Sentenza 8 novembre 2011
Massime • 1
Costituisce ingiusto profitto (con correlativo danno per il creditore), rilevante quale elemento costitutivo del delitto di truffa, il conseguimento mediante un inganno, da parte del debitore, nell'ambito di un'obbligazione già assunta e rimasta inadempiuta, del differimento dell'avvio delle azioni recuperatorie od esecutive ai suoi danni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2011, n. 5572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5572 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 08/11/2011
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2529
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - N. 16942/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile AN EN, nato a [...] il [...];
nei confronti di:
- IG VI, nata a [...] il [...];
- AR IZ, nato a [...] il [...];
- IL IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 3088 emessa in data 4 novembre 2010 dalla Corte d'appello di Milano. Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Cosimo D'Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avv. Ubaldi Patrizia, difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed ha presentato conclusioni scritte e nota spese;
sentito l'avv. Sottotetti Ilaria per IG VI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avv. Romeo Aldo per IL IO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. - La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 4 novembre 2010, in riforma della sentenza emessa in data 22 dicembre 2008 dal Tribunale di Milano in composizione monocratica, ha assolto IG VI, IZ AR e IO IL dal reato di truffa aggravata ai danni di DR RN e AN EN, costituitisi parte civile, revocando altresì le statuizioni civili di condanna e compensando le spese fra le parti.
2. - Contro tale sentenza propone ricorso per l'annullamento la sola parte civile EN AN, denunziando - con un unico ed articolato motivo - l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione.
La parte civile premette, in particolare, che l'imputata IG VI, nella qualità di rappresentante della Onlus "Melictes", contattò sia il AN sia l'altra persona offesa (RN DR), operanti entrambi nel settore musicale, per mettere in scena, in occasione del Festival di Vigevano del luglio del 2001, alcune rappresentazioni dell'opera lirica "Nabucco"; che, dopo aver pagato un modesto acconto, alla vigilia della prima esibizione la IG confessò di non avere il denaro occorrente per il saldo (in totale circa Euro 500.000,00); che, poiché gli allestimenti e gli artisti erano ormai tutti pronti, lo spettacolo andò comunque in scena nel modo programmato, avendo le parti civili già avanzato tutti i relativi costi;
che la IG garantì il debito nei confronti del AN (e del RN), inducendolo a desistere dall'avviare azioni esecutive, mediante una polizza fideiussoria del debito rilasciata dalla Ancafid s.p.a.; che tale polizza, che in realtà IZ AR (marito della AN) si era procurato tramite il coimputato IL IO, si rivelò priva di effetti, in quanto la Ancafid s.p.a. era già da tempo in liquidazione e, a seguito di vicende giudiziarie, le era stata revocata l'iscrizione nell'albo dei mediatori finanziari. Tanto premesso, il AN si duole della circostanza che la corte territoriale avrebbe omesso di tenere in debito conto, al fine di ravvisare la sussistenza del reato contestato agli imputati, la premeditazione della IG (la quale avrebbe contratto un'obbligazione con la dolosa preordinazione di non adempiervi), gli artifici ed i raggiri posti in essere da tutti gli imputati (consistiti nel consegnare ai truffati due polizze fideiussorie in realtà mille, al fine di indurii a temporeggiare nell'avvio delle azioni di recupero dei rispettivi crediti) ed il profitto così conseguito (rappresentato per la IG ed il AR, marito dell'obbligata, dal differimento dell'azione esecutiva sulla casa familiare;
e per il IL dal fatto di assecondare i suoi complessi rapporti di affari con il AR). Sulla base di queste argomentazioni, chiede quindi l'affermazione della responsabilità civile degli imputati e la conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni cagionati.
3. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto, ai soli fini civili, nei termini che seguono.
4. - Agli imputati è contestato di aver tratto in errore RN DR e EN AN sulla solvibilità della Melictes Onlus, mediante artifizi e raggiri consistiti nel consegnare loro le polizze fideiussorie di cui si è detto, così convincendoli "a continuare a svolgere l'attività ed a posticipare l'esercizio delle azioni civili recuperatorie e risarcitorie conseguenti all'inadempimento contrattuale".
La Corte d'appello di Milano sottolinea, a fondamento della propria decisione, che:
- la consegna delle polizze fideiussorie si è avuta solo dopo l'esecuzione delle prestazioni da parte del AN, ossia dopo che la manifestazione musicale organizzata dalla IG era già terminata;
- la IG segnalò prontamente e di propria iniziativa alle parti offese la situazione di difficoltà economica in cui si venne a trovare, proponendo addirittura essa stessa di sospendere i due spettacoli previsti contrattualmente ed ancora in programma;
- fu proprio il AN, come ammesso dallo stesso, a scegliere di continuare nell'esecuzione delle prestazioni pattuite, nonostante l'inadempienza dichiarata, in quanto così consigliato da un legale;
- le difficoltà economiche della committente ci sono concretizzate solo successivamente alla conclusione dei contratti, a causa della mancata sovvenzione dell'iniziativa da parte della Regione, comunicata solamente ai primi di ottobre.
Da tali circostanze di giudici di merito traggono la conclusione di una iniziale buona fede della IG e del marito nei rapporti con le parti offese.
