Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 1
La normativa sulla regolarizzazione degli inadempimenti contributivi (cosiddetto condono) è intesa a consentire l'immediata percezione di entrate altrimenti sospese e ad eliminare il contenzioso, con gli aggravi economici e organizzativi ad esso collegati; tuttavia essa consente, ex art. 81, comma nono, legge n. 448 del 1998, l'apposizione di una riserva di accertamento dell'obbligo contributivo e di ripetizione di quanto pagato, che ha il valore di condizione risolutiva unilateralmente apposta alla domanda di condono. Tale riserva deve essere però contestuale alla domanda, essendo altrimenti vanificata l'esigenza di consolidare la situazione giuridica conseguente all'istanza di regolarizzazione contributiva, senza che tale limitazione si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost., costituendosi in capo al privato un effetto giuridico da lui stesso voluto, secondo un esatto criterio di autoresponsabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO PUGLIESE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, FRANCO QUARANTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 178/00 del Tribunale di PAVIA, depositata il 22/03/00 - R.G.N. 303/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato MUCCIO per delega PIGNATARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con ricorso del 19 gennaio 1996 al Pretore di Pavia, la s.p.a. VE proponeva opposizione contro un'ordinanza - ingiunzione emessa per mancato versamento all'Inail, di contributi assicurativi e sanzioni amministrative;
che con sentenza del 15 maggio 1998 il Pretore dichiarava cessata la materia del contendere per avere l'opponente presentato domanda di condono previdenziale;
che, proposto appello dalla società, con sentenza del 22 marzo 2000 n. 179 il Tribunale confermava la sentenza pretorile, osservando che l'art. 81, comma 9, l. 23 dicembre 1998 n. 440 affermava bensì la validità delle clausole di ripetizione apposte alle domande di condono e permetteva così alle imprese richiedenti di fare accertare, dopo aver pagato, l'inesistenza del debito contributivo e di proporre la conseguente domanda di restituzione;
tuttavia tale domanda era inammissibile qualora la clausola di ripetizione non fosse stata in concreto formulata;
che nel caso di specie la s.p.a. VE non aveva Opposto la clausola sulla domanda di condono, onde non poteva trovare accoglimento la sua domanda di ripetizione;
che il difetto di clausola non poteva essere sanato dal comportamento tenuto dalla società nel corso del giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione;
comportamento, del resto, ambiguo perché consistente in richieste di rinvio e nella successiva discussione della causa;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. VE, mentre resiste con controricorso l'Inail.
Considerato che
col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 12 preleggi e 81, comma 9, l. n. 448 del 1998, sostenendo che il suo comportamento nel processo di opposizione all'ingiunzione di pagare i contributi previdenziali e le sanzioni amministrative non poteva essere considerato non concludente, come fece il Tribunale, e quindi non espressivo della volontà di chiedere l'accertamento negativo del debito contributivo e la restituzione di quanto indebitamente pagato all'Inail;
che col secondo motivo la ricorrente, invocando gli artt. 100, 306 329 cod. proc. civ., 1362, 2033 cod. cic., 32 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto interpretare l'art. 81, comma 9, cit. adeguandolo alla garanzia del diritto del contribuente alla difesa in giudizio (art. 24 Cost.), ossia nel senso che la riserva di ripetizione dei contributi indebitamente pagati avrebbe potuto essere da lui espressa anche dopo la domanda di condono;
che i due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati;
che ai sensi dell'art. 81, comma 9, l. n. 448 del 1998, "le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito contributivo, apposte alle domande di condono previdenziali... sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito";
che la chiara lettera di tale disposizione di legge non permette arbitrarie distinzioni all'interprete e quindi esclude l'accertamento negativo in fase contenziosa, quando il contribuente non abbia ritenuto di apporre la clausola di riserva di ripetizione alla clausola di condono (Cass. 27 febbraio 2002 n. 2943);
che la ricorrente, pretendendo di esercitare un azione di ripetizione in assenza di un presupposto richiesto dal legislatore, propone non un'interpretazione estensiva (come essa la definisce) ma in realtà un'inammissibile integrazione abrogativa;
che il precedente citato (Cass. n. 13958 del 1991) non è pertinente giacché relativo ad una questione di interessa ad agire;
che nessun contrasto fra detta disposizione e l'art. 24 Cost., è prospettabile, poiché essa attribuisce al soggetto privato un effetto giuridico da lui stesso voluto, secondo un esatto criterio di autoresponsabilita;
che, pertanto, in mancanza della clausola, è irrilevante il comportamento tenuto in giudizio dal contribuente, dovendo ritenersi come superflui, le considerazioni espresse in proposito dal Tribunale;
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 8,00 (otto/00) oltre ad euro duemila per onorario.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2003