Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3198
CASS
Sentenza 4 marzo 2003

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La normativa sulla regolarizzazione degli inadempimenti contributivi (cosiddetto condono) è intesa a consentire l'immediata percezione di entrate altrimenti sospese e ad eliminare il contenzioso, con gli aggravi economici e organizzativi ad esso collegati; tuttavia essa consente, ex art. 81, comma nono, legge n. 448 del 1998, l'apposizione di una riserva di accertamento dell'obbligo contributivo e di ripetizione di quanto pagato, che ha il valore di condizione risolutiva unilateralmente apposta alla domanda di condono. Tale riserva deve essere però contestuale alla domanda, essendo altrimenti vanificata l'esigenza di consolidare la situazione giuridica conseguente all'istanza di regolarizzazione contributiva, senza che tale limitazione si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost., costituendosi in capo al privato un effetto giuridico da lui stesso voluto, secondo un esatto criterio di autoresponsabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3198
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3198
    Data del deposito : 4 marzo 2003

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