Sentenza 17 giugno 2004
Massime • 1
In tema di navigazione nella laguna veneta, nelle more della attuazione delle disposizioni che prevedono la individuazione dei canali a navigazione interna o marittima, il regime di navigabilità, interna o marittima, al quale i canali lagunari sono sottoposti per tutta o parte della loro estensione, va attribuito in relazione al tipo di navigazione praticata, alla segnalazione delle zone eventualmente aperte al traffico delle navi addette alla navigazione marittima, alle decisioni dell'autorità marittima ed a quant'altro possa concorrere a tale individuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2004, n. 38754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38754 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 17/06/2004
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1351
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 11325/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI MA, N. A Venezia il 16.8.1952;
avverso la sentenza 31.10.2003 della Corte di Appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Favalli Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per non aver commesso il fatto. In subordine, annullamento senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato;
Udito il difensore avv. Claudio Beltrame, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31.10.2003 la Corte di Appello di Venezia - in parziale riforma della sentenza 22.4.2002, pronunziata in esito a giudizio celebrato con rito abbreviato dal G.I.P. del Tribunale di quella città - ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di BI RI in ordine al reato di cui:
- all'art. 1141 cod. nav., perché, alla guida del motoscafo di sua proprietà immatricolato VE 8573, speronava intenzionalmente e ripetutamente sia da prua che da poppa un motoscafo del Casinò di Venezia, cagionando danni rilevanti, ammontanti a circa 15 milioni di lire - in Venezia, nella notte tra il 19 ed il 20 dicembre 1999 e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, determinava la pena in mesi 5, giorni 10 di reclusione e concedeva il beneficio della sospensione condizionale, confermando le statuizioni civili. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il BI, il quale ha eccepito: - la inconfigurabilità del delitto, poiché il Canal Grande di Venezia sarebbe via di navigazione interna, con conseguente inapplicabilità, ex art. 1087 cod. nav., dell'art. 1141 dello stesso codice, che si riferisce esclusivamente al settore della navigazione marittima;
- la carenza di prova circa l'affermazione della responsabilità.
Il difensore della S.p.a. "Casinò Municipale" ha depositato memoria, in data 31.5.2004, per confutare le argomentazioni del ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
1. Quanto all'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art. 1141 cod. nav. (piuttosto che dell'art. 635 cod. pen., con ogni conseguenza sul piano procedurale e sanzionatorio), deve rilevarsi che - secondo la previsione dell'art. 1087 cod. nav. - "alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli artt. 1088 a 1160".
Nella Relazione al Codice della navigazione viene evidenziato che, con tale disposizione, si è inteso "escludere dalla sfera delle norme concernenti i delitti i fatti relativi alla navigazione interna, mentre le contravvenzioni sono disciplinate con riguardo anche a questo settore della navigazione": ciò in quanto le "particolari previsioni delittuose configurate per la navigazione marittima ed aerea, rispondono ad esigenze di politica criminale che non si presentano in tema di navigazione interna. Questa, per la sfera dei delitti, non reclama una particolare disciplina, essendo sufficiente quella di diritto comune". Nella stessa Relazione viene ancora specificato, in proposito, che "Di regola, le norme speciali relative ai delitti contenute nel Codice della navigazione presuppongono delle particolari condizioni di tempo e di luogo che non si delineano nella navigazione interna, la quale non presenta quel notevole distacco dal litorale o dalla terra ferma che fa apparire sotto un riflesso loro proprio i delitti che in tale ambiente sono commessi. Le contravvenzioni, invece, rispondono ad aspetti di politica criminale che sono identici per la navigazione marittima e per quella interna".
Trattasi di argomentazioni considerate opinabili da autorevole OT (che auspica una riforma radicale della materia) ed esse, comunque, lasciano aperta la questione relativa all'applicazione delle norme penali concernenti i delitti previsti dal Codice della navigazione ai mezzi nautici nelle zone di navigazione promiscua (marittima e interna). Per tali si intendono - ai sensi dell'art. 24 cod. nav. e degli artt. 4 Regol. nav. mar. e 4 Regol. nav. int. -
quelle zone di acque marittime in cui possono navigare abitualmente e in via normale anche le navi della navigazione interna, nonché quelle zone di acque interne in cui possono navigare abitualmente e in via normale anche le navi marittime. Lo stesso art. 24 cod. nav. stabilisce il principio secondo cui le navi della navigazione interna, quando entrano nelle acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e le navi marittime, allorché entrano nelle acque interne, sono tenute ad osservare le norme di polizia in vigore in tali acque.
In ordine al problema dianzi delineato, la configurabilità dei delitti tipici previsti dal Codice speciale potrebbe tarsi dipendere, alternativamente, dalla natura delle acque e dal conseguente tipo di navigazione, ovvero dalla destinazione istituzionale del mezzo nautico alla navigazione marittima o a quella interna, alla stregua dell'iscrizione nei rispettivi registri e dell'abilitazione alla navigazione.
