Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2002, n. 9329
CASS
Sentenza 26 giugno 2002

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Poiché la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti la domanda, proposta dall'ex dipendente della SpA Ferrovie dello Stato, relativa alla riliquidazione della pensione con inclusione, nella base dei computo, degli aumenti retributivi derivanti da contratto collettivo che, ancorché stipulato successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, abbia effetti iniziali riferibili ad epoca anteriore alla cessazione stessa, atteso che la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'Ente in società per azioni, e ciò in considerazione del rilievo che il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava sull'apposito Fondo che continua (anche dopo l'entrata in vigore della normativa da ultimo citata) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributi da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2002, n. 9329
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9329
    Data del deposito : 26 giugno 2002

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