Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2001, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
- 03436/0 1 IN NOME DI POL ITÄT ANG LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Negatoria servitutis - (Di passaggio) - Acquisto SEZIONE SECONDA CIVILE Idella servitur pir инесаріїне Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 8382/99Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA 7058 Dott. Antonino ELEFANTE © Consigliere Cron. Rep. 1136 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud. 19/12/00 Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: oiles de de sterse, 2 difeso dellow. Reffect mentore MARTONE RAFFAELE MARTONE SA, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliati in ROMA VIA OVIDIO 20, presso lo studio Richiesta copia studio dell'avvocato DELFINI F, difesi dall'avvocato MARTONE IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti 300 RAFFAELE, giusta delega in atti;
il 100-2001 IL CANCELLIERE ricorrenti - LIRE 1500 CANCELLERIA
contro
MA RI TE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 43, presso 10 studio dell'avvocato 0239633 PATRIZIA VIGLIETTO, difesa dall'avvocato PALMIERI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
0239639 2000 controricorrenti 2112 avversO la sentenza n. 282/98 del Tribunale di ARIANO -1- IRPINO, depositata il 21/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito 1'Avvocato MARTONE RAFFAELE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Nell'aprile 1989, LM IA SA chiese al Pretore di Mirabella Eclano di accertare che MA LI IO non aveva alcuna servitù di passaggio sul fondo sito in Paternopoli di proprietà di essa istante e di ordinargli la cessazione delle molestie in atto. Il convenuto resistette alla domanda, spiegando a sua volta riconvenzionale di avvenuto acquisto per usucapione del contestato diritto di servitù. Disposta e espletata consulenza tecnica d'ufficio, l'adito giudice accolse la domanda principale rigettando la riconvenzionale e la sentenza, appellata dai germani FA e VA MA subentrati in giudizio quali eredi di MA LI IO frattanto deceduto, fu interamente confermata dal Tribunale di Ariano Irpino sulla base delle seguenti argomentazioni. Dalle effettuate produzioni notarili era dato evincere soltanto che con atto di divisione consensuale del relitto Ze asse paterno in notar Ercolino del 21/6/1950, LM IA SA si rese attributaria del fondo di cui reclamava l'assoluta libertà da servitù a favore del predio dei germani appellanti. In detto rogito si faceva riferimento a una servitù di passaggio onde rendere attingibili i predi oggetto dello scioglimento della comunione ereditaria, cui erano estranei quelli degli appellanti. Null'altro era possibile obiettivamente desumere dalle produzioni notarili, e in particolare dall'atto di acquisto del fondo da parte del dante causa della LM, anche perché non consentivano una fedele e completa ricostruzione dei rapporti giuridici afferenti ai beni rustici de quibus. Nessun valore poteva avere la sentenza resa a favore del convenuto originario, attivatosi in sede pretoria per difendere il possesso del passaggio, dibattendosi nella presente sede giudiziale della sussistenza di un titolo di 2 acquisto del vantato diritto reale di godimento. Né parte convenuta in prime cure si premurò di confortare la spiegata riconvenzionale di prescrizione acquisitiva con la audizione dei testi indicati sulle articolate istanze istruttorie. Contro questa sentenza FA e VA MA hanno proposto ricorso per cassazione affidandone l'accoglimento a tre motivi. Resiste la LM con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione dell'art. 949 c.c. e vizi motivatori, addebitando al giudice di seconde cure di avere trascurato l'esame di alcuni atti notarili da cui emerge che la LM non è proprietaria esclusiva della striscia di terreno oggetto della vantata servitù di passaggio in quanto detto viottolo fu costituito ex collatione privatorum a vantaggio dei danti causa sia di essi ricorrenti sia della intimata. Il motivo contiene doglianze sotto vari aspetti palesemente inammissibili. Anzitutto, risulta sollevata dai ricorrenti per la prima volta in questa sede l'eccezione qualificata “di difetto di legittimazione attiva" della LM sul rilievo che essa non sarebbe l'unica proprietaria della strada, in realtà oggetto di una comunione incidentale ex agris collatis, determinata dal conferimento, prospettato in ricorso, di porzioni dei fondi latistanti. In secondo luogo, è oltremodo evidente la contraddittorietà della suddetta tesi rispetto alla linea difensiva tenuta nei precedenti gradi di merito dai ricorrenti;
