Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2006, n. 3576
CASS
Sentenza 9 novembre 2006

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Le particolari cautele dettate dall'articolo 498, comma quarto, cod. proc. pen. per l'esame testimoniale del minorenne -la cui adozione è rimessa al potere discrezionale del giudice del dibattimento- non si applicano in sede di sommarie dichiarazioni rese dal minorenne nel corso delle indagini preliminari. Da tale principio, peraltro, non può ricavarsi un divieto alla partecipazione del genitore all'assunzione delle dichiarazioni del minorenne nella fase delle indagini preliminari, né un tale divieto è sancito in qualche altra norma dell'ordinamento. (Da queste premesse la S.C. ha rigettato la doglianza articolata sul rilievo dell'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da un minorenne per il fatto che questi, nella fase delle indagini preliminari, era stato sentito alla presenza del genitore: trattavasi di circostanza che poteva in ipotesi influire sull'attendibilità del minore, ma non integrava alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle nullità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2006, n. 3576
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3576
    Data del deposito : 9 novembre 2006

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