Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2002, n. 8417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8417 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
8066956 084 1 7/0 2 E 6 A 8 N C 9 I 1 O I L / Z B 4 ITALIA / A B 6 U R 2 T P . S E R I IN MEL L POPOLO ITALIA G E . N R L PREMA DI CASSAZIONE E A D A B I T D S A I 1 E N SEZIONE QUINTA CIVILE E 3 T R S 1 E N I . E T A S N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A E M Presidente R.G.N. 22541/1999 Dott. Bruno SACCUCCI Consigliere Dott. Enrico PAPA 23308 Cron. Consigliere Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. RUGGIERO Dott. Francesco Ud. 06/03/2002 Rel. Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto: SENTENGAMPIONE CIVILE Tributi Registro INVIM Accertamento N. 66956 Motivazione sul ricorso proposto da: Indicazione elementi OR SE e DE VITO, elettivamente astrattamente giustificativi Sufficienza domiciliati in Roma, CesareV.le Giulio 71 presso lo Motivi del ricorso non specifici in Studio dell'Avv. VI Nanna che li rappresenta e relazione al decisum ed alla difende, giusta procura speciale a margine del ricorso, ratio Conseguenze. 1 ricorrenti -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro سلمان pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
controricorrente 1 8 7 1 1 avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari Sez. n.1, n.173/98 del 19-11-98, depositata il 3-12-1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6-03-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito l'Avv. Misciagna per delega dell'Avv. VI Nanna, per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Umberto Apice che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto in Notaio Pizzuto registrato il 27-05-1994, RA VI vendeva a OR PP un appezzamento di terreno sito in Rutigliano, dichiarando un valore finale, sia ai fini dell'imposta di Registro che INVIM, di L.100.000.000. сви L'Ufficio Registro di Bari, con avviso n. 941V0058117 del 15-02-1996, rettificava il valore dichiarato, elevandolo a L.552.275.000. Entrambi i contraenti impugnavano l'accertamento e l'adita Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con decisione n.173/1998, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento delle domande con gli stessi proposte, riduceva il valore del bene a L.263.580.000. 2 I contribuenti appellavano tale sentenza, riproponendo l'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e ribadendo la congruità del valore dichiarato, e la Commissione Tributaria Regionale di Bari con il provvedimento in epigrafe indicato, rideterminava il valore finale in L.210.000.000. Con ricorso notificato il 22-11-1999, OR PP e RA VI hanno chiesto la cassazione della decisione di appello, con due mezzi. Con controricorso notificato il 3-01-2000, 1'Amministrazione delle Finanze ha chiesto che inammissibile erl'impugnazione venga dichiarata comunque, rigettata per infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo mezzo che viene trattato per primo, avuto riguardo agli effetti pregiudiziali ed assorbenti in ipotesi connessi al relativo accoglimento, i ripropongono l'eccezionericorrenti di nullità dell'avviso di accertamento per omessa motivazione, deducendo che l'Ufficio si sarebbe sottratto all'obbligo di indicare gli elementi utilizzati nel determinare il maggiore valore dell'immobile così conculcando, peraltro, il loro diritto di difesa. Trattasi di censura infondata e della quale, peraltro, si colgono profili di inammissibilità in relazione al 3 fatto che i motivi di impugnazione devono investire il decisum e non già singoli atti relativi al rapporto dedotto in giudizio. Osserva, infatti, il Collegio, che il requisito motivazionale dell'accertamento esige, giusto pacifico indirizzo (Cass. n. 658 del 21-01-2000; n.260 del 12-01- 2000; n.2807 del 21-09-1999) che si condivide e dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, oltre agli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di ragioni adducibili delimitare l'ambito delle successiva fase dall'Ufficio nell'eventuale سلامت contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto, le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. Ove, pertanto, l'accertamento specifichi detti estremi del rapporto sostanziale, lo stesso deve ritenersi correttamente effettuato;
ciò, peraltro, in coerenza con il carattere, allo stesso riconosciuto, di "provocatio ad opponendum" e, quindi, con l'esigenza ch'esso sia sufficiente a consentire che il contribuente abbia contezza della pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali onde poterla efficacemente 4 contrastare (Cass. n.14566/2001; 12468/2001; n.2769/2001; n.1209/2000). Nel caso in esame la presenza degli elementi essenziali della pretesa tributaria è stata verificata con accertamento in fatto, incensurabile in sede di legittimità, dalla Commissione di merito che, per l'appunto, ha ritenuto che "l'avviso contestato, peraltro basato su stima U.T.E. conosciuta e conoscibile dai contribuenti, contenesse l'indicazione delle essenziali ragioni di fatto e di diritto indispensabili per la relativa validità". Peraltro nella vicenda di che trattasi non è stata in سستان discussione la presenza nell'accertamento di tali elementi, essendo la doglianza limitata alla rilevanza ○ meno, agli effetti dell'accertamento rettificativo, dell'errore che avrebbe commesSO 1'Amministrazione nell'indicazione della tipologia dell'area compravenduta e dei relativi indici edificatori e, quindi, nel valutare il bene sulla base di parametri insussistenti e, comunque, non applicabili. Errore, assolutamente, irrilevante ai fini della validità formale dell'accertamento e del giudizio che ci occupa, non determinando alcun pregiudizio per le ragioni difensive dei contribuenti, la cui puntuale impugnazione sul punto, ha, peraltro, consentito, nel 5 corso del