Sentenza 18 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2003, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
oe 75321 fumfuies della leffe angla Art. 13 ESENTE DA REGISTRAZIONE0 3945/03 26/5/84 M. 159 REPU IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagii Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Don Alfio FINOCCHIAKO Presidente R.G.N. 5676/01 Rel. Consigliere - Cron. 9038 Dott. Stefano MONACI - Consigliere Rep. Dott. Ma-Lo CICALA CECCHERINI - Consigliere Ua.03/07/02 Dott. Aldo Consigliere Dott. Stefano BENINJ ha pronunciato ja sequente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 75321 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato 17 ROMA VIA DEI PORTOGHEST 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 1c rappresenta o difende ope legis;
ricorrenta e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliat.o in ROMA VIA DEI PORTOCHE.SI "2, presso 1'AVVOCATORA GENERALE DELLO STATO, che io rappresenta e dilerde ope legis:
- ricorrente -
2002 3084
contro
: DE GI LE;
- intimato avverso ia sentenza 17. 1/00 della Commissione depositata il tributaria regionale di CAMPOBASSO, 10/01/00; ucita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, 1 'Avvocato dello Stato LANCIA, che ha chiesto la rinuncia del ricorso;
udito il P.M. jn persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CANIERO the ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor De GI LE residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984, convertito in leggo 24 luglio 1984, n.363, detraeva, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenuto che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa notificava al contribuente una cartella di pagamento per la maggior somma. mesult del coutub ent Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 28 della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2° bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.971; 13, comma 1°, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10 della legge 28 febbraio 1986, n.46 e 2 del D.P.R. n.597 del 1973. All'odierna udienza l'Avvocatura di Stato, in qualità di procuratore costituilo dell'Amministrazione ricorrente, ha dichiarato di rinunziare al ricorso. 3084 ESENTE DA REGISTRAZIONE HUP, MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va dichiarato inammissibile perché non notificato. Per la verità la notificazione stata tentata, ma risulta omessa, e non è stata rinnovata. Né ne è stata chiesto la rinnovazione. Non essendosi mai costituito il rapporto processuale la rinunzia presentata all'odierna udienza non può avere effetto, e non rimane che dichiarare inammissibile il ricorso. Non essendosi costituito alcuno per resistere, non sussistono spese di lite su cui la Corte debba provvedere.
P.Q.M.
theheave I nommisitule La Corte respirtį il ricorso Cosi/deciso in Roma il 3 luglio 2002. ConfigliereAgliere estensore Il Presidente (dr Stefano Monaci] (dr.Alfio Finocchiaro) DEP O IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Ogg: 18 MAR 2003 DO AS IL CANCELLIERE C1 DO AS ست م