. 503 del 1992 ( come modificato dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993) - che consente il mantenimento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 citato, del precedente regime più favorevole - è subordinato all'unica condizione di aver completato, entro il 31.12.1994, la contribuzione minima per la liquidazione della pensione, senza che assumano rilievo altre circostanze, quali il fatto che il soggetto goda del trattamento previdenziale di anzianità in virtù del beneficio dell'aumento figurativo della anzianità contributiva concesso dalla legge sul prepensionamento, in quanto l'art. 11, comma dieci, della suddetta legge n. 537 del 1993 non pone alcuna distinzione tra contributi effettivamente versati e contributi virtuali o figurativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11605
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11605
    Data del deposito : 28 luglio 2003

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