Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2001, n. 9869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9869 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE986-9 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZION Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 10190/99 Consigliere Cron..22472 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 07/05/01 Dott. Stefano RI EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: IU AN AR, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta2001 2205 delega in atti;
-1- resistente avverso la sentenza n. 2618/98 del Tribunale di BARI, depositata il 23/09/98 R.G.N. 211/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto. . -2- R.G. 10 190/99 Svolgimento del processo Con sentenza n. 2207 del 16 marzo 1996, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di AN AN RI nei confronti dell'INPS, cassava l'impugnata sentenza inter partes del Tribunale di Trani e rinviava al Tribunale di Bari per nuovo esame alla stregua del seguente principio di diritto: "Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto legge 12 settembre 1983 n.463, convertito con modificazioni nella legge 11 novebre 1983 n.638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.537, quest'ultimo nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10 giugno 1994 n.240, il titolare di due o più pensioni, tutte integrate o integrabili al trattamento minimo alla data del 30 settembre 1983, al quale competa il diritto all'integrazione al minimo della pensione individuata ai sensi del comma 3° del citato art. 6 del decreto legge n. 463 del 1983, ha diritto al mantenimento delle ulteriori pensioni nell'importo "cristallizzato" al 30 settembre 1983, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica, purché non superi il limite di reddito indicato nel comma 1° dello stesso art. 6”. Pronunciando quale giudice di rinvio, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2618 del 23 settembre 1998, dichiarava, ai sensi dell'art. 1 della legge n.662 del 1996, l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali. Di tale pronuncia la AN ha quindi chiesto la cassazione, con ricorso in un unico motivo. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Fey 1. La ricorrente - denunciando "violazione e falsa applicazione dei 3 commi 181, 182 e 183 della legge 23/12/96 n. 662 e quale ius superveniens dell'art. 36 legge 23/12/98 n.448 in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 Cost. ed in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c." si duole che il - Tribunale abbia pronunciato l'estinzione del giudizio e, richiamando varie ordinanze di rimessione della questione alla Consulta, deduce l'illegittimità, con riguardo ai principi costituzionali suddetti, della normativa risultante dalle indicate disposizioni di legge. -2. Il ricorso che si limita a dedurre l'incostituzionalità della normativa sull'estinzione dei giudizi concernenti la cd. cristallizzazione - non può essere accolto. - finaleVa premesso facendo peraltro riferimento solo alla parte della vicenda (della cd. cristallizzazione) originata dall'art.6, comma settimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 - che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione (ove non risultino superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi – decreti legge non seguiti Fer da tempestiva conversione (28 marzo 1996 n. 166, 27 maggio 1996 n. 295, 26 luglio 1996 n. 396 e 24 settembre 1996 n. 499) e legge 23 dicembre 1996 n. 662 (modificata dal d.l. 28 marzo 1997 n. 79 conv. dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) - intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime;
finché è stata pubblicata la legge n. 448 del 1998 (misure di finanza pubblica sviluppo), il cui art. 36 per la stabilizzazione e lo (dopo quattro commi contenenti disciplina modificativa ed interpretativa dei commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996/n.662) dispone, al quinto comma, che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Nell'interpretazione di tale norma - che ha sostituito l'art. 1, comma 183, della legge 1996/n.662 ed è applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze 11 maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla cd. cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante (non essendo emerse né essendo state dedotte preclusioni al riguardo nella concreta fattispecie) l'imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia Fey di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione 5 (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire (non all'art. 1, comma 183, della legge 1996/n.662 ma) all'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998. Come già chiarito dalla Corte con sentenze 19 giugno 1999 n.6171 e 13 dicembre 1999 n.13979 (e successiva giurisprudenza conforme), la previsione di estinzione, con compensazione delle spese, dei giudizi attinenti alle questioni di cui ai commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996/n.662 non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali;
e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma (art.36, quinto comma, della legge 1998/n.448) che impone tale dichiarazione d'estinzione toglie rilevanza a considerazioni riguardanti aspetti ulteriori e, in particolare, le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310 in data 11-20 luglio 2000, il ricorso deve essere rigettato.
3. Il rigetto del ricorso non comporta condanna della parte ricorrente alle spese di questo giudizio di legittimità, dovendo queste essere compensate, ai sensi dell'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 7 maggio 2001 Il Presidente Il Cons. Est. Flowerself. clivello Ravagnani IL CANCELLIERE, Depositato in Cancelleria oggi, 20 LUG. 2001 F s a n L IL CANCELLIERE wh O 10% N I , D LLO SSA BO , TA 13 EX . A RT 3 OSTA 63 A NI . P M IM O .73 SI A A D SEN D -2 E O, E 1 AI T 1 S DIRITTO L G G IC I N L A O LL E D 7