Sentenza 11 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9416 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D OP O IT LIAN9416/0 1 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 20716/98 - Consigliere Cron. 2/665 Dott. Paolino DELL'ANNO Rel. Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Rep. Consigliere Ud. 07/02/01 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: ES NN, VI RE, NO BE, DE TO VA, TA MA, RR AN IT, RC AB, AQ LU, TA NA, NA GA, GE IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 235, presso lo studio dell'avvocato CIALDINI IA CRISTINA, rappresentati e difesi dall'avvocato GRANDINETTI GIANCARLO, giusta delega in atti;
ricorrenti - contro 2001 ENAM- ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE, in 662 persona del legale rappresentante pro tempore, т -1- elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 162, rappresentato e difeso dall'avvocato MEINERI GIOVANNI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 892/98 del Tribunale di COSENZA, depositata il 02/07/98 R.G.N. 166/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato GRANDINETTI;
udito l'Avvocato MEINERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per la rimessione degli atti al Primo Presidentee, in subordine, per il rigetto del ricorso nel merito. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi al Pretore di Cosenza, CO NA AR e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, chiedevano l'emissione di decreti ingiuntivi, ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c., nei confronti dell'ENAM (Ente Nazionale di Assistenza Magistrale) per ottenere il pagamento di somme varie corrispondenti all'intera retribuzione relativa al periodo tra la data di pronuncia di precedente sentenza pretorile (19 ottobre 1993) - con la quale era stato dichiarato che i plurimi rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra gli stessi e 1'Ente suddetto dovevano essere considerati sin dal 3 aprile 1990 come unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 230 del 1962 con conseguente nullità illegittimamente delle varie cessazioni susseguitesi nel tempo - e la data in cui l'ENAM, dopo il passaggio in giudicato della sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado, aveva di fatto provveduto a convertire i detti rapporti in unico rapporto a tempo indeterminato (20 febbraio 1995), conversione che l'Ente invece avrebbe dovuto operare sin dall'emanazione della Emer sentenza pretorile. 3 Avverso i decreti ingiuntivi, emessi in accoglimento dei ricorsi, 1'ENAM proponeva opposizione con ricorsi del 18 agosto 1995: il Pretore accoglieva l'opposizione e revocava decreti opposti. Il Tribunale, con sentenza depositata il 2 luglio 1998, ha respinto l'appello proposto dai soccombenti lavoratori, ed ha confermato la decisione pretorile. Il giudice d'appello ha ritenuto, disattendendo il motivo di gravame svolto sul punto, la tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo (proposta entro i 40 giorni) sul rilievo che i decreti erano stati emessi dopo l'entrata in vigore (22 giugno 1995) della norma di legge (l'art. 8 del D.L. n. 238 del 1995) che aveva portato a quaranta giorni il termine per proporre opposizione, in luogo dei venti giorni stabiliti dal codice di rito nella precedente formulazione;
ha infatti affermato doversi avere riguardo, ai fini dell'applicabilità della normativa di legge applicabile sul punto, non già al momento del deposito del ricorso per decreto (momento invece rilevante, ex art. 5 c.p.c., per la determinazione della competenza e della giurisdizione) bensì al momento di emissione del decreto, e ciò in base al principio per cui "tempus regit actum"; ed ha Osservato che il Pretore pertanto, ai sensi della nuova disciplina, avrebbe dovuto assegnare all'ingiunto il detto termine di quaranta giorni per l'opposizione, e che l'avvenuta indicazione sul provvedimento del più breve termine di venti giorni non poteva ritenersi dovuta, in assenza di specifica motivazione, ad una volontà del giudice di avvalersi del potere di ridurre il detto termine, non emergendo alcun elemento dal quale desumere che 10 stesso avesse ravvisato "giusti motivi" per la riduzione. Il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione processuale dell'ENAM, negata dai ricorrenti, escludendo l'eccepito difetto di autorizzazione, da parte del Consiglio d'amministrazione dell'Ente, a promuovere i giudizi di opposizione ed ha richiamato al riguardo la delibera 31 agosto 1995, facente a sua volta riferimento a precedente delibera del 4 agosto 1995 con la quale l'ENAM aveva deciso di proporre opposizione ai decreti ingiuntivi per cui era causa. Il Tribunale ha poi affermato che la sentenza che accerti la nullità parziale del contratto, come quella in esame, alla qual nullità consegua la 5 conversione "ope legis" dei contratti di lavoro a termine in un unico contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha natura dichiarativa ed acquista efficacia esecutiva solo con il passaggio in giudicato;
