Sentenza 9 novembre 2006
Massime • 1
Le particolari cautele dettate dall'articolo 498, comma quarto, cod. proc. pen. per l'esame testimoniale del minorenne -la cui adozione è rimessa al potere discrezionale del giudice del dibattimento- non si applicano in sede di sommarie dichiarazioni rese dal minorenne nel corso delle indagini preliminari. Da tale principio, peraltro, non può ricavarsi un divieto alla partecipazione del genitore all'assunzione delle dichiarazioni del minorenne nella fase delle indagini preliminari, né un tale divieto è sancito in qualche altra norma dell'ordinamento. (Da queste premesse la S.C. ha rigettato la doglianza articolata sul rilievo dell'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da un minorenne per il fatto che questi, nella fase delle indagini preliminari, era stato sentito alla presenza del genitore: trattavasi di circostanza che poteva in ipotesi influire sull'attendibilità del minore, ma non integrava alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle nullità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2006, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 09/11/2006
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1270
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 2936/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR MA, N. IL 04/12/1981;
avverso ORDINANZA del 13/10/2005 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
sentite le conclusioni del P.G., per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
RR AR, con atto affidato al difensore di fiducia, propone ricorso per la cassazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Catanzaro in data 13.10.2005, che ha rigettato la richiesta di riesame nei confronti dell'ordinanza applicativa dell'obbligo di dimora nel comune di Rose, disposta per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (capo L). Ha ritenuto il predetto Tribunale che fossero emersi indizi sufficienti a sostenere - nei suoi confronti - l'accusa di cessione abituale di hashish a terzi, in particolare a ragazzi delle locali scuole medie superiori, indizi rappresentati dalle dichiarazioni rese da tale AL RA che aveva dichiarato di aver ripetutamente acquistato hashish dal RR AR e di sapere che quest'ultimo vendeva stupefacente a "noi giovani". Con il ricorso per cassazione l'indagato deduce la mancanza di gravi indizi, dovendosi ritenere inutilizzabili le dichiarazioni provenienti dal AL in quanto erano state rese alla presenza del padre del medesimo che aveva anche sottoscritto l'atto; tale presenza sarebbe atta a viziare l'atto medesimo non essendo applicabile nella specie l'art. 498 c.p.p., comma 4, secondo quanto ritenuto da una sentenza di questa Corte
(sez. 6^ 19 ottobre 2000, Mugolino); una tale presenza renderebbe inattendibili le dichiarazioni accusatorie ben potendo dubitarsi della sincerità delle accuse mosse da un minore alla presenza del genitore laddove si tratta di reati "imbarazzanti" come quelli di droga.
Il ricorso non merita accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che con nota pervenuta via fax il difensore faceva pervenire una dichiarazione con la quale egli dichiarava di rinunciare al ricorso essendo stato il RR rimesso in libertà. Poiché tale dichiarazione non risulta provenire dal diretto interessato, la stessa non può essere considerata valida rinuncia, pur esimendo questa corte dal motivare in ordine alle contestate esigenze cautelari, essendo venuto meno il fondamento stesso di tali censure.
Devono dunque essere valutate le sole doglianze che attengono al quadro indiziario, che risultano infondate.
Al riguardo va chiarito che nessuna indicazione può ricavarsi nel senso voluto dal ricorrente dalla massima dal medesimo invocata, che è del seguente tenore "Le particolari cautele dettate dall'art. 498 c.p.p., comma 4, per l'esame testimoniale del minorenne la cui adozione è rimessa al potere discrezionale del giudice del dibattimento non si applicano in sede di sommarie dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni di un minorenne assunte da un solo operatore di polizia giudiziaria)". Essa esprime infatti soltanto il concetto che nella fase delle indagini preliminari non è invocabile la disciplina dettata dall'art. 498 c.p.p., comma 5, che peraltro è lasciata alla discrezionalità del giudice anche al dibattimento. Non è però ricavabile in alcun modo dalla stessa un divieto alla partecipazione del genitore all'atto in questione, ne' un tale divieto è sancito in qualche norma dell'ordinamento. Stante il principio di tassatività delle nullità, non può dunque ritenersi viziato l'atto in questione. La presenza del genitore è certamente elemento che può influire sulla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal minore, attendibilità della quale però non vi era ragione di dubitare nella presente fattispecie dal momento che, secondo quanto risulta dalla stessa ordinanza, il AL non ha nascosto di fare uso di hashish.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2007