Sentenza 5 ottobre 1999
Massime • 1
In materia di convalida dell'arresto in flagranza, nel caso in cui il pubblico ministero abbia rimesso in libertà l'arrestato, legittimamente il g.i.p. non convalida l'arresto, qualora il verbale di arresto non gli sia stato trasmesso, ex art. 122 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, pur dopo la scadenza del termine di quarantotto ore previsto dall'art. 390, comma 1, cod. proc. pen., ma prima dell'udienza di convalida ovvero non sia stato prodotto nemmeno all'udienza, atteso che il giudizio di convalida deve seguire anche nell'ipotesi in cui il p.m. abbia rimesso in libertà l'arrestato e che la ritualità delle circostanze nelle quali si è verificata la restrizione della libertà è desumibile essenzialmente dal verbale di arresto, che contiene, ai sensi dell'art. 386, comma 3, seconda parte, cod. proc. pen., l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato e che deve pertanto essere in ogni caso trasmesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/10/1999, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Viola Presidente del 5.10.1999
1. Dott. Mauro Domenico Lo Sapio Consigliere SENTENZA
2. " Renato Olivieri " N.2918
3. " Mariano Battisti " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Marzano " N.41866/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Belluno avverso le ordinanze del 20 ottobre 1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Mariano Battisti lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il 6 ottobre 1998, alle ore 20,00, ufficiali di polizia giudiziaria del Comando Provinciale Carabinieri Belluno e della Questura di Belluno traevano in arresto AB BE e ID SI perché colti nella flagranza del reato di cui all'articolo 73 d.p.r. 309/1999. Il verbale di arresto veniva trasmesso alle ore 11 del giorno successivo - 7 ottobre - al pubblico ministero, il quale alle ore 16,31 dell'8 ottobre chiedeva la convalida dell'arresto. Il g.i.p., con ordinanze del 9 ottobre 1998, premesso che i due arrestati erano stati rimessi in libertà a seguito di provvedimento del pubblico ministero emesso l'8 ottobre alle ore 15,46 e trasmesso con fax alle ore 16,33, non convalidava l'arresto ritenendolo inefficace ai sensi dell'articolo 390, comma 3, c.p.p. non gli era stato trasmesso;
nel termine di quarantotto ore, il verbale di arresto.
2 - Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Belluno ricorre per cassazione denunciando "errata applicazione dell'articolo 390, comma 1, c.p.p.".
Deduce che, "se è vero che dal combinato disposto degli articoli 390, comma 1, 391, comma 3, c.p.p. e 122 disp. att. c.p.p., emerge come situazione normale che il p.m. depositi, insieme alla richiesta di convalida, gli atti di indagine o copia degli stessi, nondimeno non viene stabilito quali siano gli atti minimi che il p.m. deve depositare per consentire al g.i.p. la fissazione della udienza di convalida e che, in ogni caso, ciò non implica che, alla mancanza di tali atti, debba conseguire la sanzione dell'inefficacia dell'arresto, una volta che la richiesta di convalida giunga nei termini".