che detta sentenza di primo grado, non essendo sentenza di condanna per crediti di lavoro, non era provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c. e che pertanto 1'ENAM non aveva alcun obbligo di riammettere al lavoro dipendenti fino a quando la sentenza pretorile non fosse passata in giudicato, solo in tale momento potendosi configurare un suo obbligo di reinserire i lavoratori nell'organizzazione aziendale per effetto della conversione dei rapporti a termine in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato. delHa aggiunto che comunque la violazione giudicato non avrebbe comportato l'automatico diritto dei lavoratori alle retribuzioni che avrebbero percepito se fossero stati riammessi al lavoro, bensi il diverso diritto al risarcimento dei danni, neppure prevedendo la disciplina speciale sul contratto a termine un apparato sanzionatorio analogo a quello previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori;
e che il diritto dei lavoratori al pagamento delle retribuzioni per AM 6 il periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado ed il suo passaggio in giudicato doveva essere escluso, anche considerando che in quel periodo gli stessi non avevano prestato alcuna attività lavorativa né avevano offerto in maniera esplicita la loro prestazione lavorativa, posto che, con la lettera del 25 novembre 1993, essi si erano limitati a richiedere all'ENAM l'esecuzione della sentenza di primo grado, minacciando l'esecuzione forzata, " ma non avevano esplicitamente dichiarato al datore di lavoro di voler riprendere immediatamente servizio". I lavoratori soccombenti chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a tre motivi. L'ENAM resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione di difetto di giurisdizione 1. - dall'ENAM nella memoria ex art. 378 sollevata c.p.c. sull'assunto della propria natura di ente pubblico non economico (eccezione non dedotta quale motivo di autonomo ricorso per cassazione, pur incidentale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 360 n. 1, 374 e 142 att. c.p.c., bensì 7 soltanto nella suddetta memoria) è inammissibile. E ciò perché tra le medesime parti già in precedenza intervenuta come pure cennato in narrativa sentenza di merito passata in giudicato (sent. Pret. Cosenza n. 899/1993 confermata da Trib. Cosenza 11 novembre 1994 n. 721) che ha deciso sul rapporto di lavoro in questione accertando l'avvenuta conversione degli originari contratti a termine in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con nullità delle successive cessazioni, ed ha in tal modo implicitamente accertato la giurisdizione del giudice adito sul rapporto stesso, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione la questione di giurisdizione nel presente giudizio, avente a presupposto il rapporto oggetto del giudicato. Tanto va ritenuto in base a costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "le sentenze dei giudici ordinari di merito sono suscettibili di acquistare autorità di cosa giudicata sulla giurisdizione quando in esse la statuizione, seppure implicita, sulla giurisdizione si coniughi ad una pronuncia di merito;
ne consegue che il passaggio in giudicato di una pronuncia del 8 giudice ordinario sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto di lavoro estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che sia stata oggetto o meno di esplicita declaratoria, e pertanto osta a che la giurisdizione di quel contestata in successive giudice possa essere controversie fra le stesse parti riguardanti domande aventi titolo nel medesimo rapporto" (Cass. S.U. 1 settembre 1999 n. 605; ed altresì Cass. S.U. 5 febbraio 1999 n. 45; 15 maggio 1990 n. 4196; 6 aprile 1983 n. 2436).
