Sentenza 19 marzo 2001
Massime • 1
L'esistenza o meno di un patrimonio nella disponibilità del de cuius non incide sulla validità del testamento, non essendo prescritta detta condizione da alcuna norma di legge. Peraltro, di tale patrimonio possono far parte non solo i beni che appartengono al testatore al momento della morte, ma anche l'eventuale diritto di veder riconosciuta la proprietà su beni che apparentemente appartengono ad altri, nel qual caso l'erede istituito è legittimato a proporre tutte le azioni che avrebbe potuto iniziare il suo dante causa per conseguire la proprietà contestata, nonché a coltivare tutte le azioni che quest'ultimo aveva già proposto.
Commentario • 1
- 1. I prelievi dal conto del de cuius prima della morte non possono considerarsi beni ereditariAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 18 aprile 2018
Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8611/2018, pubblicata il 9 aprile scorso. IL CASO: La vicenda prende le mosse dalla domanda formulata da un erede nei confronti di altri eredi con la quale chiedeva al Tribunale l'accertamento della indebita appropriazione da parte dei convenuti di somme di pertinenza della madre, successivamente deceduta, e appartenenti all'asse ereditario nonché il risarcimento dei danni. I convenuti, nel costituirsi in giudizio, eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, che veniva accolta: secondo il Tribunale, la causa doveva essere intrapresa innanzi all'organo giudiziario del luogo dove si era aperta la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2001, n. 3939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3939 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC OR, RA SE e RA LU, elettivamente domiciliate in Roma, via Alessandro Serpieri n. 7, presso l'avv. Bianca Maria Del Vescovo, difese dagli avv.ti Achille Maria LU ed Antonio LU, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
MI VI, elettivamente domiciliata in Roma, via Marsilio Ficino, presso l'avv. Giovanna Salerno, difesa dall'avv. Velio Di Rezze, come da procura in atti;
- controricorrente -
e contro
OL RY;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1454 del 16 giugno 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2000 dal Consigliere Dott. Carlo Cioffi;
uditi gli avv.ti Achille LU e Velio Di Rezze;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato nel marzo del 1989 QU DI affermò che il contratto con il quale sua moglie OR LU, dalla quale si era di recente separato, aveva acquistato dal costruttore RY RO due appartamenti nel dettaglio era stato simulato, perché anch'egli aveva partecipato a tale acquisto;
e li convenne entrambi innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per sentir dichiarare che egli era comproprietario di tali immobili. OR LU si costituì, e, negata la simulazione allegata da suo marito, chiese il rigetto della domanda;
in via subordinata ed alternativa, chiese in riconvenzionale il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione degli immobili.
SE e LU DI, figlie di QU e OR LU, alle quali quest'ultima li aveva donati, chiamate in causa, fecero proprie le sue tesi e le sue domande.
Nelle more l'attore morì, ed il processo fu proseguito da VI AM, sua erede testamentaria.
Con sentenza non definitiva del 29 novembre 1995 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accolse la domanda e dichiarò appartenente al patrimonio di VI AM, nella detta qualità, la metà indivisa dei due appartamenti oggetto di causa.
La Corte d'appello di Napoli, pronunziando sull'appello proposto da OR LU e le figlie, rilevato che dopo la morte di QU DI il processo era regolarmente proseguito con la costituzione della sua erede testamentaria, ma che ad esso non erano stati chiamati a partecipare gli altri suoi eredi, in tale qualità, ha, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarato la nullità del giudizio di primo grado, e ha rimesso gli atti al Tribunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 cod. proc. civ., con compensazione delle spese di lite.
OR LU e le figlie SE e LU DI hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per nove motivi, che ha poi illustrato con memoria.
VI AM ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi del loro ricorso OR LU e le figlie SE e LU DI sostengono che VI AM, convivente more uxorio di QU DI al momento della sua morte, non è sua erede, in particolare testamentaria, perché il testamento di QU DI, con il quale quest'ultimo ha lasciato a lei "la quota di disponibile su tutti i suoi beni mobili ed immobili che trovansi nella sua disponibilità", è nullo, non essendo egli proprietario di beni al momento della morte;
e dunque che hanno errato sia il primo giudice, che quello d'appello, nell'aver ritenuto che la costituzione di VI AM dopo la sua morte sia valsa a consentire la prosecuzione del processo, che avrebbe dovuto invece essere interrotto.
Le censure sono infondate.
Nessuna norma di legge fa dipendere la validità del testamento dalla esistenza di un patrimonio del defunto, ed in particolare dalla esistenza, in tale patrimonio, di determinati beni, anche quando essi siano stati espressamente menzionati dal testatore. Di tale patrimonio fanno parte non solo i beni che appartengono a quest'ultimo al momento della morte, ma anche il diritto di veder riconosciuta la sua proprietà sui beni che apparentemente appartengono ad altri;
colui che è stato istituito erede acquista quanto meno tale diritto, è quindi legittimato a proporre tutte le azioni che avrebbe potuto proporre il testatore per conseguire la proprietà di beni, ed a coltivare quelle che in vita quest'ultimo aveva già proposto.
Con il quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo le ricorrenti ripropongono censure che avevano formulato con l'appello, relative alla conduzione processuale e alla decisione del giudice di primo grado, e che la corte territoriale ha dichiarato assorbite. Tali censure sono inammissibili, perché la corte di merito ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado, che dunque dovrà essere ripetuto;
nella circostanza le ricorrenti avranno modo di far valere le tesi esposte a fondamento delle censure, che correttamente il giudice di appello ha dichiarato assorbite.
L'ultimo motivo di ricorso concerne il governo delle spese processuali, che, come innanzi si è accennato, la corte territoriale ha compensato.
Anche tale censura è inammissibile, perché la valutazione della opportunità della compensazione totale o parziale delle spese giudiziali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito (tra le tante, vedi da ultimo la sentenza di questa Corte, sez. II, 29 aprile 1999, n. 4347). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna le ricorrenti a rifondere a VI AM le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in lire 144.100, oltre lire 5.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2001