Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
Con riguardo alla disciplina posta dall'art. 1, comma settimo, D.Lgs. n.503 del 1992, che prevede che il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro, tale presupposto condizionante l'attivazione del trattamento previdenziale di vecchiaia prescinde dalla gestione tenuta ad erogare la prestazione; conseguentemente, ove un lavoratore abbia due distinte posizioni contributive, ciascuna idonea ai fini dell'attribuzione della rispettiva pensione di vecchiaia, il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia richiede la cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro e non già del solo rapporto di lavoro in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la pensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5778 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Guglielmo Sciarelli - Presidente
" Donato Figurelli - Consigliere
" NI Mazzarella "
" Pasquale Picone rel. "
" Paolo Stile "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Carlo De Angelis, Gianfranco Barbaria e Gabriella Pescosolido, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
OS NI, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n. 5, presso l'avv. Enrico Romanelli, che, unitamente all'avv. Giuseppe Di Prima, lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pordenone n^ 112 in data 15 ottobre 1996 (R.G. 2378/95).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.3.1999 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Enrico Romanelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Pordenone ha respinto l'appello dell'Inps e confermato la sentenza del Pretore della stessa sede, di accoglimento della domanda proposta da NI TT per il pagamento, a carico dell'Istituto, della pensione di vecchiaia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
La tesi dell'appellante secondo cui, per conseguire la pensione di vecchiaia, è necessario, nel nuovo quadro normativo determinato dall'art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992, la cessazione dell'attività lavorativa, non è stata condivisa dal Tribunale. Accertato in fatto che il TT rivendicava il diritto alla pensione di vecchiaia in relazione alla contribuzione versata all'Inps per il rapporto di lavoro intercorso con l'Enpas dal 26 ottobre 1955 al 30 dicembre 1980, il Tribunale ha ritenuto il diritto alla pensione di vecchiaia non impedito dal fatto che fosse ancora in atto, al compimento dell'età pensionabile, il rapporto di lavoro successivamente costituito alle dipendenze della Regione Friuli, perché l'unicità del trattamento pensionistico è condizionato dall'esercizio della facoltà di ricongiunzione dei contributi e il requisito della cessazione dell'attività lavorativa deve essere riferito soltanto a quel rapporto dal quale è derivato il diritto alla pensione, stante la non incompatibilità della pensione di vecchiaia con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente, a differenza della pensione di anzianità.
Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps per un motivo;
resiste con controricorso NI TT.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso - con il quale denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge n.421/1992, degli art. 1, comma 7, e 10, comma 1, del d.lgs. n.503/1992, dell'art. 6 l. 155/1981, in relazione all'art. 360, n. 3 e
5, c.p.c. - l'Istituto deduce che le norme hanno subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro proprio per unificare il regime giuridico delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, richiedendo, quindi, la sussistenza di tale ulteriore requisito per entrambe le prestazioni, mentre su di un piano completamente diverso si colloca la disciplina dei cumuli, differenziata a seconda del tipo di pensione.
La Corte giudica il ricorso fondato.
È certamente esatta la premessa da cui parte la sentenza impugnata, secondo la quale la ricongiunzione mediante trasferimento dei contributi - a parte l'ipotesi di trasferimento automatico all'Inps dei contributi da parte di fondi sostitutivi o esclusivi che non diano luogo a diritto a pensione al momento della cessazione del rapporto di lavoro: l. n. 322 del 1958, come integrata dall'art. 52 della l. n. 153 del 1969 - è subordinata alla domanda dell'interessato. Ne discende che, malgrado l'esigenza da più parti prospettata, ed espressa anche a livello di unione europea, di una pensione previdenziale unica, è perfettamente ammissibile - ancorché nella pratica non siano frequenti i casi del lavoratore che riesca a conseguire due diverse pensioni di vecchiaia o di anzianità - che una pensione di vecchiaia (o di anzianità) conseguita in una determinata gestione - quella generale obbligatoria oppure una gestione sostitutiva o esclusiva - venga a cumularsi con una pensione conseguita in altro regime.
Il problema specifico del quale la controversia richiede la soluzione consiste, quindi, soltanto nel significato da attribuire al disposto dell'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992, che recita: Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
È necessario prendere le mosse da alcune considerazioni di carattere generale.
La tutela pensionistica è determinata da eventi che fanno venire meno, anche solo presuntivamente, la capacità lavorativa, come nel caso della vecchiaia, cui si aggiunge l'anzianità, o dell'inabilità.
Nel regime precedente l'avvio del processo si riforma che ha mutato il quadro normativo di riferimento, il compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia rappresentava un evento considerato senz'altro indice della perdita della capacità lavorativa, con l'effetto del conseguimento del diritto automaticamente, al verificarsi dell'evento protetto (fatta eccezione per il caso di esercizio dell'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro e di quello assicurativo ai fini del conseguimento di una maggiore anzianità contributiva), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato aveva compiuto l'età pensionabile, ovvero, nell'ipotesi in cui a tale data non risultassero soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti venivano raggiunti, salva una diversa decorrenza richiesta espressamente dall'interessato (art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155). Le norme, quindi, non richiedevano il requisito della cessazione del rapporto di lavoro, ancorché fosse in atto lo stesso rapporto determinante la contribuzione alla gestione tenuta ad erogare la pensione, nel presupposto che il compimento dell'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia costituisse un evento tale da cagionare, in linea di massima, l'uscita del lavoratore dal mercato del lavoro (ed infatti da questo momento, nei confronti dei lavoratori ultrasessantenni, le norme limitative dei licenziamenti abilitano il datore di lavoro a recedere liberamente dal rapporto:
art. 4, comma secondo, della legge 11 maggio 1990, n. 108 - Disciplina dei licenziamenti individuali).