2. Con il primo motivo d'impugnazione i violazione e falsa ricorrenti denunziano applicazione degli artt. 641 e 645 c.p.c. come modificati dal D.L. 21 giugno 1995 n. 238 nonché omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia;
e deducono l'erroneità della sentenza impugnata nel respingere l'eccezione inammissibilità dell'opposizione al decretodi ingiuntivo perché proposta oltre il termine di venti giorni fissato nel decreto stesso e previsto originario,dal citato art. 641 nel testo precedente la modifica apportata dal D.L. n. 9 238/1995. Assumono, al riguardo, che tale provvedimento di legge, con il quale il termine per l'opposizione al decreto era stato portato (da venti) a quaranta giorni, era entrato in vigore il 22 giugno 1995 e non poteva trovare applicazione nella specie in quanto occorreva far riferimento, per stabilire se il caso in esame fosse soggetto o meno alla nuova disciplina, al momento del deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo, che era avvenuto prima della suddetta data di entrata in vigore. Il motivo è privo di fondamento. Deve infatti ritenersi, così come già più volte affermato da questa Corte, che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la modifica del termine per proporre detta opposizione da venti a - quaranta giorni secondo quanto disposto , dall'art. 8 del citato D.L. 21 giugno 1995 n. 238, modificativo su tal punto dell'art. 641 c.p.c., trattandosi di "jus deve ritenersi applicabile, superveniens" processuale di immediata applicazione, ai decreti ingiuntivi notificati in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto legge (Cass. 21 aprile 2000 n. 5235; 13 чаGona gennaio 2001 n. 424). 10 Deve appunto farsi riferimento, al suddetto fine e nella concreta applicazione del principio generale del "tempus regit actum", che regola la successione delle norme processuali al momento notificazione del ricorso e del relativo della decreto ingiuntivo, in quanto con detta notificazione che sorge il diritto della parte ingiunta (non intenzionata a pagare nel medesimo termine la somma oggetto dell'ingiunzione) a proporre l'opposizione. Ed il termine per proporre opposizione, ai sensi dell'art. 641 primo comma c.p.c., è da configurare come termine stabilito direttamente dalla legge, al quale è dunque sottoposto l'esercizio del diritto a proporre opposizione in base a quanto dispone al riguardo la legge vigente nel momento in cui il diritto stesso è esercitabile (ciò diversamente dal termine, di cui al secondo comma del medesimo art. 641, che è invece determinato dal giudice, in misura ridotta od aumentata rispetto al termine di legge, ove quegli ritenga sussistenti "giusti motivi"). Nel caso di specie la notificazione dei ricorsi, e relativi decreti ingiuntivi, - come legittimità consentito rilevare al giudice di nor 11 direttamente dagli atti del giudizio di merito vertendosi in ipotesi di denunzia di "error in procedendo" è avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge che ha aumentato a quaranta giorni la durata del termine in questione: e poiché questo più lungo termine, siccome stabilito direttamente dalla legge, si sostituisce automaticamente a quello indicato (in venti giorni) nel decreto ingiuntivo, l'opposizione proposta dall'ENAM, nel rispetto dei quaranta giorni, è da ritenere tempestiva ed ammissibile, così come ritenuto nell'impugnata sentenza (la cui motivazione in diritto va peraltro sul punto parzialmente corretta nel senso sopra indicato, ex art. 384 secondo comma c.p.c., avendo il Tribunale fatto riferimento, per individuare il momento da tener presente per l'applicazione della sopravvenuta legge, non alla notificazione bensì alla emissione del decreto, pur essa comunque, nella specie, successiva al 22 giugno 1995). Correttamente il Tribunale ha pure osservato che non sussisteva alcun elemento, evincibile dal contesto dei decreti ingiuntivi, per poter ritenere che il termine di venti giorni costituisse un termine abbreviato stabilito dal Pretore in base a 12 "giusti motivi" ex cit. art. 641 secondo comma, ravvisare alcun atteso che appunto non era dato giusto motivo in tal senso.