Ad entrambe le soluzioni si connettono discrasie interpretative e dubbi di coerenza, sicché questo Collegio considera più razionale la tesi secondo la quale l'eccezione posta dall'art 1087 cod. nav. non si riferisca sia alle navi interne in acque marittime sia alle navi marittime che, senza che sia stata cambiata la loro destinazione si trovino in acque interne.
Allorquando si tacesse esclusivo riferimento alle acque in cui il mezzo nautico venga a trovarsi, invero, si realizzerebbe la situazione paradossale che le norme penali speciali, nelle zone di navigazione promiscua, troverebbero o meno applicazione anche in spazi ristretti;
ne' elementi di certezza potrebbero trarsi dalla "ratio" delle norme incriminatrici speciali, stante la comunanza di determinate situazioni ambientali ed operative nei rispettivi ambiti della navigazione marittima e di quella interna.
2. Per ciò che riguarda il regime della navigazione nella laguna veneta (vedi, da ultimo, Cass., Sez. 3^, 7, 2.2000, n. 1420, ric. Faccia ed altri) deve evidenziarsi che è rimasta tuttora priva di attuazione la norma, contenuta nell'art. 2, comma 4^, della legge 5.3.1963, n. 366 - la quale, sul presupposto che nella laguna di
Venezia coesistano canali a navigazione marittima e interna, demanda all'autorità competente il compito di una loro precisa individuazione - non avendo provveduto a tanto il D.M.
9.9.1990 del Ministro per i lavori pubblici (di conterminazione della laguna) e non rinvenendosi altre fonti normative che indichino le regole o offrano criteri oggettivi per identificare i due tipi di canali. La soluzione della questione è stata individuata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema con riferimento - condiviso da questo Collegio - ad un parametro empirico costituito dal "concreto regime di navigabilità (interna o marittima) al quale i canali lagunari sono sottoposti, per tutta o parte della loro estensione, e ciò in relazione al tipo di navigazione praticata, alla segnalazione delle zone eventualmente aperte al traffico dette navi addette alla navigazione marittima, alle decisioni dell'autorità marittima ed a quant'altro possa essere utile per detta individuazione".
3. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha liquidato la questione della concreta applicabilità dell'art. 1141 cod. nav. con lo scarno rilievo che "alla navigazione sul Canal Grande è sicuramente applicabile il Codice della navigazione, poiché si tratta della principale via di navigazione della laguna veneta". Si impone, invece, un adeguato approfondimento - alla stregua dei principi di diritto dianzi enunciati - che deve riguardare non soltanto il concreto regime di navigabilità nel luogo in cui è avvenuto il danneggiamento, ma anche l'iscrizione e l'abilitazione del natante danneggiato, al fine di accertare se esso era addetto alla navigazione marittima.
4. I giudici del merito hanno fondato la pronunzia di responsabilità del BI sui seguenti elementi:
- l'azione delittuosa deve ritenersi ricollegabile (con legame di tipo ritorsivo) alla circostanza che, all'epoca dei fatti, per provvedimento dell'amministrazione comunale, era stato soppresso l'approdo dell'ormeggio del Casinò riservato ai taxi, favorendo cosi, nel trasporto dei clienti, il servizio gestito direttamente dallo stesso ente con la propria imbarcazione;
- lo speronamento è stato filmato da telecamera a circuito chiuso del Casinò e la visione della relativa videocassetta ha permesso di rilevare - sia pure attraverso immagini "non proprio nitide" - le caratteristiche del natante speronante (modello in vetroresina costruito dal cantiere Studioplast e prodotto in più di 15 esemplari anteriormente al 10.12.1999);
- le anzidette caratteristiche non corrispondevano ad alcuno dei mezzi espletanti il servizio pubblico di taxi in laguna la notte in cui avvenne il fatto, mentre presentavano "numerosi elementi di identità" con l'imbarcazione di proprietà dell'imputato (immatricolata VE 8573 e denominata "Lucia"), utilizzata per il libero esercizio del trasporto pubblico;
- dalle immagini filmate emergeva "la notevole compatibilità somatica" tra il BI ed il conducente del mezzo speronante. A fronte di tali elementi, però - e tenuto conto che la
"compatibilità somatica" tra il BI ed il conducente ripreso dalla videocamera risulta correlata a qualità comunque generiche (capigliatura chiara, statura e corporatura media) - la Corte territoriale non ha dato specificamente conto degli elementi peculiari ed individualizzanti in base ai quali ha considerato "molto probabile" l'identità del natante videoripreso con l'imbarcazione del BI, laddove la perizia in atti si era limitata a dedurre, dalla "piena compatibilita" delle caratteristiche morfologiche rilevate sui due natanti, la mera "possibilità" che si trattasse della stessa imbarcazione.
5. Si impone, conseguentemente, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione
della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2004