Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/1999, n. 5044
CASS
Sentenza 9 marzo 1999

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L'omessa bollatura dei registri contabili(art. 1,comma 6,L 7 agosto 1982,n.516) configura un reato di pericolo astratto o presunto in cui la lesione dell'interesse tutelato è tipicamente ritenuta dal legislatore come sussistente nel "non agere quod debetur" ed è, in quanto tale, sottratta alla valutazione del giudice. Ne consegue che detto interesse, consistente nella trasparenza e correttezza contabile, viene vulnerato allorché scatti inutilmente l'obbligo della bollatura, e cioè con l'inizio effettivo dell'attività economica per il libro giornale e quello degli inventari, mentre l'obbligo di bollare i registri delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti sorge rispettivamente con l'emissione delle fatture attive, con le operazioni economiche da cui si ricavano i corrispettivi e con il ricevimento delle fatture passive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/1999, n. 5044
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5044
    Data del deposito : 9 marzo 1999

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