Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2000, n. 2770
CASS
Sentenza 20 dicembre 2000

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È inammissibile, per l'assenza dei presupposti che lo radicano, il conflitto di competenza fra gip che abbiano rigettato entrambi la domanda cautelare del p.m., ove il rigetto disposto dal giudice che ha sollevato il conflitto non sia fondato su ragioni di competenza, bensì di merito, atteso che una simile decisione non determina alcuna stasi nel procedimento, potendo il medesimo p.m. proseguire nelle indagini ed eventualmente proporre le impugnazioni ritenute necessarie. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti del conflitto di competenza sollevato dal gip distrettuale il quale, dopo che il gip periferico aveva declinato la propria competenza a provvedere sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare in ordine ad un reato previsto dall'art. 51, comma 3 bis c.p.p., aveva rigettato la domanda cautelare del p.m. ritenendo non ipotizzabile il reato in questione e quindi trasmesso gli atti alla S.C. per la risoluzione del conflitto).

È inammissibile la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione relativa ad uno dei titoli custodiali per i quali era stata disposta la detenzione cautelare quando la misura adottata si riferisce a più ipotesi di reato non tutte processualmente definite, in tal caso, infatti, il periodo di detenzione è unico e inscindibilmente imputabile ad ognuno e a tutti i titoli custodiali. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento di sospensione del procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione adottato dal giudice, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3 cod. proc.pen., in attesa della definizione del giudizio per uno dei reati per i quali era stata disposta la custodia cautelare, sul presupposto che l'istante era stato assolto solo per uno dei titoli custodiali per i quali era stata disposta la misura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2000, n. 2770
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2770
    Data del deposito : 20 dicembre 2000

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