Aggiunge che, nella specie, essendo stati gli arrestati liberati, il p.m. "non era soggetto alla trasmissione della richiesta di convalida e del verbale di arresto entro i termini previsti dall'articolo 390, comma 1, c.p.p.". MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il problema se il p.m. entro le quarantotto ore dall'arresto o dal fermo debba necessariamente - cioè a pena di inefficacia dell'arresto - trasmettere al giudice, oltre che la richiesta di convalida, anche gli atti elencati nell'articolo 122 delle disp. att. - "il verbale di arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l'arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia" - o se, entro quel termine, il p.m. possa limitarsi a richiedere la convalida riservandosi di trasmettere gli altri atti successivamente, anche dopo la scadenza del termine, o di produrli all'udienza, deve essere risolto nel senso che il p.m., entro le quarantotto ore dall'arresto, deve richiedere la convalida trasmettendo anche gli atti indicati nell'articolo 122 disp. att.. I - Questa norma è inequivoca nella sua formulazione, stabilendo che "con la richiesta di convalida prevista dall'articolo 390 del codice - il che significa: insieme con la richiesta di convalida - il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l'arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia". II - Questa interpretazione, poi, è indubbiamente avallata dalle disposizioni dell'articolo 386, comma 3, c.p.p., le quali prevedono che "gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo e entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore". È stato osservato in dottrina sul punto che, "secondo il testo originario del comma 3 dell'articolo 386, la messa a disposizione avveniva mediante la trasmissione del relativo verbale" e che "la ratio sottesa all'innovazione apportata con la novella di cui al d.ls. n. 12 1991 - che prevede, appunto, egualmente la trasmissione del verbale al pubblico ministero entro le ventiquattro ore, ma attribuisce a tale organo la facoltà di autorizzare una dilazione maggiore - è, secondo quanto si legge nella relazione che accompagna lo schema governativo di d.ls, quella di permettere alla polizia giudiziaria di disporre, se autorizzata dal pubblico ministero, di maggior tempo per predisporre il verbale di arresto o di fermo e la ulteriore documentazione relativa all'attività compiuta, fermo restando che la 'dilazione non puo' superare le quarantotto ore dall'arresto o dal fermo proprio perché l'articolo 390, comma 1, vuole che il pubblico ministero richieda la convalida entro quarantotto ore dall'arresto e proprio perché l'articolo 122 disp. att. esige che, insieme con la richiesta, siano trasmessi al giudice una serie di atti tra i quali, il verbale di arrestò, pena la inefficacia dell'arresto, come stabilisce il comma 3 dell'articolo 390".
III - Del resto, che il legislatore pretenda che, con la richiesta di convalida, sia trasmesso anche il verbale di arresto, è del tutto ovvio, visto che, a sensi dell'articolo 386, comma 3, seconda parte, C.P.P., il verbale di arresto contiene, oltre che l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del, luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato, il che vuol dire che sia il pubblico ministero, sia il giudice desumeranno la ritualità delle circostanze nelle quali la restrizione della libertà si è verificata essenzialmente dal verbale di arresto.
2 - È noto, però, che la giurisprudenza prevalente di questa suprema corte, dopo avere affermato che il giudizio di convalida del fermo o dell'arresto deve seguire anche nel caso in cui il p.m. abbia rimesso in libertà il fermato o l'arrestato per una qualsiasi delle ragioni previste dalla legge, non essendo egli esonerato dall'obbligo di sottoporre al controllo giurisdizionale il suo operato e quello della polizia giudiziaria che da lui dipende, ha precisato che, tuttavia, in tal caso e in particolare nell'ipotesi di cui all'articolo 121 disp. att., l'esigenza che il giudizio di convalida sia richiesto entro il termine di cui all'articolo 390, comma 1, c.p.p. e celebrato entro il termine di cui al successivo comma dello stesso articolo viene meno.
E ciò sia per una ragione logico-sistematica - il cittadino non sopporta privazione di libertà e l'esigenza di celerità non sussiste sia per una ragione testuale, dato che il richiamato comma 1 dell'articolo 390 stabilisce che la richiesta dell'udienza di convalida va avanzata nel termine di quarantotto ore dall'arresto o dal fermo, qualora il p.m. non debba ordinare l'immediata liberazione dell'arresto o del fermato (Cass. 28 ottobre 1994, Rovai;
11 luglio 1990, Favano).
3 - Ma, se tutto ciò è esatto, non per questo il provvedimento impugnato, emesso dopo che i due arrestati erano stati restituiti alla libertà, è illegittimo e ciò per la decisiva ragione che nel ricorso non v'è una sola parola dalla quale possa dedursi che il verbale di arresto sia stato trasmesso al giudice della convalida pur dopo la scadenza del termine di quarantotto ore, ma prima della udienza o che sia stato prodotto in tale udienza.
È lo stesso ricorrente, invero, che, per un verso, ammette che "il g.i.p. in sede, non ricevendo all'apertura mattutina degli uffici giudiziari il fascicolo di questo p.m., per un banale disguido della segreteria penale, fissava l'udienza di convalida senza aver preso visione degli atti" e che, per altro verso, non aggiunge che quel verbale di arresto era stato successivamente prodotto, che il giudice successivamente aveva preso visione degli atti, non aggiunge, cioè, ciò che era appena logico venisse aggiunto, venisse precisato, specialmente dopo il rilievo che, una volta disposta la liberazione, il p.m. può richiedere la convalida e trasmettere gli atti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 390, comma 1, c.p.p.. 3 - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La corte di cassazione rigetta
il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2000