In sostanza, la ricostruzione fattuale e la concatenazione temporale degli eventi ritenute dai giudici di merito portano alla conclusione che gli artifizi ed i raggiri - costituiti dalla presentazione al AN (ed al RN) di una polizza fideiussoria che gli imputati, per le modalità con cui se l'erano procurata, non potevano non sapere essere invalida - si collocano dopo la stipula dell'accordo originario relativo alle rappresentazioni teatrali e quindi non possono aver avuto efficacia causale nel determinare l'adesione della persona offesa all'accordo negoziale. 5. - Il ragionamento assolutorio testè illustrato riposa su un errore di fondo, ossia che la truffa contestata agli imputati sia della specie di quella contrattuale, nella quale gli artifizi ed i raggiri hanno l'effetto di coartare l'altrui libera autonomia negoziale, inducendo la vittima a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato oppure avrebbe stipulato a condizioni differenti.
Solo a queste condizioni, infatti, si spiega la ragione per cui i giudici di merito hanno ritenuto di conferire rilievo decisivo alla concatenazione temporale degli eventi e, in particolare, alla circostanza che i raggiri sono stati successivi alla stipulazione del contratto relativo alle rappresentazioni teatrali. 6. - In realtà, dalla lettura del capo di imputazione emerge chiaramente che il fatto contestato ha una maggiore e diversa ampiezza, in quanto - secondo l'ipotesi accusatoria - gli effetti degli artifizi si sarebbero prodotti in una duplice direzione;
e in entrambi i casi non si tratterebbe di truffa contrattuale in senso stretto. Agli imputati, infatti, è addebitato di aver conseguito il risultato, mediante la presentazione delle fidejussioni invalide, di aver convinto le persone offese "a continuare a svolgere l'attività ed a posticipare l'esercizio delle azioni civili recuperatorie e risarcitorie conseguenti all'inadempimento contrattuale". All'evidenza, entrambi i vantaggi che gli imputati avrebbero conseguito per effetto della condotta illecita si pongono nella fase esecutiva del contratto e non riguardano la fase genetica dell'accordo. Pertanto, l'anteriorità della pattuizione rispetto al momento in cui sono stati posti in essere gli artifizi ed i raggiri è, in sostanza, irrilevante.
Ciò posto, questa Corte rileva di non poter sindacare la ricostruzione dei fatti offerta dalla sentenza impugnata, la cui motivazione si sottrae a censure di legittimità in quanto sorretta da una adeguata valutazione delle prove.
Questa lettura delle risultanze probatorie, tuttavia, è idonea a giustificare l'assoluzione degli imputati solamente dall'accusa di aver indotto il RN ed il AN a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni. Sul punto, l'interruzione del nesso di causalità fra la presentazione delle fideiussioni e il vantaggio patrimoniale conseguito dagli imputati si ricava dalla deposizione dello stesso ricorrente, che ha ammesso di aver dato comunque luogo a tutte le rappresentazioni in programma, giacché questa scelta è dipesa - come si legge nello stesso ricorso - dall'impossibilità di procedere altrimenti, avendo già anticipato tutti i relativi costi e perché era stato in tal senso consigliato dal proprio legale.
Tuttavia, la stessa ricostruzione in punto di fatto sviluppata dalla corte territoriale non consente di escludere, ed anzi impone di affermare, che la presentazione delle fideiussioni ha avuto invece l'effetto di dissuadere quantomeno il AN (la posizione del RN, non ricorrente, non rileva in questa sede) dall'intraprendere con immediatezza l'esecuzione forzata per il recupero del credito su un immobile adibito ad abitazione familiare della IG e del AR.
7. - Questo risultato costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale e può costituire un profitto penalmente rilevante ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 640 c.p.. Infatti, il caso si distingue dal semplice ritardato adempimento di rilievo meramente civile, in quanto l'ottenimento di una sostanziale dilazione costituisce il risultato degli artifizi e dei raggiri posti in essere ai danni del AN e già più volte illustrati. La rilevanza penale del fatto non è esclusa dalla circostanza che il danno da ritardato adempimento trova ristoro con il decorso degli interessi legali. Gli stessi, aventi natura moratoria e non corrispettiva, presuppongono comunque l'ingiustizia del danno e se questo è procurato mediante una condotta ascrivibile ad una fattispecie di legge, il fatto rileva anche come illecito penale. Il che, oltretutto, obbliga altresì al risarcimento del danno morale ex art. 185 c.p. e art. 2059 c.c.. È quindi possibile esprimere il seguente principio di diritto: se nell'ambito di un'obbligazione già assunta e rimasta inadempiuta, il debitore consegue mediante un inganno il differimento dell'avvio delle azioni recuperatorie o esecutive ai suoi danni, tale indebito vantaggio costituisce un ingiusto profitto (con correlativo danno per il creditore) rilevante ai sensi dell'art. 640 c.p.. Ha dunque errato la corte d'appello nel ritenere che invece condizione essenziale per la rilevanza penale del fatto fosse l'accertamento del conseguimento, da parte della IG e dei complici, del risultato sostanziale di sottrarre beni di alla garanzia patrimoniale del creditore ovvero del vantaggio giuridico di far maturare la prescrizione del credito. È dunque irrilevante il fatto, su cui il giudice di merito ha invece posto l'accento, che la IG, rendendo riconoscimento del debito, ha interrotto (ai sensi dell'art. 2944 c.c.) il decorso della prescrizione. Tale circostanza non vanifica il principale vantaggio che l'imputata ha tratto dall'aver indotto i propri creditori a temporeggiare nell'avvio delle azioni esecutive.
8. - Il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili.
Poiché la presente decisione riguarda unicamente le statuizioni civili, le parti vanno rimesse per il prosieguo del giudizio innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e, fermi gli effetti penali della sentenza medesima, rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2012