Sentenza 20 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/2003, n. 4074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4074 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
) S t C REPUBBLICA ITALIANA A P I Oggetto04-074074 /03 D IN NO R DEL POPOLO ITALIANO E C I D A CORTE S ASSAZIONE U D W E T E N N SEZIONE PRIMA E . T S T R E S A I ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - .G.N. 16971/01Dott. Angelo GRIECO Presidente Cron. 5361 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Dott. Renato RORDORF Ud. 26/11/02 - Consigliere - Dott. Carlo DE CHIARA ha pronunciato la seguente - SE N T ENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL'ORO 3, presso l'Avvocato CHIARA RICCI rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, MARCO CARLETTI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
NO ON;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 583/00 del Giudice di pace di 2182 BARI, depositata il 02/08/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Cipriani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 5.6.1999 LF AN conveniva avanti al giudice di pace di Bari la Regione Puglia, chiedendone la condanna al pagamento di un contributo fino a £ 2.000.000 a seguito delle avevano comportato, avversità atmosferiche che prodotti agricoli nell'anno 1987, perdite di siti in agro di coltivati sui propri terreni Corato. 6 Sosteneva che tale contributo era regolato dalla Legge 590/81, modificata dagli artt. 2 e 4 della Legge 138/85 ed integrata dalle Leggi della Regione Puglia n.19/79 e n.38/82, con cui erano stati previsti interventi in favore delle aziende agricole colpite nella produzione in misura superiore al 35% da avversità atmosferiche e che a tal fine, nonostante avesse presentato regolare domanda al Comune di Corato, quale ente delegato "ex lege" a ricevere, istruire e liquidare le fosse stato riconosciuto un l'indennità e contributo di £ 649.365, la Regione non aveva messo a disposizione i fondi necessari. Chiedeva quindi che la Regione fosse condannata al pagamento di detta somma, oltre agli 3 interessi nel limite complessivo di f. 649.365. Si costituiva la Regione Puglia che eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e la carenza di legittimazione passiva e sosteneva nel merito l'infondatezza della domanda Con sentenza del 1-2.8.2000 il giudice di pace accoglieva la domanda, condannando la Regione dellaPuglia al pagamento a favore dell'attore richiesta somma di £ 649.365, oltre agli interessi legali dalla domanda. Disattendeva in primo luogo l'eccepito difetto di giurisdizione, riconoscendo poi la legittimazione passiva della Regione ed escludendo invece quella del Comune e della Provincia in quanto tali enti avevano esplicato, come previsto mera attività amministrativaper legge, una istruttoria delegata dalla Regione che non si era spogliata di ogni potere al riguardo, avendo conservato funzioni direttive e di controllo con possibilità di ingerenza in ogni fase del procedimento e di intervento diretto nella fase deliberativa. Nel merito riteneva accertato, sulla base del prodotto elenco dei beneficiari formato dal Comune di Bitonto e recante fra gli altri il nominativo 4 dell'attore, il vantato credito con gli interessi dalla notificazione dell'atto introduttivo. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Regione Puglia, deducendo due motivi di censura. Con sentenza n.7387/02 le Sezioni Unite di questa Corte rigettavano il primo motivo di ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo le parti a questa Sezione in ordine al restante motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte la questione di giurisdizione del giudice ordinario dedotta dalla Regione con il primo motivo di ricorso, va esaminato il restante motivo a seguito del rinvio operato a questa sezione. Con il secondo motivo di ricorso la Regione Puglia denuncia violazione degli artt. 102 e 112 C.P.C., lamentando che il giudice di pace, nonostante l'attore avesse chiesto in subordine di dichiarare la Regione Puglia tenuta ad accreditare al Comune di Corato l'importo Occorrente al pagamento del contributo e malgrado quindi detto coinvolto nel giudizio quale Comune fosse stato necessario, non abbia accolto la ve litisconsorte 5 richiesta di integrazione del contraddittorio, senza considerare che la domanda aveva per oggetto l'accertamento di una situazione giuridica comune a più soggetti e che nessuna rilevanza può assumere la circostanza che la partecipazione al giudizio del Comune sia necessaria solo con riferimento alla domanda subordinata in quanto il giudizio al riguardo deve essere espresso non già "ex post" in base all'esito della lite ma "ex ante. Sostiene pronuncia vi sia stata al inoltre che nessuna riguardo. certamente ammissibile sotto il La censura profilo dell'art. 113 comma 2 C.P.C. in quanto, pur riguardando una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità in una controversia di valore non superore a lire due milioni, prospetta questione processuale che rientra fra quelle una che possono essere fatte valere avanti alla Corte di Cassazione (per tutte Sez. Un. 716/99). La stessa del pari ammissibile sotto il dedotto profilo della violazione dell'art. 102 C.P.C. in quanto, pur trattandosi di questione nuova dato che in primo grado non era stata richiesta l'integrazione del contraddittorio sul presupposto della presenza di un litisconsorzio 6 necessario ma era stata eccepita dalla Regione solo la carenza della propria legittimazione passiva con l'indicazione di quella del Comune e della Provincia, non v'è dubbio che una tale mancata integrazione, qualora ricorressero gli estremi del litisconsorzio necessario, potrebbe essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quindi per la prima volta anche in Cassazione, sia pure sulla base degli atti già acquisiti nella precedente fase. Deve escludersi però in radice che nel caso in esame ne sussistano le condizioni, richiedendosi a tal fine, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, che la situazione dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di più soggetti (Cass. 11150/98) e non configurandosi tale ipotesi in presenza di una domanda diretta ad ottenere, come quella formulata con l'atto introduttivo, 1'adempimento di una obbligazione, nemmeno qualora si indichi in via subordinata, quale eventuale destinatario dell'accredito che l'obbligato dovrà effettuare, un altro soggetto che dovrebbe provvedere poi а riversare la somma all'avente diritto. Una tale prospettazione, che fa riferimento H 7 sostanzialmente ad una modalità di pagamento è attraverso la partecipazione di un terzo, non litisconsorte idonea a qualificare tale terzo come necessario, sia perché si è pur sempre in materia e sia perché, dovendosi in tale di obbligazioni considerare tale terzo come semplice eventualità mandatario, egli non potrebbe ritenersi direttamente e personalmente obbligato. Non rispondente al contenuto della sentenza impugnata è poi la specifica deduzione relativa pronuncia al riguardo da parte del all'omessa giudice di pace. Risulta infatti che il giudice di pace, nei limiti della domanda, ha affrontato espressamente, con richiami normativi di fonte nazionale e regionale, il problema della legittimazione passiva, rilevando che la delega conferita alla Provincia ed al Comune ha finalità essenzialmente istruttorie e che la Regione conserva la facoltà di inserirsi in ogni fase del procedimento, rimanendo unico ed effettivo titolare del potere di concessione del contributo. A fronte di tali considerazioni la Regione non ha dedotto alcuna specifica argomentazione di carattere giuridico, limitandosi ad affermare che ch 8 Reu97408 tenuti per legge al pagamento sono la Provincia ed il Comune, trascurando ogni valutazione su un'eventuale diversa natura della delega rispetto a quella prospettata con la sentenza impugnata e non consentendo in tal modo il richiesto controllo di legittimità. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituta.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Roma, 26.11.2002 Tweez Il Consigliere est. Il residente MeloGriez Mao Ricorste CORTE SUPREMA CASSAZIONE Pi ne Civile *Depositato Cancelleria 11 20 2003 E Luisa Passinatu IL CANCELLIERE 9