invero, qualora dagli atti di vendita dei terreni ai danti 3 causa degli odierni contendenti, dalla posizione del sedime rispetto ai fondi delle parti, dalla sua originaria utilizzazione a via di accesso a detti fondi e di comunicazione con la strada pubblica, si dovesse desumere che quella in contestazione era in realtà una strada vicinale creata a servizio dei fondi latistanti con il volontario conferimento di loro porzioni, tale strada, in quanto formata ex collatione privatorum agrorum, sarebbe utilizzabile dai ricorrenti iure proprietatis e non iure servitutis come essi hanno chiesto (vedi Cass. nn. 3536/94, 8534/94). Infine, va ricordato che il vizio di motivazione per omesso esame di documenti decisivi sussiste nel caso di totale obliterazione di elementi di fatto deducibili dai documenti stessi e prospettati dalle parti, che, se presi in esame, avrebbero potuto condurre a una diversa pronuncia e non già quando il giudice abbia dato alle risultanze documentali una lettura difforme da quella pretesa dalle parti. Tale vizio, inoltre, per essere validamente dedotto come motivo di ricorso per cassazione, non può formare oggetto di una semplice denunzia generica, dovendo il ricorrente indicare in modo specifico quali sono gli elementi di fatto pretermessi, affinché sia possibile stabilire se si tratti davvero di punti decisivi, il cui esame, cioè, avrebbe potuto condurre ad una diversa pronuncia (cfr. Cass. nn. 2176/1973, 2180/1974, 6456/1994). In altre parole, il ricorrente ha l'onere di specificare, ai fini della corretta proposizione della censura, i singoli punti dei documenti che assume essere stati trascurati o valutati insufficientemente o illogicamente, essendo siffatta specificazione una condizione necessaria perché il giudice di cassazione possa controllare la sussistenza di quel carattere di virtuale decisività del punto controverso 4 e dell'inadeguatezza della motivazione in rapporto allo stesso. Diversamente, si deve ritenere che la censura propone una semplice revisione, inammissibile in questa sede, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito. Ciò è quanto accaduto nella specie, essendosi i ricorrenti limitati a riportare in ricorso vari brani di alcuni atti notarili senza specificare in quale modo le singole frasi estrapolate dai documenti, considerate singolarmente e nella loro concatenazione, dimostrino che la striscia di terreno in discussione non si apparteneva alla LM o era gravata da servitù (anche questo non è chiaro). Del resto la lettura dei brani predetti, di per sé assai poco perspicui, non conduce a risultati univoci;
tanto meno a far ritenere maggiormente esatta l'interpretazione apoditticamente datane da parte dei ricorrenti, piuttosto che le conclusioni cui è pervenuto il giudice dell'appello; questi ha infatti esaurientemente spiegato che nell'atto di divisione ricevuto dal notaio Ercolino in data 21/6/1950, si parla di servitù di passaggio onde rendere attingibili da parte dei condividenti i predi oggetto dello scioglimento della comunione ereditaria cui erano -> palesemente estranei quelli degli appellanti e che gli altri documenti prodotti non consentono una fedele e completa ricostruzione dei rapporti giuridici afferenti ai beni rustici de quibus. Con il secondo motivo si denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 1062 c.c. nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., ascrivendosi al tribunale di non avere ravvisato nella fattispecie la sussistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, ovverosia dell'unico originario 5 proprietario dei fondi successivamente pervenuti agli odierni contendenti. La censura è palesemente inammissibile non essendosi mai nei due gradi di merito dibattuto sulla sussistenza di un tale tipo di servitù. Con il terzo e ultimo motivo si denunzia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., per non avere il tribunale attribuito rilievo alcuno alla sentenza, passata in giudicato, 40000 emessa dal Pretore di Mirabella Eclano in data 1.6.1995 in esito al giudizio possessorio promosso da MA LI IO, padre dei ricorrenti, 270000
contro
LM SA e EN FA, e avente ad oggetto la manutenzione del possesso della servitù in contestazione. Il motivo è del tutto privo di fondamento. Come bene messo in luce dal tribunale, la addotta sentenza fu resa in tema di azione di manutenzione esperita dall'originario convenuto e dante causa degli attuali ricorrenti, cui fu riconosciuto non il diritto di servitù di passaggio rivendicato in questo giudizio ma il possesso di una situazione di fatto corrispondente a quel diritto. In definitiva il ricorso va rigettato. Segue la condanna solidale dei ricorrenti alle spese del presente giudizio. 4 E
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese liquidate in lire 125.800, oltre a lire 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000 Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Vincenzo Calfapient Dott. Sergio Del Core деяAliis del love IL CANCELLIERE C 08 MAR 2001 Valeria Weri