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti violazione e falsa applicazione degli denunziano artt. 75 terzo comma e 83 c.p.c. nonché omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, e violazione dell'art. 34 dello statuto dell'ENAM, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto provata la legittimazione processuale dell'Ente ritenendo sussistente al'autorizzazione del Consiglio d'amministrazione promuovere i giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi. Lamentano, più precisamente, che dalla richiamata delibera del 31 agosto 1995 risultava un generico riferimento alla opposizione ai decreti ingiuntivi della Pretura di Cosenza ed un richiamo "per relationem" a precedente delibera (del 4 agosto 1995) che peraltro non era stata acquisita agli atti. Il motivo va disatteso. motivazione La lamentata svolta al riguardo dal Tribunale, quale sinteticamente riportata nella parte narrativa della presente sentenza, è da ritenere 13 Emr. adeguata e sufficiente. E' invece non decisiva la censura con cui si lamenta la mancata acquisizione della delibera del 4 agosto 1995, non avendo i ricorrenti in alcun modo dedotto, né risultando dai rilievi delle parti qui in giudizio, che l'acquisizione di quell'atto avrebbe offerto elementi tali da condurre sicuramente ad una diversa decisione del punto controverso in causa. Nel contempo, la valutazione del giudice di merito circa il contenuto della delibera del 31 agosto 1995, facente espresso richiamo a quella del precedente 4 agosto quest'ultima anteriore alla- proposizione dei giudizi di opposizione ai decreti costituisce apprezzamento di fatto,ingiuntivi sufficientemente motivato, di per sé non sindacabile in questa sede di legittimità. 4. - Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano vizio di motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1419 e 1206 C.C., degli artt. 1324 e 1362 e segg. C.C., della legge n. 230 del 1962 e degli artt. 282 e 431 c.p.c.; e censurano l'impugnata sentenza per avere negato il loro diritto al pagamento delle retribuzioni maturate successivamente alla sentenza pretorile del 19 ottobre 1993, passata in giudicato, e sino 1995, quando cioè il datore dial 20 febbraio Mr. 14 lavoro aveva di fatto operato la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato. Lamentano che il Tribunale abbia escluso l'obbligo del datore di lavoro di riammettere in servizio essi ricorrenti per il periodo precedente il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che aveva accolto la loro domanda;
e lamentano pure che lo stesso giudice abbia, da un lato, qualificato come dichiarativa la sentenza di conversione del rapporto di lavoro da in rapporto a temporapporto a termine indeterminato e, dall'altro e contraddittoriamente, abbia a tale sentenza attribuito effetti costitutivi. Inoltre i ricorrenti deducono vizi di interpretazione, da parte del Tribunale, della la quale essi lettera del 25 novembre 1993 con avevano offerto all'Ente datore di lavoro le proprie prestazioni a seguito della sentenza pretorile di accoglimento delle loro domande, della qual lettera riportano il contenuto centrale. Questo motivo è fondato e va accolto. Va anzitutto ricordato, come è costante giurisprudenza di questa Corte, che l'azione giudiziale promossa per ottenere la conversione di un rapporto di lavoro a termine in rapporto di 15 lavoro a tempo indeterminato si qualifica come azione di nullità parziale, e la sentenza di accoglimento della relativa domanda, che accerti dunque detta conversione la quale opera di diritto -1 accerta la continuità giuridica del rapporto stesso e nel contempo attribuisce al dipendente il diritto di riprendere il posto di lavoro (giurisprudenza costante, confermativa dell'orientamento recepito da Cass. Sez. Un. 6 luglio 1991 n. 7471; V., tra le altre, Cass. 25 gennaio 1993 n. 824, 17 dicembre 1994 n. 10829, 11 aprile 1996 n. 3368, 21 dicembre 1998 n. 12752). Da tale premessa consegue che il lavoratore, la cui domanda di conversione del rapporto sia stata accolta dalla sentenza di primo grado, ha diritto, in forza di questa, ad essere riammesso in servizio: e la mancata immediata ottemperanza all'ordine di riammissione in servizio, contenuto in tale pronuncia, da parte del datore di lavoro che voglia attenderne il passaggio in giudicato (confidando, in ipotesi, nella sua riforma nei successivi gradi), comporta comunque, una volta che il giudicato sia intervenuto e che il lavoratore abbia a suo tempo espresso la volontà di avvalersi della sentenza pretorile dichiarando la propria Ener. 16 disponibilità a riprendere immediatamente servizio, che lo stesso datore debba adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla medesima sentenza di primo grado e sia tenuto pertanto, pur non avendo dato originariamente ad essa esecuzione ripristinando immediatamente il rapporto di lavoro, a corrispondere al lavoratore lequanto meno retribuzioni a lui dovute in base alla pronuncia stessa, con la quale appunto il rapporto era stato giuridicamente ripristinato e ne era stata accertata la continuità. Al riguardo, e proprio in controversia riguardante l'ENAM ed un lavoratore dipendente in relazione