Sentenza 20 dicembre 2000
Massime • 2
È inammissibile, per l'assenza dei presupposti che lo radicano, il conflitto di competenza fra gip che abbiano rigettato entrambi la domanda cautelare del p.m., ove il rigetto disposto dal giudice che ha sollevato il conflitto non sia fondato su ragioni di competenza, bensì di merito, atteso che una simile decisione non determina alcuna stasi nel procedimento, potendo il medesimo p.m. proseguire nelle indagini ed eventualmente proporre le impugnazioni ritenute necessarie. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti del conflitto di competenza sollevato dal gip distrettuale il quale, dopo che il gip periferico aveva declinato la propria competenza a provvedere sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare in ordine ad un reato previsto dall'art. 51, comma 3 bis c.p.p., aveva rigettato la domanda cautelare del p.m. ritenendo non ipotizzabile il reato in questione e quindi trasmesso gli atti alla S.C. per la risoluzione del conflitto).
È inammissibile la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione relativa ad uno dei titoli custodiali per i quali era stata disposta la detenzione cautelare quando la misura adottata si riferisce a più ipotesi di reato non tutte processualmente definite, in tal caso, infatti, il periodo di detenzione è unico e inscindibilmente imputabile ad ognuno e a tutti i titoli custodiali. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento di sospensione del procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione adottato dal giudice, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3 cod. proc.pen., in attesa della definizione del giudizio per uno dei reati per i quali era stata disposta la custodia cautelare, sul presupposto che l'istante era stato assolto solo per uno dei titoli custodiali per i quali era stata disposta la misura).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2000, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1) Dott. BRUNO FRANGINI Presidente del 09/05/2000
2) Dott. RENATO OLIVIERI Consigliere SENTENZA
3) Dott. FRANCESCO MARZANO rel. Consigliere N. 2770
4) Dott. CARLO LICARI Consigliere REGISTRO GENERALE
5) Dott. NICOLA COLAIANNI Consigliere N. 34838/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SS AN, n. in Policoro il 16.12.1967;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bari in data 4 marzo 1999;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.G., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con rimessione degli atti al Corte di Bari;
Osserva:
1. Con istanza depositata il 30 dicembre 1998 SS AN TO chiedeva di essere indennizzato, nella misura di lire cento milioni, per l'ingiusta carcerazione subita, specificando che:
- il 13 febbraio 1992 era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per imputazioni di cui agli artt. 416-bis, c.p., 629 c.p., 10, 12, 14 L. n. 497/1974;
- il 9 agosto 1993 era stato rimesso in libertà per il reato di cui all'art. 416-bis e rinviato a giudizio per il reato di estorsione, venendo per questo condannato dal Tribunale di Potenza con sentenza dell'8 luglio 1993;
- il 14 luglio successivo lo stesso Tribunale ne aveva disposto la custodia cautelare in carcere, per tale imputazione di estorsione;
- il 23 giugno 1994 la Corte di Appello di Potenza lo aveva assolto da tale reato per non aver commesso il fatto;
- tale sentenza era stata cassata da questa Corte, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, che, con sentenza del 22 settembre 1997, divenuta definitiva il 7 novembre successivo, lo aveva assolto per non aver commesso il fatto.
Assumeva l'istante che "è pacifico che ingiusta è stata la detenzione per il reato di estorsione, sin dall'epoca della prima ordinanza custodiale (13.02.1992), anche se concorreva con la custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis". La Corte di Appello di Bari, con ordinanza resa all'udienza camerale del 4 marzo 1999, "ritenuto che il periodo di ingiustificata detenzione potrebbe essere portato a decorto dell'eventuale condanna ex art. 416-bis c.p. del procedimento al quale l'istante è attualmente sottoposto", disponeva "sospendersi la presente procedura, dando atto della tempestività della domanda proposta dal SS, sino alla definitività del provvedimento di cui in premessa".