processo, nel passaggio dalla discussione sulla validità dell'atto a quella sulla sufficienza delle prove, al giudice di merito, di compiere una autonoma valutazione, riducendo il valore del bene proprio sulla base delle prospettazioni critiche di merito offerte dai contribuenti. Con l'altro mezzo, OR PP e RA VI censurano l'impugnata decisione per erronea e falsa applicazione degli artt.51 E 52 del DPR 26-04-1986 n. 131, in relazione all'art.360 n.3 C.p.c.. La prospettata violazione sarebbe connessa alla decisione non avrebbecircostanza che l'impugnata سائی tenuto conto delle differenze sostanziali esistenti tra il bene in valutazione e quello utilizzato per la comparazione, peraltro, disattendendo il contenuto delle certificazioni versate in atti, rilasciate dal Comune di Rutigliano, alla cui stregua le potenzialità edificatorie del terreno compravenduto dovevano ritenersi minori di quelle indicate nell'accertamento e tali da far ritenere congruo il valore dichiarato. oltre cheTrattasi di doglianza inammissibile infondata. E' a ritenersi inammissibile alla stregua del consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale, tributario, la che richiede, anche nel processo 6 riferibilità dei motivi del ricorso per cassazione alla decisione impugnata e l'individuazione di quei punti della stessa che si intendono motivatamente sottoporre a verifica (Cass. SS.UU.n.9628/93; Sez.I^ n.2147/99). In vero, in presenza di una sentenza di secondo grado, che esplicitava i dati fattuali apprezzati e le argomentazioni poste a base dell'iter decisionale, ricorrenti non potevano limitarsi a riproporre generiche doglianze, ed a prospettare una diversa da quellainterpretazione dei fatti di causa effettuata dal giudice di appello, bensì, avrebbero dovuto esplicitare attenendosi al decisum ed alle rationes decidendi che lo sostenevano, le ragioni logico-giuridiche, che non rendevano condivisibile e ne giustificavano 1'impugnata decisione l'annullamento, individuando quei punti della stessa che si intendevano sottoporre a valutazione contrapponendo alla relativa motivazione, specifiche argomentazioni volte ad incrinarne il fondamento (Cass. n.5924/2000; n.3805/1999). In effetti, la censura non risulta formulata in coerenza a tali principi. I giudici di appello, infatti, hanno dato adeguata contezza dell'iter decisionale seguito, avendo esplicitato che il valore complessivo di L.205.250.000, 7 dagli stessi ritenuto congruo, era stato determinato, tenendo conto della destinazione urbanistica del terreno, quale desunta dallo strumento urbanistico all'epoca vigente, dall'indice di edificazione previsto dalla relativa zonizzazione (2,5) e, dal valore di L.250.000 а mq. ritenuto adeguato dagli stessi contribuenti per il suolo ricadente nella zona B di completamento, nonché della destinazione a viabilità di parte del terreno e dei tempi tecnici necessari per attualizzare l'edificabilità. I ricorrenti, per contro, si dolgono della decisione di appello con affermazioni che richiamando precedenti difese, prospettano un diverso apprezzamento della documentazione in atti, una diversa valutazione dei terreni oggetto dell'originaria comparazione, e 1'applicazione di indici di edificabilità inferiori a quelli risultanti dallo strumento urbanistico vigente. I contribuenti, in buona sostanza, non dicono alla stregua di quali considerazioni logico-giuridiche i giudici di merito avrebbero dovuto applicare indici di edificazione diversi rispetto a quelli risultanti dallo strumento urbanistico in vigore, insistono nel dolersi dell'operato dell'Ufficio per avere comparato beni non aventi analoghe caratteristiche, ignorando che giudici di appello non vi avevano fatto riferimento, 8 avendo determinato il valore del bene in estimazione in L.130.000 a mq tenendo conto che il relativo indice edificatorio era di mq.2,52 e che, gli stessi contribuenti, per altro loro terreno contiguo ricadente in zona B di completamento, con indice di mc. .5, avevano ritenuto congruo un valore di L. 250.000 a mq.; non considerano, infine, che i giudici di merito hanno, con apprezzamento insindacabile, valutato la documentazione in atti, ritenuta rilevante sul piano probatorio, e sulla base delle relative risultanze, che evidenziavano elementi riduttivi del valore, hanno ce i f rideterminato il valore del cespite in L.205.250.000. f O Conclusivamente può dirsi che il motivo è formulato in maniera insufficiente e confusa, e non consente il collegamento delle enunciazioni con lo stesso fatte, con la sentenza impugnata e con le argomentazioni che sostengono la relativa ratio, sicchè alla stregua di richiamati, consolidati e condivisi principi, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, deve ritenersi inammissibile, dovendosi tali carenze assimilare alla mancata enunciazione (Cass. n.2285/98; n. 6539/96; n.10695/95). La doglianza è, comunque, infondata nel merito. Non è configurabile, infatti, il dedotto vizio di legge, tenuto conto che dalle denunciate disposizioni 9 si evince proprio il potere dell'Ufficio, ove ritenga che i beni abbiano un valore diverso da quello dichiarato, di provvedere alla rettifica, sulla base dei criteri specificamente previsti dal comma ° dell'art.51 del DPR n. 131/1986, e di "ogni altro elemento di valutazione". Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorari, ed Euro cento per spese vive, oltre quelle prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alle spese processuali in ragione di Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese, oltre quelle prenotate a debito. Così deciso in Roma il 6 Marzo 2002. Il Presidente ) 5 . Dott Saccucci Bruno N I A ино Ine G I . E - R B F . R P Il Consigliere Relatore . Estensore A L D L T A L A U D E . B D Dott Blasi B I E I A T R S T A N N T I 1 E E S 3 R S 1 I O E A . T N IL CANCELLIERE C1 A M Innocenzo Battista Ogg 13 GIU. 2002 10