Profondamente diverso si presentava il regime della pensione di anzianità, che prescindeva completamente, nella sua struttura originaria, dall'età anagrafica. Essa presupponeva, perciò, non tanto lo stato di bisogno, collegato con l'incapacità lavorativa che si presume derivi dal raggiungimento dell'età anagrafica, quanto, con funzione premiale, lo svolgimento per lungo periodo di tempo dell'attività lavorativa. Per questa ragione, il diritto alla pensione di anzianità era subordinato all'iniziativa dell'interessato e alla sussistenza, alla data della presentazione della domanda amministrativa, del requisito della cessazione dell'attività lavorativa (art. 22, comma 5, della legge 30 aprile 1969). Solo i recenti interventi di riforma del settore, finalizzati nella sostanza ad eliminare le peculiarità dell'istituto fino all'unificazione, nel regime definitivo, dei due tipi di pensione, hanno introdotto, accanto ad una pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva, un tipo di pensione di anzianità per il quale rileva sia il requisito contributivo che quello dell'età anagrafica (art. 1, commi 25 e 28 l. 335/1995). Orbene, in relazione alla pensione di anzianità, nessun ha mai dubitato che per cessazione del rapporto di lavoro dovesse intendersi il verificarsi dello stato di bisogno determinato dalla situazione di non occupazione, a prescindere dalla gestione tenuta ad erogare la pensione.
Ma quel che più conta è il rilievo che il conseguimento della pensione di anzianità non ha mai comportato (nè attualmente comporta) una preclusione allo svolgimento di una successiva attività lavorativa, (subordinata o autonoma), poiché le incompatibilità, o divieti di cumulo, non riguardano il diritto alla pensione, come erroneamente sembra argomentare il Tribunale, ma soltanto l'erogazione della prestazione.
In effetti rispetto alla pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità presenta un regime molto più rigoroso appunto in ordine al divieto di cumulo.
In particolare, la pensione di anzianità è incompatibile - per i lavoratori pensionati o che maturano i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 1994 - con il reddito di lavoro dipendente (art. 10, commi 6 e 6-bis d.lgs. 503/92, come modificato dall'art. 11, comma 9, l. 537/93), ma lo svolgimento da parte del pensionato di anzianità del lavoro subordinato, nonostante la preclusione, non comporta un'interruzione della pensione, che continua a decorrere con applicazione della perequazione automatica e di ogni eventuale miglioramento;
ne viene soltanto sospeso il pagamento per tutta la durata del rapporto di lavoro subordinato, alla cessazione del quale riprende il trattamento pensionistico, senza che ne occorra la riliquidazione.
Peraltro, al momento in cui il titolare di una pensione di anzianità compia l'età pensionabile, si trasforma il titolo della stessa pensione, che diviene di vecchiaia, con conseguente applicazione del regime dei cumuli relativo a tale tipo di pensione: cfr. art. 22, comma sesto, l. 153/1969; art. 10, comma 7, d.lgs. 503/92). Le norme considerano, perciò, la pensione di anzianità un specie di pensione di vecchiaia anticipata, cosicché l'evento del compimento dell'età pensionabile assorbe quello consistente nella maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità (cfr. anche l'art. 1, comma 19, della legge a 335 del 1995).
Quindi il differente regime dei cumuli dettato per la pensione di vecchiaia e per quella di anzianità non è argomento che può in qualche modo influenzare il significato della norma oggetto di interpretazione.
È decisivo, invece, il rilievo che il legislatore delegante abbia imposto, quale preciso criterio di delega, di innovare il precedente sistema normativo nel senso di subordinare alla cessazione del rapporto di lavoro il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Il legislatore delegato, pertanto, adoperando le stesse espressioni già presenti nelle disposizioni concernenti la pensione di anzianità, ha chiaramente palesato l'intento - conforme al criterio di delega - di volerne unificare, sotto questo aspetto, i regimi, abbandonando la prospettiva della presunzione dello stato di bisogno semplicemente collegato al compimento dell'età.
Il significato così attribuito alla norma è non soltanto conforme alle espressioni adoperate (che non consentono, come invece ritiene la sentenza impugnata, di introdurre una distinzione collegata alla diversità delle gestioni nelle quali la pensione è maturata), ma altresì agli obiettivi complessivi dell'intervento riformatore, intese, da una parte, a diminuire gli oneri per la finanza pubblica incidenti in virtù dei pensionamenti comunque "anticipati" e, dall'altra, ad assimilare progressivamente le pensioni di anzianità e quelle di vecchiaia.
Il sistema, è da ricordare in conclusione, è rimasto definitivamente confermato nel regime definitivo, con riguardo ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, per i quali le diverse pensioni (di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità) sono sostituite dall'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia", subordinata alla "previa risoluzione dei rapporto di lavoro" (art. 1, commi 19 e 20, l. n. 335/1995). La sentenza impugnata va, quindi, cassata per avere, in violazione di legge, riconosciuto il diritto di NI TT al conseguimento della pensione di vecchiaia dalla domanda amministrativa, sebbene a tale data prestasse attività di lavoro subordinato alle dipendenze della Regione Friuli, anziché affermare l'insorgenza del diritto soltanto nella sussistenza del requisito della cessazione del rapporto di lavoro.
L'accoglimento del ricorso per violazione di norme di diritto consente la decisione della causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, comma primo, c.p.c.). La Corte, quindi, pronunzia il rigetto della domanda proposta dal TT con i contenuti sopra specificati.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2^, del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992 n. 438), non è consentita la condanna dell'assicurato soccombente, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria, alle spese dei giudizi di merito e di quello di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito la causa, rigetta la domanda proposta da NI TT;
dichiara che il TT non è tenuto al rimborso delle spese dei giudizi di merito e del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999