a fattispecie analoga alla presente (di conversione di rapporto a termine in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato), questa Corte ha già affermato (cit. Cass. 21 dicembre 1998 n. 12752) che la riconosciuta continuità giuridica del rapporto di lavoro "comporta la persistenza di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi compresa quella datoriale di pagamento delle retribuzioni prestazione spettanti, che non sostituiscono la dedotta in contratto ma si identificano con essa", precisando pure che, "per l'ipotesi di mancata riammissione in servizio, si prospetta inoltre un 17 کیne r. possibile ulteriore pregiudizio economico, al quale corrisponde un'obbligazione risarcitoria che non include gli importi delle retribuzioni non percepite, dovute invece a titolo di adempimento del contratto": e ciò perché "una volta accertata la continuità giuridica del rapporto stesso, deve essere anche riconosciuta la persistenza dell'obbligo retributivo per il periodo successivo alla scadenza del termine illegittimamente apposto", dovendo peraltro tale regola essere coordinata, in relazione al mancato svolgimento dell'attività lavorativa, con il principio generale di corrispettività delle prestazioni (così cit. Cass. n. 12752/1998). Secondo il qual principio generale, applicabile in tutte le ipotesi di nullità della clausola del termine apposta al contratto di lavoro (Cass. 26 giugno 1996 n. 5930), nel caso appunto di illegittima apposizione e quindi di nullità di tale termine, deve ritenersi in base alla effettività ed alla corrispettività delle prestazioni di lavoro, che al dipendente, il quale cessi l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza di quel termine, non spetta la retribuzione fino a che egli non provveda ad offrire le sue prestazioni lavorative, же 18 determinando così una situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro (Cass. 27 febbraio 1998 n. 2192; cfr. Cass. 5 marzo 1991 n. 2334; 27 giugno 1996 n. 5930). L'impugnata sentenza, nella parte in cui non si -è attenuta per quanto riferito in narrativa ai principi di diritto sopra esposti incorrendo nella violazione di legge, deve essere denunziata cassata. Nella medesima sentenza è altresì ravvisabile il denunziato vizio di violazione del canone legale di ermeneutica contrattuale sotto il profilo dell'interpretazione letterale (ex art. 1362 c.c.), nonché quello di insufficienza di motivazione, là dove il Tribunale, nell'esaminare la lettera del 25 novembre 1993 con cui i ricorrenti esplicitamente chiedevano all'ENAM di dare esecuzione alla sentenza di primo grado - pronunciata nel precedente mese di ottobre "minacciando in caso- contrario di procedere ad esecuzione forzata" (secondo quanto riferito nella stessa sentenza d'appello), ha trascurato di prendere in considerazione e di valutare il significato letterale della scrittura ed ha ritenuto di 2 escludere che gli stessi, dopo la pronuncia 19 pretorile, avessero offerto in modo esplicito la loro prestazione lavorativa. In tal modo il detto giudice neppure ha reso sul punto una motivazione adeguata e sufficiente, avendo enunciato il proprio assunto interpretativo in maniera sostanzialmente apodittica. Anche quindi nella parte relativa alla interpretazione della lettera sopra menzionata, inviata dai ricorrenti all'ENAM, ed alla questione connessa, attinente alla manifestazione di volontà degli stessi di riprendere servizio a seguito e nella immediatezza della sentenza pretorile di accoglimento delle loro domande, l'impugnata sentenza del Tribunale deve essere cassata perché inficiata dagli anzidetti denunziati vizi. 5. 1 In conclusione, il ricorso deve essere accolto nel terzo motivo ed essere respinto nei due primi motivi. La causa va quindi rinviata ad altro giudice di - designato come - ilpari grado in dispositivo quale procederà a nuovo esame in ordine ai punti oggetto del motivo accolto uniformandosi ai principi di diritto prima enunciati e tenendo conto dei rilievi sopra svolti, ed appronterà adeguata motivazione della sua decisione, provvedendo pure 2 020 sulle spese del presente giudizio (ex art. 385 ultimo comma c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso;
rigetta gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
rinvia la causa alla Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 7 febbraio 2001. 1 Presidentet Cous astensoret/ IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 26 11 LUG. 2001 CANCELLIERE ' D A , S O S L A L 0 T 1 O 3 , . B 3 A T I S 5 R E D . P 'A S A N L I T L S N E 3 O G D 7 P - O I 8 M S - I A 1 N D A E 1 E S D , I E E O A T R G T N G O IS E E T S G T L E I E R R I A D L L O E D 22 1