2.0 Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il SS, per mezzo del difensore, denunziando "violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, e (che) comunque trattasi di provvedimento abnorme". Deduce, al riguardo, che 1a sospensione del procedimento per ingiusta detenzione... non è prevista da alcuna norma"; soggiunge che, al sensi dell'art. 314.4 c.p.p., "il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena" e tale "previsione di legge è fatta con riferimento a pena già inflitta ed a computo già avvenuto", condizioni, queste, nella specie insussistenti 2.1 Il Ministero del Tesoro ha prodotto memoria per mezzo dell'Avvocato dello Stato, con la quale si confutano i motivi del ricorso, del quale si chiede la declaratoria di inammissibilità, previa dichiarazione della rituale costituzione in giudizio. Vinte le spese".
3.0 L'impugnato provvedimento è, in effetti, abnorme. Invero, deve considerarsi affetto da abnormità sia il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale (sicché il legislatore non avrebbe potuto prevederlo e, quindi, regolamentarlo), come quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere dell'organo che lo ha prodotto, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di fuori di ogni ragionevole limite. Con la conseguenza che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo (così., ex pluribis, Cass., Sez. Un., 10.12.1997, n. 17). Nella specie, deve rilevarsi che la disposta sospensione, per la richiamata motivazione, non è affatto prevista dall'ordinamento e fuoriesce del tutto dagli schemi per tale istituto approntati dall'art. 3 c.p.p., determinando una inammissibile stasi del procedimento, peraltro finalizzata, a ben vedere, ad attendere che si verifichino o meno i presupposti della proposta istanza.
3.1 Ciò posto, pure deve rilevarsi che, secondo lo stesso assunto dell'istante, che fa valere la ingiusta detenzione "sin dall'epoca della prima ordinanza custodiale", lo stato di detenzione venne originariamente instaurato, oltre che per il titolo di reato di estorsione, anche per quello di cui all'art. 416-bis c.p., e successivamente ripristinato solo per il primo, mentre per il secondo titolo di reato non è ancora definita la posizione del SS, essendo ancora pendente il relativo procedimento.
L'assoluzione per uno solo dei titoli custodiali pei quali sia disposto lo stato detentivo non rende, ancora, ingiusta la carcerazione subita anche per l'altro titolo;
e, d'altra parte, non è affatto possibile scindere lo stesso periodo di detenzione per ciascuno dei titoli custodiali, essendo quel periodo unico ed unitariamente imputabile ad ognuno e ad entrambi i titoli custodiali. Per altro verso, la mancata definizione della situazione processuale in riferimento ad entrambi i titoli di reato non rende, in effetti, possibile, sindacare la sussistenza o meno del diritto alla riparazione, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 314.4 c.p.p.. Ne consegue che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione può, in siffatte ipotesi, essere proposta solo dopo che, con sentenze irrevocabili, siano state definite le posizioni processuali dell'istante in riferimento al distinti titoli custodiali: il termine di legge, al riguardo, decorre, infatti, dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza "di proscioglimento o di assoluzione" (art. 315.1 c.p.p.), e l'espressione non può non essere riferita, per quanto nella specie rileva, agli esiti definitivi di entrambe le posizioni processuali che, in relazione ai distinti titoli di reato, fanno capo all'istante.
Ne consegue che l'istanza è stata proposta quando tale presupposto di legge non si era ancora verificato, sicché essa era inammissibile;
e, tanto non essendo stato rilevato dai giudici del merito, deve in questa sede essere rilevato, ai sensi dell'art. 609.2 c.p.p.. Poiché, peraltro, per quanto già detto, il termine per proporre la domanda di riparazione decorre dal passaggio in giudicato delle sentenze relative a tutti i distinti titoli custodiali, integra e conservata rimane la possibilità per l'istante di far valere, da quel giorno, la richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione, in riferimento a tutti e/o ad ognuno dei reati contemplati nel provvedimento custodiale.
4. L'impugnata ordinanza va, dunque, annullata, senza rinvio, e va, altresì, dichiarata, per i motivi sopra esplicitati, la inammissibilità della domanda di riparazione. Sussistono, infine, giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti private le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dichiara inammissibile l'istanza originaria. Dichiara compensate le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2000