Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
In base all'art. 5 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 resa esecutiva con legge n. 804 del 1971, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità alla legge applicabile al rapporto sulla base del diritto internazionale privato del giudice adito; ne consegue che, in ipotesi di controversia tra una società italiana ed una francese legata da un contratto di vendita in esclusiva prevedente la fornitura di macchinari da parte della società italiana alla francese, con l'obbligo di quest'ultima di vendere i macchinari in Francia, la cognizione della domanda di risoluzione del contratto proposta contro la società francese è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano. (Nella specie, trattavasi di contratto preliminare di vendita in esclusiva, ma con effetti prodromici del definitivo, perciò prevedente che, anche prima della stipula del definitivo, fossero rimessi alla società francese alcuni macchinari per la vendita in Francia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F. F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - rel. Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ETS. PAYEN ET CIE S.A. DI DIRITTO FRANCESE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo STUDIO DEL G.E.I.E. CARNELLUTTI in ROMA, VIA PARIGI 11, in particolare presso l'Avvocato FELICE PATRIZI, rappresentata e difesa dagli avvocati CRISTIAN BOURGEON, ALBERTO MIELE, giusta procura speciale del Notaio dott. Jean Perichon, depositata in data 9/04/1998,in atti;
- ricorrente -
contro
FKI-FAI KOMATSU INDUSTRIES S. P. A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato SUSANNA BELTRAMO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO CAMILLOTTI, ALESSANDRA ROLANDI, giusta procura speciale del Notaio dott. Mario SACCO, depositata in data 19/05/1998, in atti;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 498/97 del Tribunale di PADOVA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/99 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
uditi gli Avvocati Alberto MIELE, per la ricorrente, Susanna BELTRAMO, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il difetto di giurisdizione del giudice italiano. SVOLGIMENTO PROCESSO
Il 29 febbraio 1996, la Ets. Payen et Cie., società anonima di diritto francese con sede in Rozay en Brie (Francia), e la società italiana FKI-FAI AT Industries s.p.a., con sede in Este, sottoscrissero una "declaration d'intention", con la quale assunsero l'impegno di stipulare, entro il successivo 31 dicembre, un contratto di concessione, in favore della società francese, per la vendita in esclusiva nell'Ile de France dei macchinari prodotti dalla fabbrica AT.
Il rapporto sarebbe stato regolato dal contratto standard della AT, che imponeva alla concessionaria di vendere una quantità minima di macchinari indicata anno per anno.
Poiché nel 1996 la società francese aveva ordinato trentatre macchine, la AT, ritenuto che il quantitativo fosse inferiore al minimo contrattuale, con lettera raccomandata 9 gennaio 1997 dichiarò di voler cessare il rapporto contrattuale, per il mancato conseguimento dell'obbiettivo fissato per le vendite. Con citazione 5 febbraio 1997, la FKI-FAI AT convenne davanti al Tribunale di Padova la società Ets. Payen et Cie e, premesso quanto sopra, chiese al collegio di dichiarare che il rapporto contrattuale si era risolto a far tempo dal 31 dicembre 1996; di dichiarare l'insussistenza dell'obbligo in capo ad essa attrice di sottoscrivere il contratto di concessione e che nulla era da essa dovuto alla convenuta in relazione alla mancata conclusione del contratto.
La società Ets. Payen et Cie si costitui ed eccepì il difetto di giurisdizione.
Con ricorso notificato il 19 marzo 1998, la società Ets. Payen et Cie ha proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo: a) violazione dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, posto che - essendo stato richiesto l'accertamento negativo delle obbligazioni nascenti dal contratto preliminare - il criterio di collegamentò di cui all'art. 5 cit. non poteva essere usato, ricadendo l'azione proposta nel foro generale del presunto debitore, vale a dire nel domicilio di essa convenuta;
b) falsa applicazione dell'art. 5 della ricordata Convenzione, posto che le obbligazioni, comunque, andavano adempiute in Francia.
