Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5778
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Sentenza 11 giugno 1999

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Con riguardo alla disciplina posta dall'art. 1, comma settimo, D.Lgs. n.503 del 1992, che prevede che il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro, tale presupposto condizionante l'attivazione del trattamento previdenziale di vecchiaia prescinde dalla gestione tenuta ad erogare la prestazione; conseguentemente, ove un lavoratore abbia due distinte posizioni contributive, ciascuna idonea ai fini dell'attribuzione della rispettiva pensione di vecchiaia, il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia richiede la cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro e non già del solo rapporto di lavoro in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la pensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5778
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5778
    Data del deposito : 11 giugno 1999

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