Sentenza 24 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA01107/03 DEL R POL I ALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 4477/00 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.2412 Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 12/11/02 Dott. Giovanni GIACALONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: IS US, elettivamente domiciliato in ROMA } PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2/C, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNI FRISONI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI - E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliatorappresentante in ROMA VIA DI RIPETTA n. 22, presso lo studio 2002 dell'Avvocato GERARDO VESCI che lo rappresenta e 4502 -1- difende giusta procura speciale atto notar PAOLO CASTELLINI di ROMA del 28 novembre 2000, rep. N. 61070; resistente con procura avverso la sentenza n. 76/99 del Tribunale di RIMINI, depositata il 06/03/99 R.G.N. 272/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore PIVETTI che ha concluso per il Generale Dott. Marco rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo EP CA, già dipendente della S.p.A. Ferrovie dello Stato, collocato a riposo mentre era in vigore il C.C.N.L. relativo al periodo 1990 1992,adiva il Pretore di Rimini, chiedendo la condanna della società alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, ossia della pensione e dell'indennità di buonuscita, con inclusione nella base di computo relativa alla prima dell'incremento di stipendio erogato con decorrenza dal 1° novembre 1992 e, in quella relativa alla seconda, degli interi benefici economici previsti dal suddetto contratto collettivo per il personale in servizio, con conseguente condanna della predetta società al pagamento della differenza tra quanto spettante per i menzionati titoli, in applicazione degli esposti criteri di calcolo, e quanto per i medesimi effettivamente percepito. La domanda veniva accolta dal giudice di primo grado limitatamente al capo concernente il ricalcolo dell'indennità di buonuscita e il Tribunale di Rimini, decidendo sull'appello principale delle Ferrovie dello Stato e su quello incidentale del pensionato, rigettava "in toto" le domande di quest'ultimo con sentenza depositata il 6 marzo 1999. 1 Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il CA, sulla base di quattro motivi di censura, sull'ultimo dei quali che denunciava - violazione degli artt. 1321 e 1372 e ss. c.C., unitamente a vizi di motivazione, riproponendo la questione della spettanza della riliquidazione del trattamento pensionistico su di una maggiore base di computo hanno pronunziato le Sezioni unite di - questa Corte, con sentenza 26 giugno 2002 n. 9329, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente al capo di domanda concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico e la condanna al pagamento delle relative integrazioni, cassando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni rese su detto capo di domanda e rimettendo gli atti a questa Sezione per la decisione sui motivi di ricorso relativi alle altre statuizioni e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione. Motivi della decisione Con i primi tre motivi del ricorso, il ricorrente censura la sentenza impugnata, rispettivamente, per: - violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., in riferimento all'art. 96 C.C.N.L. 2 ferrovieri 1990 - 1992, unitamente a vizi di " motivazione, per non aver ritenuto i benefici stipendiali in questione incidenti sulla indennità di buonuscita;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 14 I. n. 829/73, quanto alla nozione di ultima retribuzione accolta dal giudice di merito;
ulteriore violazione degli artt. 1362 ss. c.C., quanto all'interpretazione dell'art. 96 del predetto contratto collettivo. -Il primo ed il terzo motivo che possono congiuntamente esaminarsi, stante la loro connessione derivante dalla comune destinazione alla denuncia di vizi logico giuridici nel - procedimento ermeneutico delle clausole contrattuali rilevanti - non sono fondati. Sulla questione che essi propongono la Corte si è già ripetutamente pronunciata. In particolare, con la sentenza 20 ottobre 1998 n. 10400, ha enunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 ed ai fini dell'applicazione della clausola che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, è conforme 3 ai canoni legali di ermeneutica e adeguatamente motivata, la soluzione della questione interpretativa che limiti l'operatività di tale attribuzione alla sola determinazione del trattamento pensionistico e ne rifiuti l'estensione alla quantificazione della base di computo dell'indennità di buonuscita. Questa soluzione, infatti, di fronte all'ambiguità del mero dato letterale, correttamente valorizza un elemento 'di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche collettiva, con la legge, negando, di conseguenza, che dal generico riferimento al suddetto personale possal desumersi una specifica volontà di derogare alle connotazioni giuridiche proprie del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, ai principi dell'ordinamento lavoristico, che escludono la computabilità nelle indennità di fine rapporto di emolumenti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso. Anche il secondo motivo è infondato. Infatti, la Corte, con la sentenza 5 dicembre 1998 n. 12363, ha enunciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti for di anzianità di servizio, previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 allo 4 scopo di favorirne l'esodo, esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omologati ai fini del corrispondente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti legali e contrattuali, ma non ne alterano la struttura giuridica;
con la conseguenza che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre connotata dal riferimento all'ultima retribuzione effettivamente percepita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art. 2120 c.C., senza che sia consentito inglobare in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso. A quest'orientamento, che conduce inequivocabilmente all'affermazione di infondatezza dei primi tre motivi di ricorso e che è stato confermato dalla giurisprudenza successiva (si vedano, fra le altre conformi, Cass. 5 ottobre 1999 n. 11080; Cass. 18 aprile 2000 n. 5042; Cass. 23 giugno 2000, n. 8558); Cass. 25 maggio 2001 n. 7173; Cass. 18 aprile 2002 n. 5589; Cass. 10 maggio 2002 n. 6767), il Collegio reputa di doversi conformare, considerato cheche le censure del ricorrente non sono sorrette da argomenti che non 5 siano già stati disattesi dalla Corte nelle ricordate occasioni, sicché esse non esonerano la Corte medesima dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale (art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941 n. 12). Dato atto, quindi, che sul quarto motivo si sono pronunziate le Sezioni unite, vanno rigettati gli altri motivi del ricorso. Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, dato atto che sul quarto motivo di ricorso si sono già pronunciate le SS. UU., rigetta gli altri motivi e compensa le spese del giudizio di cassazione: ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, D Il 12 novembre 2002. REGISTRO E DA OGNI SPESA, TASS L DIRITTO AI SENSI DELLARTA EGG EN Il Pro 53 L'estensore. frewfrew Enstichin IL CANCELLIERE Depositato in Conselleria E oggi BEN 2003 d AL CANCELLIERE