Resiste con controricorso la Fki-Fai AT Industries s.p.a. e deduce, preliminarmente, l'inammissibilità del regolamento preventivo, ammesso soltanto per le sole questioni attinenti al difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali;
nel merito, essendo stata richiesta la risoluzione del contratto per inadempimento dell'obbligazione di rispettare i minimi di acquisto pattuiti, trovava applicazione il locus destinatae solutionis: in ogni caso, la giurisdizione apparteneva al giudice francese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente si osserva che non sussiste la dedotta inammissibilità del regolamento preventivo per denunziare il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero. Le Sezioni Unite della Suprema Corte (1 febbraio 1999, n. 6), risolvendo un contrasto insorto tra le Sezioni semplici, considerato essenzialmente il carattere recettizio del rinvio operato dall'art. 41 del codice di rito al testo originario dell'art. 37 comma 2 dello stesso codice (secondo cui "Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è rilevato d'ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all'estero; in ogni altro caso è rilevato egualmente d'ufficio del giudice se il convenuto è contumace, e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana"), ha deciso che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti dello straniero può essere rilevato con il regolamento preventivo, ragion per cui non sussiste la necessità di fare ricorso al sistema di cui all'art. 362 cod. proc. civ. 2.- Ciò premesso, a norma dell'art.
2.1 della L. 31 maggio 1995, n. 218, le disposizioni del nuovo sistema del diritto internazionale privato non impediscono l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. A norma dell'art. 57 della stessa legge, inoltre, le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con L. 18 dicembre 1984, n.975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.
Orbene, per l'art. 5 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, come interpretato dalla Corte comunitaria con le sentenze nn. 12 e 14 del 1976, il convenuto domiciliato nel territorio di uno stato contraente può essere citato in altro stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. (La medesima regola è disposta dalla Convenzione di Lugano 16 settembre 1988, ratificata con L. 10 febbraio 1992, n. 198,, art. 5, n^ 1, da cui parimenti è stabilito che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato "davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita").
Orbene, il criterio di collegamento configurato dal luogo di esecuzione dell'obbligazione dalla giurisprudenza viene ritenuto applicabile anche quando si chiede la risoluzione del contratto, da cui l'obbligazione medesima ha origine, poiché l'obbligazione funge da causa petendi rispetto al contenuto specifico della domanda (Cass., Sez. Un., 14 dicembre 1992, n. 13196; Cass. Sez. II, 5 giugno 1984,n. 3404; Cass., Sez. Un., 21 novembre 1983 n. 6924; Sez. Un., 17 febbraio 1981, n. 946; Cass., Sez. Un., 1 ottobre 1980, n. 5338;
Cass., Sez. I, 15 settembre 1972, n. 2745; Cass., Sez. III, 11 maggio 1971, n. 1338). Pertanto, nel caso di controversia tra una società italiana ed una società avente sede in Francia, legate da un contratto di concessione di vendita in esclusiva, che prevede la fornitura di macchinari da parte della società italiana in favore della società francese, con l'obbligazione di quest'ultima di vendere i macchinari in un certo territorio della Francia, poiché l'obbligazione nascente dalla concessione deve essere eseguita in Francia, in applicazione del suddetto criterio di collegamento, la cognizione della domanda di risoluzione del contratto proposta contro la società francese è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano (Cass., Sez. Un., 5 settembre 1986, n. 5438; Cass., Sez. Un., 20 marzo 1986, n. 1971;
Cass., Sez. Un., 20 dicembre 1982, n. 7040 e per l'applicazione dello stesso criterio in un caso opposto Cass., Sez. Un., 6 agosto 1998 n. 7714). 3.- Dalla declaration d'intention il 29 febbraio 1996, che raffigura un contratto preliminare con effetti prodromici del definitivo, risulta che la FKI-FAI AT Industries s.p.a., con sede in Este, si era impegnata a stipulare con la società Est Payen et Cie, con sede a Rozay en Brie, Francia, un contratto di concessione per la vendita esclusiva per il settore dell'Ile de France di un certo numero di macchinari prodotti dalla AT. Il contratto preliminare aveva avuto un principio di esecuzione in quanto, prima della stipulazione del contratto definitivo, alla società francese era stato rimesso un certo numero di macchinari da vendere entro l'anno.
Poiché l'obbligazione nascente dalla concessione di vendita doveva eseguirsi in Francia, sulla base del ricordato criterio di collegamento, difetta la giurisdizione del giudice italiano, sussistendo quella del giudice francese.
La Suprema Corte, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritiene compensare le spese dell'intero giudizio per giusti motivi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 1999